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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9249/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Giudice, nel procedimento ex artt. 669 bis e 688 c.p.c. proposto da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA E. Parte_1 C.F._1
DE NICOLA, 16 Catania, presso lo studio dell'Avv. LONGHITANO CLAUDIA ELVIRA
ROSARIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
CADUTI DEL LAVORO, 61 CATANIA presso lo studio dell'Avv. DRAGO ANTONIO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, proprietaria di immobile in via Parte_1
Vaccarizzo contrada Coda Volpe n.49 Catania, ha chiesto di ordinare in via d'urgenza alla confinante , proprietaria del fondo a dislivello in catasto al f.69 part.lla 1790, di Controparte_1
eseguire le opere idonee a rimuovere la situazione di pericolo al proprio bene proveniente dal rischio di crollo del muro di confine lato nord ovest e determinato da opere eseguite sul fondo della resistente e del pericolo di allagamento del fondo per il defluire delle acque piovane.
La resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 18.11.2024, chiedendo il rigetto del ricorso per l'assenza di pericolo di crollo e di allagamento, pur convenendo, come emrge dalla perizia di parte allegata, sulla necessità di un intervento di consolidamento del muro di confine incrinato verso la proprietà della ricorrente.
Disposta CTU, la relazione è stata depositata in data 25.2.2025.
Le doglianze della ricorrente sono in parte fondate.
Il CTU, a seguito dell'accesso sui luoghi, ha accertato che “I due immobili confinano lungo un tratto rettilineo della lunghezza di circa ml 27. delimitato da un muretto di altezza fuori terra pari a
Pagina 1 circa 80 cm sormontato da recinzione metallica a sua volta di altezza pari a circa ml 1.20…..
……Il dislivello tra i due fondi è mediamente pari a circa 50 cm ed in questo tratto il descritto muretto di confine svolge la funzione di sostegno del terreno di parte resistente”.
Come emerso dal sopralluogo, “il descritto muretto disposto lungo il confine presenta fenomeni di dissesto e segnatamente un meccanismo di rotazione in direzione dell'immobile di parte ricorrente
(c.f.r. indicativa sezione trasversale nel disegno allegato) esteso - con entità variabile - all'intero confine (foto 6-7). Questo fenomeno è accompagnato da qualche quadro fessurativo lungo il muro, ed in alcune sezioni nelle quali si presenta con maggiore entità da distacchi tra i blocchi (foto 8-9).
Un generale quadro di degrado e di lesioni si riscontra anche nel massetto in calcestruzzo che ricopre l'originaria aiuola in proprietà di parte resistente laddove, in qualche tratto, si apprezza una linea di distacco di questo massetto dal muro, verosimilmente originata dai cedimenti del muro medesimo (foto 10-11). Il descritto dissesto, sebbene mediamente non ancora in fase avanzata, integra una situazione di pericolo per l'immobile di parte ricorrente. La progressione della rotazione già in atto potrebbe infatti causare, anche repentinamente data la tipologia costruttiva del manufatto, il collasso di sue porzioni”.
In ordine alle cause, il CTU ha tuttavia escluso che esse derivino dalla realizzazione della tettoia realizzata sul terreno della resistente adiacente alla casa e distante dal muro circa ml 1.85, individuandole diversamente nella stessa tipologia di muro, inidoneo a svolgere la funzione di contenimento e in parte nella realizzazione del barbecue (“che ha sviluppo di circa ml 3.50 in direzione parallela al confine e larghezza pari a quella dell'originaria aiuola”) che costituisce “un sovraccarico agente immediatamente a ridosso del muro e limitatamente al tratto di confine direttamente interessato dal suo sedime”.
Il CTU ha accertato in particolare che, a causa delle sue caratteristiche costruttive (leggera muratura in blocchi di cemento vibro-compresso), il muro è inadeguato a svolgere efficacemente la funzione di sostegno del fondo di parte resistente, cedendo progressivamente sotto le naturali spinte del terreno, pur in presenza di un dislivello di piccola entità. Come chiarito dal CTU “La località in cui sono ubicati gli immobili delle parti è caratterizzata da terreni sabbiosi con presenza di falda acquifera poco profonda che in concomitanza con le piogge invernali rende la coltre fangosa e talora causa anche ristagni superficiali d'acqua che sono in generale causa di riduzioni delle caratteristiche meccaniche di resistenza del terreno”.
In ordine al lamentato rischio di allagamenti, il CTU ha invece concluso che “Lungo il confine non sono stati riscontrati, né sono stati indicati in corso di sopralluogo, scarichi di acque piovane provenienti dal fondo di parte resistente verso il fondo di parte ricorrente. Il fondo di parte resistente risulta arginato verso il terreno confinante proprio dal muro in contestazione
Pagina 2 sopraelevato rispetto al cortile e, prima del muro, dal ciglio dell'originaria aiuola che in quanto sopraelevato anch'esso rispetto al calpestio intercetta e contiene eventuali ruscellamenti in direzione del confine (foto 12)”.
