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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2642/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2642/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2
Controparte_3
INTERVENUTO
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CONSENTINO NINO GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. FIORETTI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. MARCO Controparte_1
EMANUELE CUTORE.
pagina 1 di 11 I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv. Consentino produce sentenza del Tribunale collegiale di Livorno del 18.3.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE II
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2642/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA Parte_1 C.F._1
PANAGIA 136/L 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSENTINO NINO
GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO Controparte_1 P.IVA_1
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ANDREA dall'avv. RICCARDO
ROSARIA CIAMPA e dall'avv. BIANCA RICCARDO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615 co.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 13.07.2024 da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma complessiva di € 46.750,11 in ragione del contratto di mutuo ipotecario n.
20571 Rep. e n. 13502 Racc., stipulato in Siracusa, in data 20.11.2000, a rogito del Notaio
[...]
con l'allora Per_1 Controparte_4
1.1. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo legittimante l' esecuzione forzata da parte di in quanto il mutuo CP_1
azionato dovrebbe qualificarsi quale mutuo condizionato ed in quanto difetterebbe nella specie l'attestazione dello svincolo delle somme proveniente dal pubblico ufficiale rogante;
b) difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della cessione.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5
della domanda ex adverso proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 26 marzo 2025 entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per discussione e decisione e, all'udienza del 23 aprile 2025, la presente controversia è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note conclusive da parte di entrambe le parti.
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1. Parte opponente lamenta l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto secondo la prospettazione attorea il contratto di mutuo stipulato in data 20.11.2000 rientrerebbe nella categoria dei mutui condizionati, dal momento che è previsto che la somma concessa in finanziamento venga restituita dalla parte finanziata “al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la CP_6
a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati” (cfr. art. 2 del contratto di mutuo prodotto in atti da entrambe le parti).
E' noto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Ferma, dunque, la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, è pure pacifico che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non si pagina 4 di 11 configura esclusivamente con la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente, per la sussistenza di un valido contratto di mutuo, che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Infatti, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, in un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
Ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. 38331/2021).
Quello che, dunque, occorre stabilire è se potesse dirsi sussistente al momento della stipula una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile, che è proprio del titolo costitutivo e ne costituisce un presupposto ineliminabile.
La questione nei predetti termini è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 che chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, ha precisato che: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti
i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Per le Sezioni Unite è ferma opinione che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove – (come nella specie) – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca e
pagina 5 di 11 incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga integrato anche il titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se dal caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Ciò posto alla luce del principio di diritto sopra espresso non vi sono dubbi che il contratto di mutuo nel quale le parti pattuiscano che la somma finanziata venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della CP_6
medesima parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati costituisca un valido titolo esecutivo, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, il mutuatario ha assunto l'obbligazione espressa ed univoca di restituire la somma mutuata che è effettivamente nella sua disponibilità giuridica.
Parte opponente, tuttavia, con le note conclusive depositate in data 10 aprile 2025, sempre dall'angolo visuale della contestazione dell'esistenza di idoneo titolo esecutivo stragiudiziale, ha sostenuto, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite testé riportata, che, pur potendo l'accredito essere meramente contabile, non vi è allo stato prova del fatto che l'importo oggetto del mutuo sia stato, prima della costituzione in deposito irregolare, erogato sul conto di pertinenza dei mutuatari;
anche in senso solo formale, prima della costituzione del deposito irregolare, l'importo deve uscire dal patrimonio dell'istituto di credito .
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto come sopra evidenziato, la suprema Corte di
Cassazione ha precisato che “da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario
[…]; in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
9. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2025,
n. 5968 cit. punti 8 e 9 della motivazione).
D'altra parte, deve ritenersi pacifico che nel deposito, avente natura reale (come il mutuo), la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto e che, tuttavia, essa può realizzarsi con una ficta traditio, attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto
pagina 6 di 11 del mancato ritiro da parte dell'avente diritto (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 27.3.2007, n. 7493),
e che, per altro verso, la giurisprudenza di legittimità conosce da tempo la figura del costituto possessorio, in virtù della quale il mutamento del possesso in detenzione, previsto specificamente dalle parti di un negozio, implica il mantenimento della disponibilità del bene, ossia del c.d. corpus, da parte di chi l'aveva già, con modifica del solo animus (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II 24.6.1994, n. 6095);
D'altro canto, alla luce di quanto sistematicamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di quanto testualmente affermato nella sentenza n. 5968 del 6.3.2025 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, deve ritenersi che, ai fini del rispetto del requisito della realità necessario per la ricorrenza della fattispecie del mutuo, sia sufficiente una consegna di natura ficta, che può manifestarsi anche solo nel compimento di un atto di disposizione del denaro nell'interesse del mutuatario, senza implicare un accredito – neppure momentaneo – delle somme in un conto di pertinenza del soggetto obbligato alla restituzione di quanto ottenuto (v., ancora, il passo del punto 8 della motivazione di Cass. Civ. Sez. Un.
