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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2898/2024, pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GE DO e dall'Avv. Carlo Annese ricorrente e
Controparte_1
- Sede di Tivoli C.F. - in
[...] CP_2 P.IVA_1
persona del della Lazio, rappresentato e difeso CP_3 Controparte_4
dall' Avv. Guido Eudizi resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_2
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. riferiva di Parte_1
essere incorso, in data 21.12.2021 e durante l'attività lavorativa di “Operaio addetto alla guida di autotreni”, in un infortunio valutato dall' con danno biologico del CP_2
7% sulla base della seguente diagnosi: “flessione dorsale ridotta di circa 1/3 al pari della flessione plantare in esiti di frattura-lussazione trimalleolare trattata con osteosintesi;
cicatrice chirurgica della lunghezza di circa 8 cm lungo l'asse maggiore del perone al terzo distale, altra cicatrice a decorso verticale anteriormente sulla linea mediana della gamba in corrispondenza della rima articolare tibio- astragalica”.
Avverso tale valutazione proponeva ricorso amministrativo e all'esito della visita collegiale l' riconosceva all'assicurato una menomazione dell'integrità CP_1
psicofisica del 14%. Successivamente, lo stesso adiva il Tribunale del Lavoro di
Tivoli al fine di accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 16% o una diversa che risulterà più esatta a seguito di Consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; per l'effetto, CONDANNARE l' in persona del Presidente e CP_2
legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 16% o nella percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito della a seguito di Consulenza Tecnica D'ufficio, detratto quanto già percepito, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, oltre quelle forfettarie al 15%, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva l' , ribadendo la congruità del proprio giudizio e chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso. Il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. . Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2
comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in un indennizzo sul lavoro, giacchè lo stesso è stato indennizzato dall' , seppure in CP_2
maniera ritenuta non satisfattoria;
è opportuno, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal Dott. a cui è stato conferito il compito di accertare se in conseguenza Per_1
del citato infortunio il sig. abbia riportato una menomazione dell'integrità Pt_1
psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_2
Ebbene il consulente ha ritenuto congrua una percentuale del 15%.( cfr. relazione peritale in atti) con motivazione congrua ed esauriente.
L' è tenuto al rimborso delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo;
CP_2
le spese di consulenza sono poste a carico di parte resistente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che parte ricorrente ha subito a causa sull'infortunio sul lavoro denunciato il 21.12.2021 un danno biologico complessivo nella misura del 15% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_2
la rendita secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2.697,00 CP_2
oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_2
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
RO SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2898/2024, pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GE DO e dall'Avv. Carlo Annese ricorrente e
Controparte_1
- Sede di Tivoli C.F. - in
[...] CP_2 P.IVA_1
persona del della Lazio, rappresentato e difeso CP_3 Controparte_4
dall' Avv. Guido Eudizi resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_2
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. riferiva di Parte_1
essere incorso, in data 21.12.2021 e durante l'attività lavorativa di “Operaio addetto alla guida di autotreni”, in un infortunio valutato dall' con danno biologico del CP_2
7% sulla base della seguente diagnosi: “flessione dorsale ridotta di circa 1/3 al pari della flessione plantare in esiti di frattura-lussazione trimalleolare trattata con osteosintesi;
cicatrice chirurgica della lunghezza di circa 8 cm lungo l'asse maggiore del perone al terzo distale, altra cicatrice a decorso verticale anteriormente sulla linea mediana della gamba in corrispondenza della rima articolare tibio- astragalica”.
Avverso tale valutazione proponeva ricorso amministrativo e all'esito della visita collegiale l' riconosceva all'assicurato una menomazione dell'integrità CP_1
psicofisica del 14%. Successivamente, lo stesso adiva il Tribunale del Lavoro di
Tivoli al fine di accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 16% o una diversa che risulterà più esatta a seguito di Consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; per l'effetto, CONDANNARE l' in persona del Presidente e CP_2
legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 16% o nella percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito della a seguito di Consulenza Tecnica D'ufficio, detratto quanto già percepito, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, oltre quelle forfettarie al 15%, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva l' , ribadendo la congruità del proprio giudizio e chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso. Il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. . Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2
comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in un indennizzo sul lavoro, giacchè lo stesso è stato indennizzato dall' , seppure in CP_2
maniera ritenuta non satisfattoria;
è opportuno, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal Dott. a cui è stato conferito il compito di accertare se in conseguenza Per_1
del citato infortunio il sig. abbia riportato una menomazione dell'integrità Pt_1
psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_2
Ebbene il consulente ha ritenuto congrua una percentuale del 15%.( cfr. relazione peritale in atti) con motivazione congrua ed esauriente.
L' è tenuto al rimborso delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo;
CP_2
le spese di consulenza sono poste a carico di parte resistente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che parte ricorrente ha subito a causa sull'infortunio sul lavoro denunciato il 21.12.2021 un danno biologico complessivo nella misura del 15% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_2
la rendita secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2.697,00 CP_2
oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_2
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
RO SC