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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO MANZONI 9 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. NERI LARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Controparte_1 C.F._2 VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOTTA VALERIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 (nata a [...], CB, il 09.05.1974) Parte_1 ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere una modifica delle Controparte_1 condizioni di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Termoli (CB) in data 29.10.2005 – atto n. 106, Parte II, Anno 2005.
Dall'unione sono nati tre figli: (nato a [...], BO, il 04.06.2007), (nato a [...], BO, Per_1 Per_2 il 25.02.2010) e (nata a [...], CB, il 19.08.2013). Per_3
pagina 1 di 6 Con sentenza n. 45/2021 pubblicata in data 11.01.2021, il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, ratificando le conclusioni congiunte depositate dalle parti.
Con ricorso, la sig.ra si rivolgeva al Tribunale per chiedere una modifica delle condizioni di Pt_1 separazione ex art. 473bis.29 cpc, in particolare in punto di mantenimento dei tre figli minori.
Costituendosi in giudizio, il sig. , chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, proponeva CP_1 una diversa regolamentazione del diritto di visita padre-figli e formulava, in via riconvenzionale, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza di comparizione (28.05.2024), sentite personalmente le parti e viste la reiterate richiesta di parte convenuta circa la pronuncia di sentenza di divorzio, il Giudice, a scioglimento della riserva, tratteneva la causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 1800/2024 pubblicata il 20.06.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e disponeva la rimessione della causa in Parte_2 istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Alla successiva udienza (10.10.2024), il Giudice procedeva all'audizione dei figli maggiori della coppia, e : alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi, parte convenuta rinunciava alla Per_2 Per_1 domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figli. Il Giudice, ritenendo la causa istruita, rinviava la causa per la decisione.
All'udienza del 27.03.2025, le procuratrici delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione della controversia, di cui chiedevano l'accoglimento e la ratifica.
Questo l'accordo delle parti:
Dato atto della rinuncia alle domande già verbalizzata all'udienza 10/10/2024 da parte di entrambe le difese, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, fermo il resto, modificare nei seguenti termini le condizioni di mantenimento dei figli minori , e : Per_1 Per_2 Persona_4 disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario di , e , la somma mensile di euro 167,00 a figlio e, Per_1 Per_2 Per_3 così, la somma mensile complessiva di euro 501,00 (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge), per 12 mesi all'anno, anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Conto Bancoposta identificativo IT90 O076 0102 4000 0104 5859 749, codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, alla ricorrente intestato;
oltre al 50% del costo di refezione mensile fruita dalla figlia ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e Per_3 disciplinarsi come da Protocollo portante data 09/08/2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna, da intendersi qui per richiamato e trascritto. disporre che l'A.U.U. (assegno unico universale) verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, tutti ancora minori.
pagina 2 di 6 In particolare, giova evidenziare che l'accordo delle parti attiene unicamente ai profili inerenti alle condizioni di mantenimento ordinario e straordinario della prole minore: ebbene, essendo stata pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (su domanda riconvenzionale di parte attrice) – sentenza n. 1800/2024 del 20.06.2024 – il Collegio ritiene che l'intenzione delle parti fosse quella di confermare – nel resto – le determinazioni di cui alla separazione.
Sebbene non esplicitato quale contenuto dell'accordo, infatti, le procuratrici delle parti, dando atto della espressa rinuncia di parte convenuta alla domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione originariamente richiesti in sede di costituzione (come da verbale 10.10.2024), precisano che “fermo il resto” fosse intenzione dei sig.ri modificare le condizioni in punto di mantenimento.
Ne discende, pertanto, che devono considerarsi, in questa sede, reiterate le conclusioni in punto di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione della prole minore, così come da statuizioni della sentenza di separazione (n. 45/2021 pubblicata in data 11.01.2021), ovvero: affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, con la seguente frequentazione padre-figli:
“a week end alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 20.30; nella settimana con week end di competenza materna, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
nella settimana con week end di competenza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo di Natale (23.12-30.12) al periodo di Capodanno (30.12- 6.01) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando la Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno” (cfr. sentenza di separazione).