Il CTU ha pertanto individuato i rimedi per l'eliminazione della fonte delle infiltrazioni come sopra individuata consistenti nella necessità di procedere al totale rifacimento del muro di confine e di contenimento dei fondi a dislivello, di tipologia idonea a contenere la spinta proveniente dal fondo sovrastante della resistente.
Le parti hanno chiesto il richiamo del CTU ma non hanno formulato osservazioni alla relazione di
CTU, le cui condivisibili conclusioni, argomentate, motivate e soprattutto documentate (vedi documentazione fotografica allegata alla relazione di CTU) devono ritenersi esaustive.
In particolare, il CTU, ravvisando un dislivello naturale tra i fondi e dovendosi presumere in mancanza di prova contraria la proprietà comune del muro di confine, ha distinto le spese necessarie per procedere alla ricostruzione del muro ex art.887 c.c., distinguendo quelle occorrenti per la ricostruzione del muro dalle fondamenta al livello del terreno sovrastante a carico della parte proprietaria del fondo sovrastante e le spese necessarie per innalzare il muro di confine tra i fondi a carico di ambedue le parti, in parti uguali.
Ne consegue pertanto la parziale fondatezza delle doglianze della ricorrente e il parziale accoglimento del ricorso stante che dal muro promana pericolo per il bene della ricorrente e tenuto conto che è necessario procedere alla sua ricostruzione per ovviare a tale pericolo, con ordine al resistente di procedere al rifacimento del muro come indicato dal CTU nella propria relazione depositata in data 25.2.2025, con relativo computo metrico, con spese da ripartire tra le parti ex art.887 c.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per intero delle spese di lite. Le spese di CTU liquidate, con separato decreto, sono poste a carico dello Stato, stante l'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina alla resistente, di eseguire i lavori indicati nella relazione di CTU depositata in data 25.2.2025; dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento entro trenta giorni dalla notificazione, all'esecuzione del presente provvedimento provveda il competente ufficiale giudiziario, su richiesta dell'avente diritto, sotto la direzione del già nominato CTU, il quale si avvarrà di manodopera di fiducia indicata dalla parte ricorrente, previo positivo vaglio del CTU, che terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
Pagina 3 compensa per intero le spese di lite tra le parti. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dello Stato.
Si comunichi.
Catania,15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Giudice, nel procedimento ex artt. 669 bis e 688 c.p.c. proposto da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA E. Parte_1 C.F._1
DE NICOLA, 16 Catania, presso lo studio dell'Avv. LONGHITANO CLAUDIA ELVIRA
ROSARIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
CADUTI DEL LAVORO, 61 CATANIA presso lo studio dell'Avv. DRAGO ANTONIO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, proprietaria di immobile in via Parte_1
Vaccarizzo contrada Coda Volpe n.49 Catania, ha chiesto di ordinare in via d'urgenza alla confinante , proprietaria del fondo a dislivello in catasto al f.69 part.lla 1790, di Controparte_1
eseguire le opere idonee a rimuovere la situazione di pericolo al proprio bene proveniente dal rischio di crollo del muro di confine lato nord ovest e determinato da opere eseguite sul fondo della resistente e del pericolo di allagamento del fondo per il defluire delle acque piovane.
La resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 18.11.2024, chiedendo il rigetto del ricorso per l'assenza di pericolo di crollo e di allagamento, pur convenendo, come emrge dalla perizia di parte allegata, sulla necessità di un intervento di consolidamento del muro di confine incrinato verso la proprietà della ricorrente.
Disposta CTU, la relazione è stata depositata in data 25.2.2025.
Le doglianze della ricorrente sono in parte fondate.
Il CTU, a seguito dell'accesso sui luoghi, ha accertato che “I due immobili confinano lungo un tratto rettilineo della lunghezza di circa ml 27. delimitato da un muretto di altezza fuori terra pari a
Pagina 1 circa 80 cm sormontato da recinzione metallica a sua volta di altezza pari a circa ml 1.20…..
……Il dislivello tra i due fondi è mediamente pari a circa 50 cm ed in questo tratto il descritto muretto di confine svolge la funzione di sostegno del terreno di parte resistente”.
Come emerso dal sopralluogo, “il descritto muretto disposto lungo il confine presenta fenomeni di dissesto e segnatamente un meccanismo di rotazione in direzione dell'immobile di parte ricorrente
(c.f.r. indicativa sezione trasversale nel disegno allegato) esteso - con entità variabile - all'intero confine (foto 6-7). Questo fenomeno è accompagnato da qualche quadro fessurativo lungo il muro, ed in alcune sezioni nelle quali si presenta con maggiore entità da distacchi tra i blocchi (foto 8-9).
Un generale quadro di degrado e di lesioni si riscontra anche nel massetto in calcestruzzo che ricopre l'originaria aiuola in proprietà di parte resistente laddove, in qualche tratto, si apprezza una linea di distacco di questo massetto dal muro, verosimilmente originata dai cedimenti del muro medesimo (foto 10-11). Il descritto dissesto, sebbene mediamente non ancora in fase avanzata, integra una situazione di pericolo per l'immobile di parte ricorrente. La progressione della rotazione già in atto potrebbe infatti causare, anche repentinamente data la tipologia costruttiva del manufatto, il collasso di sue porzioni”.
In ordine alle cause, il CTU ha tuttavia escluso che esse derivino dalla realizzazione della tettoia realizzata sul terreno della resistente adiacente alla casa e distante dal muro circa ml 1.85, individuandole diversamente nella stessa tipologia di muro, inidoneo a svolgere la funzione di contenimento e in parte nella realizzazione del barbecue (“che ha sviluppo di circa ml 3.50 in direzione parallela al confine e larghezza pari a quella dell'originaria aiuola”) che costituisce “un sovraccarico agente immediatamente a ridosso del muro e limitatamente al tratto di confine direttamente interessato dal suo sedime”.
Il CTU ha accertato in particolare che, a causa delle sue caratteristiche costruttive (leggera muratura in blocchi di cemento vibro-compresso), il muro è inadeguato a svolgere efficacemente la funzione di sostegno del fondo di parte resistente, cedendo progressivamente sotto le naturali spinte del terreno, pur in presenza di un dislivello di piccola entità. Come chiarito dal CTU “La località in cui sono ubicati gli immobili delle parti è caratterizzata da terreni sabbiosi con presenza di falda acquifera poco profonda che in concomitanza con le piogge invernali rende la coltre fangosa e talora causa anche ristagni superficiali d'acqua che sono in generale causa di riduzioni delle caratteristiche meccaniche di resistenza del terreno”.
In ordine al lamentato rischio di allagamenti, il CTU ha invece concluso che “Lungo il confine non sono stati riscontrati, né sono stati indicati in corso di sopralluogo, scarichi di acque piovane provenienti dal fondo di parte resistente verso il fondo di parte ricorrente. Il fondo di parte resistente risulta arginato verso il terreno confinante proprio dal muro in contestazione
Pagina 2 sopraelevato rispetto al cortile e, prima del muro, dal ciglio dell'originaria aiuola che in quanto sopraelevato anch'esso rispetto al calpestio intercetta e contiene eventuali ruscellamenti in direzione del confine (foto 12)”.
Il CTU ha pertanto individuato i rimedi per l'eliminazione della fonte delle infiltrazioni come sopra individuata consistenti nella necessità di procedere al totale rifacimento del muro di confine e di contenimento dei fondi a dislivello, di tipologia idonea a contenere la spinta proveniente dal fondo sovrastante della resistente.
Le parti hanno chiesto il richiamo del CTU ma non hanno formulato osservazioni alla relazione di
CTU, le cui condivisibili conclusioni, argomentate, motivate e soprattutto documentate (vedi documentazione fotografica allegata alla relazione di CTU) devono ritenersi esaustive.
In particolare, il CTU, ravvisando un dislivello naturale tra i fondi e dovendosi presumere in mancanza di prova contraria la proprietà comune del muro di confine, ha distinto le spese necessarie per procedere alla ricostruzione del muro ex art.887 c.c., distinguendo quelle occorrenti per la ricostruzione del muro dalle fondamenta al livello del terreno sovrastante a carico della parte proprietaria del fondo sovrastante e le spese necessarie per innalzare il muro di confine tra i fondi a carico di ambedue le parti, in parti uguali.
Ne consegue pertanto la parziale fondatezza delle doglianze della ricorrente e il parziale accoglimento del ricorso stante che dal muro promana pericolo per il bene della ricorrente e tenuto conto che è necessario procedere alla sua ricostruzione per ovviare a tale pericolo, con ordine al resistente di procedere al rifacimento del muro come indicato dal CTU nella propria relazione depositata in data 25.2.2025, con relativo computo metrico, con spese da ripartire tra le parti ex art.887 c.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per intero delle spese di lite. Le spese di CTU liquidate, con separato decreto, sono poste a carico dello Stato, stante l'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina alla resistente, di eseguire i lavori indicati nella relazione di CTU depositata in data 25.2.2025; dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento entro trenta giorni dalla notificazione, all'esecuzione del presente provvedimento provveda il competente ufficiale giudiziario, su richiesta dell'avente diritto, sotto la direzione del già nominato CTU, il quale si avvarrà di manodopera di fiducia indicata dalla parte ricorrente, previo positivo vaglio del CTU, che terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
Pagina 3 compensa per intero le spese di lite tra le parti. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dello Stato.
Si comunichi.
Catania,15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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