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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12967 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14192/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14192/2017 promossa da: in persona del socio accomandatario sig. con Parte_1 Parte_1 sede in Anzio via Gramsci 62 p.iva elettivamente domiciliata in Roma in via Tacito 84 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lacomba C.F. C.F._1 che lo rappresenta difende in uno all'Avv Carlo Polidori in virtù Email_1 di delega in atti
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2 San Salvatore in Lauro nr 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Annalisa Moretti giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
CONTRO
AX Srl, in persona del l.r.p.t. -terzo chiamato CONTUMACE. TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Roma la società istante titolare di un'azienda che esercita Parte_1 la propria attività nel campo della stampa e diffusione di materiale editoriale chiedeva il pagamento dell'importo residuo di € 19.100 nei confronti dei resistenti assumendo di avere realizzato nell'anno 2010 l'impaginazione, l'illustrazione, l'edizione ed la produzione dei definitivi di stampa della rivista trimestrale FIN Mag, un periodico avente finalità culturali edito dalla AX spa e la cui redazione era curata da un ente onlus denominato “Forum della società civile “avente partita iva registrato presso la regione e presieduto dal Dr. Assumeva che erano stati predisposti i numeri 11, 12, 13, CP_1
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; seguiva l'emissione delle fatture 420/08; 643/08; 05/2009;
15/2009;70/2009; 72/2009; 73/2009; 01/2010; 02/2010; 03/2010; 04/2010; 01/2011; 02/2011; 203/2011 come da allegato specchietto riepilogativo ( doc 3 ) ed a fronte del complessivo credito di € 67.680 la Finmag corrispondeva il minor importo di € 43.580,00 con un saldo attivo di € 24.100.
Assumeva, inoltre, che le fatture che venivano emesse nei confronti della odierna resistente, CP_2 furono onorate solo parzialmente pertanto volendo richiedere la stampa di nuove pubblicazioni il Dr. sia in proprio ( ex lege data la natura della resistente ) che n.q. di rappresentante del CP_1 Forum della società civile da un lato ed il dr. accomandatario della ricorrente, dall'altro, sulla Pt_1 base di un calcolo dei rispettivi pagamenti da un lato e fatture emesse dall'altro ( doc. n 3 ) convennero con una scrittura ricognitiva di debito 22/11/2012 ( all 4,) secondo la quale la avrebbe Parte_1 eseguito lavori per ulteriori € 5.000,00 a vantaggio della AX e si conveniva che il saldo dell'importo residuo quantificato convenzionalmente in € 19.100 sarebbe stato corrisposto direttamente dal CP_3 della società civile .
Pur sollecitato il pagamento a mezzo raccomandata, né la né il dr. provvedevano al CP_2 CP_1 pagamento.
Concludeva chiedendo: “Piaccia al Tribunale condannare i resistenti al pagamento dell'importo in
€uro 19.100,00 oltre gli interessi maturati ex D.lgs. n. 231/02”.
Si costituiva il Dr. chiedendo “A. in via pregiudiziale, poiché l'oggetto della presente CP_1 causa viene annoverato tra le materie per le quali è previsto obbligatoriamente l'assolvimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 conv. nella L. n. 162/2014, poiché tale obbligo non è stato assolto, dichiarare l'improcedibilità della domanda e contestualmente indicare di espletare la negoziazione assistita anche con il terzo chiamato (AX PA con sede in Roma alla Via Ludovisi nr 16) ex art 269 cpc per i motivi esposti ai punti 2.A e 2.B (in sintesi cfr pag. 6), autorizzando pertanto l'integrazione del contraddittorio del presente giudizio;
B. nel merito, in via principale: respingere la domanda della perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto per carenza di legittimazione passiva del Dr e per incertezza del CP_1 credito/assenza del contratto/inidoneità della documentazione prodotta come esposto ai punti 2.a, 2.b e 3; e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 ex art 96 cpc per i motivi esposti ai punti 2.a e 2.b. e conseguentemente condannarla al pagamento del risarcimento per lite temeraria di una somma equitativamente determinata;
C. nel merito, in subordine ovvero nella denegata ipotesi di riconoscimento del credito in capo alla ricorrente: accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa AX PA (ora Srl) è tenuto a manlevare il Dr
[...]
da ogni pretesa attorea, e conseguentemente condannare la stessa AX PA a rifondere alla CP_1 Parte di quanto il Dr sarà eventualmente tenuto a pagare a Parte_1 Parte_1 CP_1 [...] di e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 Parte_1 [...] ex art 96 cpc per i motivi esposti ai punti 2.A e 2.B. e conseguentemente Parte_1 condannarla al pagamento del risarcimento per lite temeraria di una somma equitativamente determinata in favore del Dr ”. CP_1
pagina 2 di 4 Si costituiva altresì n.q. di legale rappresentante del CP_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto della domanda attrice per difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
in persona (anche) dell'attuale legale rappresentante Dr rispetto ai crediti asseriti
[...] CP_4 come dovuti dall'odierno ricorrente. In particolare, contestava la ricostruzione di parte ricorrente assumendo che “la società ricorrente artatamente tende a confondere e AX Controparte_5 PA in riferimento agli asseriti crediti vantati e per i quali agisce oggi in giudizio, solo perché il Dr
(altro convenuto/resistente) ha rivestito ruoli sia nel sia in AX CP_1 Controparte_5 PA. E' necessario riferire all'odierno Giudicante la REALE PROPRIETA' della rivista AX Magazine per la cui redazione oggi richiede il pagamento: la rivista AX Magazine Parte_1 (erroneamente denominata dal ricorrente FinMag) è sempre stata di proprietà della AX PA. Pertanto, ciò posto se esistono crediti dovuti per tale rivista, questi devono essere corrisposti dalla AX PA e non dal;
contestava altresì l'assenza del contratto e la Controparte_5 determinazione del compenso.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. nel merito respingere la domanda della perché infondata in fatto ed in diritto per carenza di Parte_1 legittimazione passiva del Dr n.q. di legale rappresentante del Forum della CP_4 [...] e per incertezza del credito/assenza del contratto/inidoneità della documentazione CP_5 prodotta come esposto in narrativa;
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 96 cpc per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente Parte_1 condannarla al pagamento del risarcimento per lite temeraria di una somma equitativamente determinata”.
Autorizzata la chiamata del terzo AX S.p.a., questa rimaneva contumace.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, il Giudice con provvedimento del 13.5.2019 rigettava le istanze istruttorie e rinviava per conclusioni.
Venivano disposti numerosi rinvii e cambiati diversi giudici.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione da questo giudice con termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Visti gli atti e i documenti depositati;
visto in particolare il doc. 4 datato 22.11.2012 depositato da parte ricorrente, in cui risulta la consapevolezza anche implicita della debenza della somma di euro 19.100,00 da parte della ricorrente nei confronti della e che non è stato disconosciuto da parte resistente;
Controparte_5 visto altresì il prospetto delle somme dovute doc. 3, che sostanzialmente comprova quanto indicato nella scrittura del 2012 e che la aveva già provveduto al pagamento di alcune fatture (circostanza CP_2 peraltro emergente anche dalla documentazione versata in atti dal sig. ; CP_1 considerato che in relazione alla debenza delle somme, nonché in relazione all'incarico nei confronti della società ricorrente, appaiono contraddittorie le missive depositate in atti a firma del sig. CP_1 del 2016 lette alla luce del contenuto della scrittura del 2012;
considerato che
le fatture per le quali si richiede il pagamento sono relative al periodo precedente la scrittura del 2012 e riguardano il periodo in cui era rappresentante legale dimessosi nel CP_1 2017; ritenuto, pertanto, che in base al documento 4 il sig. abbia riconosciuto il debito e impegnato il CP_1
in quanto legale rappresentante all'epoca dei fatti, in relazione alla Controparte_5 debenza della somma di euro 19.100,00;
considerato che
non può trovare accoglimento la domanda di manleva svolta nei CP_1 pagina 3 di 4 confronti della AX s.p.a. non essendo provato in atti il conferimento dell'incarico da parte di AX per le prestazioni rese dalla parte ricorrente;
rilevato che tentativi di bonario componimento della lite non sono andati a buon fine;
alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e condannate le parti resistenti e in solido tra loro al pagamento della CP_1 Controparte_5 somma di euro 19.100,00 oltre gli interessi maturati ex D.lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo.
Considerato che dalla documentazione depositata emergono elementi che fanno desumere rapporti tra le parti non del tutto chiari anche in relazione ai rapporti tra società e Onlus, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna le parti resistenti e CP_1 [...] in solido tra loro al pagamento della somma di euro 19.100,00 oltre Controparte_5 gli interessi maturati ex D.lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14192/2017 promossa da: in persona del socio accomandatario sig. con Parte_1 Parte_1 sede in Anzio via Gramsci 62 p.iva elettivamente domiciliata in Roma in via Tacito 84 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lacomba C.F. C.F._1 che lo rappresenta difende in uno all'Avv Carlo Polidori in virtù Email_1 di delega in atti
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2 San Salvatore in Lauro nr 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Annalisa Moretti giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
CONTRO
AX Srl, in persona del l.r.p.t. -terzo chiamato CONTUMACE. TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Roma la società istante titolare di un'azienda che esercita Parte_1 la propria attività nel campo della stampa e diffusione di materiale editoriale chiedeva il pagamento dell'importo residuo di € 19.100 nei confronti dei resistenti assumendo di avere realizzato nell'anno 2010 l'impaginazione, l'illustrazione, l'edizione ed la produzione dei definitivi di stampa della rivista trimestrale FIN Mag, un periodico avente finalità culturali edito dalla AX spa e la cui redazione era curata da un ente onlus denominato “Forum della società civile “avente partita iva registrato presso la regione e presieduto dal Dr. Assumeva che erano stati predisposti i numeri 11, 12, 13, CP_1
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; seguiva l'emissione delle fatture 420/08; 643/08; 05/2009;
15/2009;70/2009; 72/2009; 73/2009; 01/2010; 02/2010; 03/2010; 04/2010; 01/2011; 02/2011; 203/2011 come da allegato specchietto riepilogativo ( doc 3 ) ed a fronte del complessivo credito di € 67.680 la Finmag corrispondeva il minor importo di € 43.580,00 con un saldo attivo di € 24.100.
Assumeva, inoltre, che le fatture che venivano emesse nei confronti della odierna resistente, CP_2 furono onorate solo parzialmente pertanto volendo richiedere la stampa di nuove pubblicazioni il Dr. sia in proprio ( ex lege data la natura della resistente ) che n.q. di rappresentante del CP_1 Forum della società civile da un lato ed il dr. accomandatario della ricorrente, dall'altro, sulla Pt_1 base di un calcolo dei rispettivi pagamenti da un lato e fatture emesse dall'altro ( doc. n 3 ) convennero con una scrittura ricognitiva di debito 22/11/2012 ( all 4,) secondo la quale la avrebbe Parte_1 eseguito lavori per ulteriori € 5.000,00 a vantaggio della AX e si conveniva che il saldo dell'importo residuo quantificato convenzionalmente in € 19.100 sarebbe stato corrisposto direttamente dal CP_3 della società civile .
Pur sollecitato il pagamento a mezzo raccomandata, né la né il dr. provvedevano al CP_2 CP_1 pagamento.
Concludeva chiedendo: “Piaccia al Tribunale condannare i resistenti al pagamento dell'importo in
€uro 19.100,00 oltre gli interessi maturati ex D.lgs. n. 231/02”.
Si costituiva il Dr. chiedendo “A. in via pregiudiziale, poiché l'oggetto della presente CP_1 causa viene annoverato tra le materie per le quali è previsto obbligatoriamente l'assolvimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 conv. nella L. n. 162/2014, poiché tale obbligo non è stato assolto, dichiarare l'improcedibilità della domanda e contestualmente indicare di espletare la negoziazione assistita anche con il terzo chiamato (AX PA con sede in Roma alla Via Ludovisi nr 16) ex art 269 cpc per i motivi esposti ai punti 2.A e 2.B (in sintesi cfr pag. 6), autorizzando pertanto l'integrazione del contraddittorio del presente giudizio;
B. nel merito, in via principale: respingere la domanda della perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto per carenza di legittimazione passiva del Dr e per incertezza del CP_1 credito/assenza del contratto/inidoneità della documentazione prodotta come esposto ai punti 2.a, 2.b e 3; e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 ex art 96 cpc per i motivi esposti ai punti 2.a e 2.b. e conseguentemente condannarla al pagamento del risarcimento per lite temeraria di una somma equitativamente determinata;
C. nel merito, in subordine ovvero nella denegata ipotesi di riconoscimento del credito in capo alla ricorrente: accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa AX PA (ora Srl) è tenuto a manlevare il Dr
[...]
da ogni pretesa attorea, e conseguentemente condannare la stessa AX PA a rifondere alla CP_1 Parte di quanto il Dr sarà eventualmente tenuto a pagare a Parte_1 Parte_1 CP_1 [...] di e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 Parte_1 [...] ex art 96 cpc per i motivi esposti ai punti 2.A e 2.B. e conseguentemente Parte_1 condannarla al pagamento del risarcimento per lite temeraria di una somma equitativamente determinata in favore del Dr ”. CP_1
pagina 2 di 4 Si costituiva altresì n.q. di legale rappresentante del CP_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto della domanda attrice per difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
in persona (anche) dell'attuale legale rappresentante Dr rispetto ai crediti asseriti
[...] CP_4 come dovuti dall'odierno ricorrente. In particolare, contestava la ricostruzione di parte ricorrente assumendo che “la società ricorrente artatamente tende a confondere e AX Controparte_5 PA in riferimento agli asseriti crediti vantati e per i quali agisce oggi in giudizio, solo perché il Dr
(altro convenuto/resistente) ha rivestito ruoli sia nel sia in AX CP_1 Controparte_5 PA. E' necessario riferire all'odierno Giudicante la REALE PROPRIETA' della rivista AX Magazine per la cui redazione oggi richiede il pagamento: la rivista AX Magazine Parte_1 (erroneamente denominata dal ricorrente FinMag) è sempre stata di proprietà della AX PA. Pertanto, ciò posto se esistono crediti dovuti per tale rivista, questi devono essere corrisposti dalla AX PA e non dal;
contestava altresì l'assenza del contratto e la Controparte_5 determinazione del compenso.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. nel merito respingere la domanda della perché infondata in fatto ed in diritto per carenza di Parte_1 legittimazione passiva del Dr n.q. di legale rappresentante del Forum della CP_4 [...] e per incertezza del credito/assenza del contratto/inidoneità della documentazione CP_5 prodotta come esposto in narrativa;
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 96 cpc per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente Parte_1 condannarla al pagamento del risarcimento per lite temeraria di una somma equitativamente determinata”.
Autorizzata la chiamata del terzo AX S.p.a., questa rimaneva contumace.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, il Giudice con provvedimento del 13.5.2019 rigettava le istanze istruttorie e rinviava per conclusioni.
Venivano disposti numerosi rinvii e cambiati diversi giudici.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione da questo giudice con termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Visti gli atti e i documenti depositati;
visto in particolare il doc. 4 datato 22.11.2012 depositato da parte ricorrente, in cui risulta la consapevolezza anche implicita della debenza della somma di euro 19.100,00 da parte della ricorrente nei confronti della e che non è stato disconosciuto da parte resistente;
Controparte_5 visto altresì il prospetto delle somme dovute doc. 3, che sostanzialmente comprova quanto indicato nella scrittura del 2012 e che la aveva già provveduto al pagamento di alcune fatture (circostanza CP_2 peraltro emergente anche dalla documentazione versata in atti dal sig. ; CP_1 considerato che in relazione alla debenza delle somme, nonché in relazione all'incarico nei confronti della società ricorrente, appaiono contraddittorie le missive depositate in atti a firma del sig. CP_1 del 2016 lette alla luce del contenuto della scrittura del 2012;
considerato che
le fatture per le quali si richiede il pagamento sono relative al periodo precedente la scrittura del 2012 e riguardano il periodo in cui era rappresentante legale dimessosi nel CP_1 2017; ritenuto, pertanto, che in base al documento 4 il sig. abbia riconosciuto il debito e impegnato il CP_1
in quanto legale rappresentante all'epoca dei fatti, in relazione alla Controparte_5 debenza della somma di euro 19.100,00;
considerato che
non può trovare accoglimento la domanda di manleva svolta nei CP_1 pagina 3 di 4 confronti della AX s.p.a. non essendo provato in atti il conferimento dell'incarico da parte di AX per le prestazioni rese dalla parte ricorrente;
rilevato che tentativi di bonario componimento della lite non sono andati a buon fine;
alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e condannate le parti resistenti e in solido tra loro al pagamento della CP_1 Controparte_5 somma di euro 19.100,00 oltre gli interessi maturati ex D.lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo.
Considerato che dalla documentazione depositata emergono elementi che fanno desumere rapporti tra le parti non del tutto chiari anche in relazione ai rapporti tra società e Onlus, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna le parti resistenti e CP_1 [...] in solido tra loro al pagamento della somma di euro 19.100,00 oltre Controparte_5 gli interessi maturati ex D.lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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