L'adeguatezza e l'opportunità di tale calendarizzazione discende, oltre che dalla constatazione che si tratti di modalità stabilite secondo canoni ordinari, comunemente adottati in casi di buoni rapporti tra i genitori, capaci di gestirli autonomamente, anche dal fatto che gli stessi minori – sentiti personalmente dal Giudice – hanno confermato l'adesione a tale modello, precisando di trovarsi bene.
Sul punto, infatti, il minore ha dichiarato “mi trovo bene con questa frequentazione. Lo Per_2 facciamo da tanto tempo e ho imparato il calendario. Per me i tempi di frequentazione sono giusti così” e il minore ha aggiunto “Il calendario va bene così. Il giovedì mi preparo i libri per il Per_1 sabato e la domenica sera per il resto della settimana;
altrimenti dovrei preparare tutti i libri fino a martedì. Così mi è comodo: a me, a livello logistico, conviene sicuramente questa modalità. Le modalità sono queste da sempre.” (cfr. dichiarazioni rese a verbale del 10.10.2024).
Alla luce di questi elementi, dunque, non sono emerse ragioni tali da indurre il Collegio a una rimodulazione dei tempi di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, modalità e tempi che devono ritenersi confermati in quanto confacenti alle necessità e alle esigenze espresse proprio dai minor (nonché, all'epoca della separazione, oggetto di un accordo delle parti).
Venendo invece alle questioni di natura economica, espresso oggetto di accordo, le parti hanno previsto che il padre, sig. , contribuisca al mantenimento dei tre figli versando alla madre, sig.ra la CP_1 Pt_1 somma mensile complessiva di euro 501,00 (ovvero 167,00 euro a figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 Ebbene, a tal proposito giova precisare che l'accordo raggiunto dalle parti è migliorativo rispetto a quanto previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 cpc (19.06.2024): il Giudice, infatti, aveva statuito che la somma complessiva del mantenimento per i tre figli fosse di 450 euro (ovvero 150 euro per ciascun figlio).
Non c'è dubbio che, tenendo conto delle capacità di reddito delle parti (documentate), dell'età dei minori, nonché della somma complessiva pattuita – che si è già detto essere superiore a quella prevista dal Giudice – la determinazione dell'assegno di mantenimento appare congrua e meritevole di accoglimento da parte del Collegio.
Sul punto, in ragione delle osservazioni effettuate dalle procuratrici delle parti in merito alla decorrenza dell'aggiornamento degli indici ISTAT nel corso dell'ultima udienza (27.03.2025), il Collegio osserva che tale aggiornamento decorrerà dalla data della pronuncia proprio in ragione del fatto che l'assegno è stato incrementato per concorde volontà delle parti.
Da tale considerazione discende che, poiché la decorrenza della contribuzione nella misura determinata dalle parti verrà individuata a partire dalla data della presente sentenza, conseguentemente, prevedendo la legge un automatico adeguamento agli indici ISTAT, lo stesso adeguamento avverrà con decorrenza dalla data della pronuncia.
In fine, per quanto attiene alle spese del procedimento, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, nonché dell'esplicito accordo delle parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
****
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dà atto e dispone l'affido condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra Pt_1 dà atto e dispone che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario: a week end alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 20.30; nella settimana con week end di competenza materna, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
nella settimana con week end di competenza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo di Natale (23.12-30.12) al periodo di Capodanno (30.12- 6.01) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando la Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. dà atto e dispone che, con decorrenza dalla pronuncia, il sig. versi alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , e la Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 somma mensile di euro 167,00 a figlio e, così, la somma mensile complessiva di euro 501,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge, per 12 mesi all'anno, anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Conto Bancoposta identificativo IT90 O076 0102 4000 0104 5859 749, codice BIC/SWIFT , alla C.F._3 ricorrente intestato;
pagina 4 di 6 dà atto e dispone che i genitori sostengano il 50% ciascuno del costo di refezione mensile fruita dalla figlia e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in Per_3 vigore presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e
spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le
spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le
spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa dà atto che l'A.U.U. (assegno unico universale) verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno dei genitori.
Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.06.2025.
pagina 5 di 6 Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO MANZONI 9 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. NERI LARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Controparte_1 C.F._2 VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOTTA VALERIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 (nata a [...], CB, il 09.05.1974) Parte_1 ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere una modifica delle Controparte_1 condizioni di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Termoli (CB) in data 29.10.2005 – atto n. 106, Parte II, Anno 2005.
Dall'unione sono nati tre figli: (nato a [...], BO, il 04.06.2007), (nato a [...], BO, Per_1 Per_2 il 25.02.2010) e (nata a [...], CB, il 19.08.2013). Per_3
pagina 1 di 6 Con sentenza n. 45/2021 pubblicata in data 11.01.2021, il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, ratificando le conclusioni congiunte depositate dalle parti.
Con ricorso, la sig.ra si rivolgeva al Tribunale per chiedere una modifica delle condizioni di Pt_1 separazione ex art. 473bis.29 cpc, in particolare in punto di mantenimento dei tre figli minori.
Costituendosi in giudizio, il sig. , chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, proponeva CP_1 una diversa regolamentazione del diritto di visita padre-figli e formulava, in via riconvenzionale, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza di comparizione (28.05.2024), sentite personalmente le parti e viste la reiterate richiesta di parte convenuta circa la pronuncia di sentenza di divorzio, il Giudice, a scioglimento della riserva, tratteneva la causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 1800/2024 pubblicata il 20.06.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e disponeva la rimessione della causa in Parte_2 istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Alla successiva udienza (10.10.2024), il Giudice procedeva all'audizione dei figli maggiori della coppia, e : alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi, parte convenuta rinunciava alla Per_2 Per_1 domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figli. Il Giudice, ritenendo la causa istruita, rinviava la causa per la decisione.
All'udienza del 27.03.2025, le procuratrici delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione della controversia, di cui chiedevano l'accoglimento e la ratifica.
Questo l'accordo delle parti:
Dato atto della rinuncia alle domande già verbalizzata all'udienza 10/10/2024 da parte di entrambe le difese, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, fermo il resto, modificare nei seguenti termini le condizioni di mantenimento dei figli minori , e : Per_1 Per_2 Persona_4 disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario di , e , la somma mensile di euro 167,00 a figlio e, Per_1 Per_2 Per_3 così, la somma mensile complessiva di euro 501,00 (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge), per 12 mesi all'anno, anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Conto Bancoposta identificativo IT90 O076 0102 4000 0104 5859 749, codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, alla ricorrente intestato;
oltre al 50% del costo di refezione mensile fruita dalla figlia ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e Per_3 disciplinarsi come da Protocollo portante data 09/08/2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna, da intendersi qui per richiamato e trascritto. disporre che l'A.U.U. (assegno unico universale) verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, tutti ancora minori.
pagina 2 di 6 In particolare, giova evidenziare che l'accordo delle parti attiene unicamente ai profili inerenti alle condizioni di mantenimento ordinario e straordinario della prole minore: ebbene, essendo stata pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (su domanda riconvenzionale di parte attrice) – sentenza n. 1800/2024 del 20.06.2024 – il Collegio ritiene che l'intenzione delle parti fosse quella di confermare – nel resto – le determinazioni di cui alla separazione.
Sebbene non esplicitato quale contenuto dell'accordo, infatti, le procuratrici delle parti, dando atto della espressa rinuncia di parte convenuta alla domanda di ampliamento dei tempi di frequentazione originariamente richiesti in sede di costituzione (come da verbale 10.10.2024), precisano che “fermo il resto” fosse intenzione dei sig.ri modificare le condizioni in punto di mantenimento.
Ne discende, pertanto, che devono considerarsi, in questa sede, reiterate le conclusioni in punto di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione della prole minore, così come da statuizioni della sentenza di separazione (n. 45/2021 pubblicata in data 11.01.2021), ovvero: affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, con la seguente frequentazione padre-figli:
“a week end alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 20.30; nella settimana con week end di competenza materna, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
nella settimana con week end di competenza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo di Natale (23.12-30.12) al periodo di Capodanno (30.12- 6.01) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando la Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno” (cfr. sentenza di separazione).
L'adeguatezza e l'opportunità di tale calendarizzazione discende, oltre che dalla constatazione che si tratti di modalità stabilite secondo canoni ordinari, comunemente adottati in casi di buoni rapporti tra i genitori, capaci di gestirli autonomamente, anche dal fatto che gli stessi minori – sentiti personalmente dal Giudice – hanno confermato l'adesione a tale modello, precisando di trovarsi bene.
Sul punto, infatti, il minore ha dichiarato “mi trovo bene con questa frequentazione. Lo Per_2 facciamo da tanto tempo e ho imparato il calendario. Per me i tempi di frequentazione sono giusti così” e il minore ha aggiunto “Il calendario va bene così. Il giovedì mi preparo i libri per il Per_1 sabato e la domenica sera per il resto della settimana;
altrimenti dovrei preparare tutti i libri fino a martedì. Così mi è comodo: a me, a livello logistico, conviene sicuramente questa modalità. Le modalità sono queste da sempre.” (cfr. dichiarazioni rese a verbale del 10.10.2024).
Alla luce di questi elementi, dunque, non sono emerse ragioni tali da indurre il Collegio a una rimodulazione dei tempi di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, modalità e tempi che devono ritenersi confermati in quanto confacenti alle necessità e alle esigenze espresse proprio dai minor (nonché, all'epoca della separazione, oggetto di un accordo delle parti).
Venendo invece alle questioni di natura economica, espresso oggetto di accordo, le parti hanno previsto che il padre, sig. , contribuisca al mantenimento dei tre figli versando alla madre, sig.ra la CP_1 Pt_1 somma mensile complessiva di euro 501,00 (ovvero 167,00 euro a figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 Ebbene, a tal proposito giova precisare che l'accordo raggiunto dalle parti è migliorativo rispetto a quanto previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 cpc (19.06.2024): il Giudice, infatti, aveva statuito che la somma complessiva del mantenimento per i tre figli fosse di 450 euro (ovvero 150 euro per ciascun figlio).
Non c'è dubbio che, tenendo conto delle capacità di reddito delle parti (documentate), dell'età dei minori, nonché della somma complessiva pattuita – che si è già detto essere superiore a quella prevista dal Giudice – la determinazione dell'assegno di mantenimento appare congrua e meritevole di accoglimento da parte del Collegio.
Sul punto, in ragione delle osservazioni effettuate dalle procuratrici delle parti in merito alla decorrenza dell'aggiornamento degli indici ISTAT nel corso dell'ultima udienza (27.03.2025), il Collegio osserva che tale aggiornamento decorrerà dalla data della pronuncia proprio in ragione del fatto che l'assegno è stato incrementato per concorde volontà delle parti.
Da tale considerazione discende che, poiché la decorrenza della contribuzione nella misura determinata dalle parti verrà individuata a partire dalla data della presente sentenza, conseguentemente, prevedendo la legge un automatico adeguamento agli indici ISTAT, lo stesso adeguamento avverrà con decorrenza dalla data della pronuncia.
In fine, per quanto attiene alle spese del procedimento, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, nonché dell'esplicito accordo delle parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dà atto e dispone l'affido condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra Pt_1 dà atto e dispone che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario: a week end alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 20.30; nella settimana con week end di competenza materna, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
nella settimana con week end di competenza paterna, il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il periodo di Natale (23.12-30.12) al periodo di Capodanno (30.12- 6.01) tre giorni durante le vacanze pasquali alternando la Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. dà atto e dispone che, con decorrenza dalla pronuncia, il sig. versi alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , e la Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 somma mensile di euro 167,00 a figlio e, così, la somma mensile complessiva di euro 501,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge, per 12 mesi all'anno, anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Conto Bancoposta identificativo IT90 O076 0102 4000 0104 5859 749, codice BIC/SWIFT , alla C.F._3 ricorrente intestato;
pagina 4 di 6 dà atto e dispone che i genitori sostengano il 50% ciascuno del costo di refezione mensile fruita dalla figlia e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in Per_3 vigore presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e
spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le
spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le
spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa dà atto che l'A.U.U. (assegno unico universale) verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno dei genitori.
Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.06.2025.
pagina 5 di 6 Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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