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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5047/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. , con l'avv. Sabina Lessi;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. Moira Montagner Controparte_1 C.F._2
resistente rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SE
ha proposto ricorso al fine di ottenere la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato il Persona_1
19/11/2019 fuori dal matrimonio e riconosciuto in momento successivo alla nascita, nel procedimento per dichiarazione giudiziale di paternità promosso davanti al Tribunale di
Pordenone, n. R.G. 328/2020.
La parte ricorrente ha concluso chiedendo: “a) confermarsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con residenza e collocamento del minore presso la casa materna;
Persona_1
b) stabilire che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente Parte_1 Per_1
regolamentazione:
-due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi) dalle ore 16.30 alle 21.00;
- a settimane alterne, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 21.00;
- ad anni alterni, il giorno di Natale mezza giornata con un genitore e l'altra mezza con l'altro e più precisamente dalle ore 18.00 della Vigilia di Natale alle ore 15.00 del giorno di Natale con uno e dalle ore
15.00 del giorno di Natale con l'altro genitore con il quale trascorrerà anche i giorni successivi fino alle ore
18.00 del 31.12 e poi dalle ore 18.00 del 31.12 alle ore 21.00 del 6.1 con il genitore iniziale;
- a Pasqua e Pasquetta due giorni con un genitore e due con l'altro, alternando di anno in anno Pasqua e
Pasquetta;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma il figlio festeggerà con la mamma, mentre il giorno del compleanno del papà e della festa del papà festeggerà con il papà, con tempi e modi che le parti riterranno più opportuni nell'interesse esclusivo del minore;
c) confermarsi la statuizione di cui alla sentenza n. 339/2023 del Tribunale di Pordenone in ordine all'assegno dovuto dal signor alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio issato in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da protocollo del Tribunale di competenza;
d) disporre che l'assegno Unico Universale venga percepito dai genitori in misura pari al 50% ciascuno e che le detrazioni fiscali spettino a ciascun genitore sempre nella misura del 50% ciascuno;
e) disporre che le parti si rilascino reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio con l'iscrizione del minore.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come di legge.”
All'udienza del 12 settembre 2024 è comparsa la parte ricorrente personalmente, mentre per parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice delegato ha chiesto al Consultorio Familiare dell'ULSS n. 4, sede di Portogruaro, di riferire sul nucleo familiare composto da , e Parte_1 Controparte_1
, sull'andamento degli incontri tra il padre ed il figlio e sulla possibilità e la Persona_1
tempistica di liberalizzare gli stessi, stabilendo un calendario di frequentazione tra padre e figlio come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 339/2023.
All'udienza del 12 novembre 2024, il Giudice delegato ha disposto la prosecuzione dell'attività indicata dal Consultorio nella relazione del 4.11.2024, segnalando eventuali condotte ostative della madre nella prosecuzione degli incontri stabiliti.
In data 12/05/2025 si è costituita parte resistente e ha concluso chiedendo: “confermare la necessità del percorso con i servizi sociali per un corretto inserimento del minore nella Persona_1
famiglia del padre anche nei confronti della nuova compagna che presto parte ricorrente Parte_1
sposerà;
nel merito:
-stabilire il diritto di visita nelle modalità proposte da parte ricorrente con la sola eccezione di un solo giorno alla settimana invece di due proposti per permettere al bambino di poter studiare e creare stabili relazioni con i propri compagni di scuola;
-sul punto di vista economico si chiede venga modificato l'assegno di mantenimento nella misura maggiore di euro 500,00;
- confermare la scelta della iscrizione del minore alle scuole primarie Rodari di Jesolo, per permettere al minore di poter proseguire il percorso scolastico/formativo in modo armonico evitando così che si creino traumi irreparabili al minore, che possano minarne la propria crescita psicologica Nel merito in via subordinata: disporre che l'assegno unico universale venga percepito dalla Sig.ra CP_1
, come altresì le detrazioni fiscali spettino unicamente alla suindicata.
[...]
Si chiede il rimborso della somma del 50% delle rette scolastiche e mensa anticipate dal minore nella misura di euro 2.553,5 con riserva di quantificazione delle ulteriori maturande.”
All'udienza del 13 maggio 2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti presenti personalmente la seguente proposta conciliativa: “A) mantenere il monitoraggio già in essere del
4, anche per favorire il dialogo tra i genitori e per consentire al minore Parte_2
la presentazione delle ulteriori figure adulte (prossimo coniuge del sig. e sua famiglia) come indicato Pt_1
dal Servizio nella relazione del 6.5.2025, con relazione semestrale da parte del Servizio al G.T. ai sensi dell'art. 337 c.c; stabilire che il signor possa vedere in forma libera e tenere con sé il figlio Parte_1
secondo la seguente regolamentazione: un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì, salvo diverso Per_1
accordo) dall'uscita da scuola o il pomeriggio dopo l'eventuale attività fino alle ore 21.00; a partire dell'anno scolastico 2025/2026, un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì, salvo diverso accordo) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente con riaccompagnamento del minore a scuola;
a settimane alterne, dalle ore 9 del sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00; ad anni alterni, il giorno di Natale mezza giornata con un genitore e l'altra mezza con l'altro e più precisamente dalle ore 18.00 della Vigilia di Natale alle ore
15.00 del giorno di Natale con uno e dalle ore 15.00 del giorno di Natale con l'altro genitore con il quale trascorrerà anche i giorni successivi fino alle ore 18.00 del 31.12 e poi dalle ore 18.00 del 31.12 alle ore
21.00 del 6.1 con il genitore iniziale;
a Pasqua e Pasquetta due giorni con un genitore e due con l'altro, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta;
vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore con decorrenza dall'estate 2026; il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma il figlio festeggerà con la mamma, mentre il giorno del compleanno del papà e della festa del papà festeggerà con il papà, con tempi e modi che le parti riterranno più opportuni nell'interesse esclusivo del minore;
B) stabilire il contributo dovuto dal sig. alla madre per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
nella somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
C) disporre che l'assegno Unico Universale venga percepito integralmente dalla sig.ra D) le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del Per_1
passaporto o di altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio con l'iscrizione del minore;
E) Il minore sarà iscritto alla scuola elementare “G. Rodari di Jesolo” con tempo pieno;
F) Spese di lite compensate”
Le parti hanno aderito alla proposta formulata conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del 13/05/2025.
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore, dato che comunque viene garantita l'azione di supporto e di monitoraggio già in essere del Consultorio Familiare dell' anche per favorire il dialogo tra i genitori e per consentire al minore la Parte_3
presentazione delle ulteriori figure adulte (prossimo coniuge del sig. e sua famiglia) Pt_1
come indicato dal Servizio nella relazione del 6.5.2025.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
- dispone di mantenere il monitoraggio già in essere del Consultorio Familiare dell'ULSS n.
4, con relazione semestrale da parte del Servizio al G.T. ai sensi dell'art. 337 c.c;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca