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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11852 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23033/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania
Rusciano, presso il cui studio in Pozzuoli (Na) alla Via Angelo Compagnone n. 3 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. ti Emilio Orsini e Massimo
Leonetti, presso il cui studio in Capri alla Via Marucella 11/A elettivamente domicilia;
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Capriello, elettivamente domiciliato in presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San CP_2
Giacomo;
Appellati
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Capri, opposizione Controparte_1 all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
071/2022/0090612567/000, dell'importo di € 2.779,43, notificatale dall'
[...]
, a mezzo PEC, in data 22.7.2022, avente ad oggetto il mancato Controparte_3 pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada elevato nell'anno
2018 dal Controparte_2
1 La ricorrente eccepiva la nullità della citata cartella di pagamento, causata dall'inesistenza di un sotteso valido titoto esecutivo, ed, in ogni caso, la maturata prescrizione quinquennale della intera pretesa creditoria ivi riportata.
Si costituiva la quale deduceva l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di Pace di Capri, in luogo di quello di Torre Annunziata, nonché
l'inammissibilità dell'azione spiegata per tardività, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento n.
071/2022/0090612567/000 e, dunque, in violazione dell'art. 7 del D.lgs 150/2011; nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa, deducendo di aver dimostrato la regolare notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento n.
07120249004411938000, e che tra le stesse nessun termine di prescrizione risultava maturato.
Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 132/2024, pubblicata in data 29.8.2024, il Giudice di Pace di Capri, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e ritenuta sussistente la propria competenza territoriale, reputava la domanda ammissibile. Nel merito accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, considerando non raggiunta la prova della regolare notificazione di validi titoli sottesi e di relativi atti interruttivi della prescrizione, annullava la cartella e condannava il alla refusione delle spese di lite, mentre compensava le stesse nei Controparte_2 confronti di . CP_4
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza Controparte_3 reiterando le medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio, eccependone, in particolare, l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha confermato la propria competenza per territorio, nonostante la società ricorrente avesse la propria sede in Via Alfonso Cirillo n. 44 Boscoreale (NA), e che, pertanto, il GDP avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata competente per territorio, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.
Ha, inoltre, contestato il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha reputato ammissibile e fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, nonostante l'avvenuta dimostrazione della regolare notificazione della cartella di pagamento e della
2 successiva intimazione di pagamento n. 07120249004411938000, idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
L ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza Controparte_3 appellata e la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Giudice di Pace di Torre Annunziata o del Giudice di Pace di e, comunque, per CP_2
l'inammissibilità o infondatezza dell'azione spiegata.
Si è costituita la eccependo l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 18.11.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta, invero, manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dalla nei termini di un'opposizione Controparte_1 preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
- dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
- dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al
3 creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Capri e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto “abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Allo stesso tempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita telematicamente all'indirizzo PEC della società la quale ha dichiarato, Controparte_1 nel proprio atto introduttivo, di avere la sede in Boscoreale (alla Via Alfonso Cirillo n.
44).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la sede della società sia nel Controparte_1
Comune di Boscoreale (NA); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto, né infine quello eventuale del luogo di commissione della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo . CP_2
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di Torre Annunziata (Cass. n. 22958 del 2010).
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 132/2024 del Giudice di Pace di Capri;
b) dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Torre Annunziata sulla domanda originariamente formulata da Controparte_1
c) assegna termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio;
d) condanna l'appellata alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida, con riferimento al primo Controparte_3 grado di giudizio, in complessivi € 457,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e con riferimento al presente grado di giudizio, in complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23033/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania
Rusciano, presso il cui studio in Pozzuoli (Na) alla Via Angelo Compagnone n. 3 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. ti Emilio Orsini e Massimo
Leonetti, presso il cui studio in Capri alla Via Marucella 11/A elettivamente domicilia;
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Capriello, elettivamente domiciliato in presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San CP_2
Giacomo;
Appellati
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Capri, opposizione Controparte_1 all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
071/2022/0090612567/000, dell'importo di € 2.779,43, notificatale dall'
[...]
, a mezzo PEC, in data 22.7.2022, avente ad oggetto il mancato Controparte_3 pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada elevato nell'anno
2018 dal Controparte_2
1 La ricorrente eccepiva la nullità della citata cartella di pagamento, causata dall'inesistenza di un sotteso valido titoto esecutivo, ed, in ogni caso, la maturata prescrizione quinquennale della intera pretesa creditoria ivi riportata.
Si costituiva la quale deduceva l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di Pace di Capri, in luogo di quello di Torre Annunziata, nonché
l'inammissibilità dell'azione spiegata per tardività, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento n.
071/2022/0090612567/000 e, dunque, in violazione dell'art. 7 del D.lgs 150/2011; nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa, deducendo di aver dimostrato la regolare notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento n.
07120249004411938000, e che tra le stesse nessun termine di prescrizione risultava maturato.
Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 132/2024, pubblicata in data 29.8.2024, il Giudice di Pace di Capri, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e ritenuta sussistente la propria competenza territoriale, reputava la domanda ammissibile. Nel merito accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, considerando non raggiunta la prova della regolare notificazione di validi titoli sottesi e di relativi atti interruttivi della prescrizione, annullava la cartella e condannava il alla refusione delle spese di lite, mentre compensava le stesse nei Controparte_2 confronti di . CP_4
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza Controparte_3 reiterando le medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio, eccependone, in particolare, l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha confermato la propria competenza per territorio, nonostante la società ricorrente avesse la propria sede in Via Alfonso Cirillo n. 44 Boscoreale (NA), e che, pertanto, il GDP avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata competente per territorio, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.
Ha, inoltre, contestato il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha reputato ammissibile e fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, nonostante l'avvenuta dimostrazione della regolare notificazione della cartella di pagamento e della
2 successiva intimazione di pagamento n. 07120249004411938000, idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
L ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza Controparte_3 appellata e la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Giudice di Pace di Torre Annunziata o del Giudice di Pace di e, comunque, per CP_2
l'inammissibilità o infondatezza dell'azione spiegata.
Si è costituita la eccependo l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 18.11.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta, invero, manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dalla nei termini di un'opposizione Controparte_1 preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
- dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
- dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al
3 creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Capri e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto “abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Allo stesso tempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita telematicamente all'indirizzo PEC della società la quale ha dichiarato, Controparte_1 nel proprio atto introduttivo, di avere la sede in Boscoreale (alla Via Alfonso Cirillo n.
44).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la sede della società sia nel Controparte_1
Comune di Boscoreale (NA); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto, né infine quello eventuale del luogo di commissione della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo . CP_2
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di Torre Annunziata (Cass. n. 22958 del 2010).
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 132/2024 del Giudice di Pace di Capri;
b) dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Torre Annunziata sulla domanda originariamente formulata da Controparte_1
c) assegna termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio;
d) condanna l'appellata alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida, con riferimento al primo Controparte_3 grado di giudizio, in complessivi € 457,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e con riferimento al presente grado di giudizio, in complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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