6.3.2025, n. 5968 in cui si evidenzia che “la messa a disposizione può essere solo ficta” e che, “al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario”, sicché, “in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione”);
Peraltro “la messa a disposizione” – idonea a garantire il rispetto del requisito della realità del mutuo – “è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella più volte menzionata sentenza n. 5968 del 6.3.2025, hanno – ad avviso del Tribunale – inteso riferirsi all'atto dispositivo, compiuto nell'interesse del mutuatario, con cui viene costituito deposito irregolare a garanzia di debiti gravanti su quest'ultimo, e non agli impieghi possibili in seguito allo svincolo, come emerge dal punto 19 della motivazione della pronuncia in cui testualmente si legge che “è ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare […], non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata” (v. Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2025, n. 5968 cit.).
Ed infatti, il richiamo effettuato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio nella pronuncia n.
5968 del 6.3.2025 alle “operazioni contabili corrispondenti” deve essere interpretato nel senso che, a prescindere dal fatto che il denaro sia o meno stato accreditato – in via temporanea – su conto di
pagina 7 di 11 pertinenza del mutuatario, la fattispecie negoziale caratterizzata dalla erogazione delle somme in favore di quest'ultimo e dalla contestuale costituzione di deposito irregolare nell'interesse del medesimo implica pur sempre sul piano giuridico, per l'istituto di credito, sia un'operazione in uscita
(in relazione al denaro inizialmente erogato al cliente) sia una successiva operazione in entrata (in relazione all'acquisizione della disponibilità del denaro costituito in deposito irregolare);
In virtù delle superiori considerazioni, nelle fattispecie negoziali caratterizzate dalla erogazione delle somme in favore del mutuatario e dalla contestuale costituzione di deposito irregolare nell'interesse di quest'ultimo, affinché sia rispettato il requisito della realità necessario per la configurazione del mutuo, deve reputarsi sufficiente che il rogito notarile riporti l'effettiva destinazione del denaro alla costituzione di vincolo cauzionale volto a garantire debiti del mutuatario (cfr. Ordinanza
Tribunale di Siracusa del 25.3.2025)
Orbene, nella fattispecie in esame, si legge testualmente nel mutuo oggetto di causa, all'art. 1, che “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla AN la somma sopraindicata […] e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto” e, all'art. 2, che “la AN e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico CP_6 della medesima parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati”. Al successivo art. 4 del mutuo oggetto di causa è poi previsto, a carico dei mutuatari, una obbligazione restitutoria azionabile già al momento della stipula (v. pag. 5 del contratto di mutuo versato in atti).
Alla luce di quanto sopra non possono esservi dubbi in ordine all'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.11.2000 n. rep. 20571 e n. racc. 13502.
5. Parte opponente ha inoltre contestato il diritto di per mancanza di prova circa CP_1
la titolarità del credito controverso.
L'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ.
Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
pagina 8 di 11 La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, quindi, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito;
in ragione di ciò si spiega l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2
T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché,
“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento delgiudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Tale orientamento non può che condividersi in quanto basato sulla ratio della normativa di favore nei confronti del creditore che risiede nella natura di questo tipo di cessioni riguardanti un gran numero di rapporti giuridici, e spesso una pluralità di vicende circolatorie, per cui la finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Ciò posto, la creditrice opposta ha prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15.10.2019 attestante la cessione operata da in favore di di “tutti i Controparte_3 Controparte_1
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2017 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della AN d'LI n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della AN d'LI n. 139/1991 (I
Crediti)” (v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
cfr. Cass. Civ. Sez. III
20.11.2024, n. 29872, per cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
pagina 9 di 11 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI (Cass. 22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277;
Cass. 22/06/2023, n. 17944)”).
La creditrice opposta nel caso di specie ha debitamente documentato la titolarità del credito azionato avendo prodotto: l'avviso di cessione nel quale è incluso il credito dell'opponente trattandosi di mutuo stipulato nel 2000 e di credito in sofferenza;
la dichiarazione del 11.12.2024 riconducibile a nella quale quest'ultima ha comunicato di aver ceduto all'odierna opposta il rapporto Controparte_3 oggetto di giudizio “tra i crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti CP_1
vantati nei confronti dei Sig.ri e , derivanti Parte_2 Parte_1
dal rapporto di mutuo rogito Notaio in data 20/11/2000, Rep. n. 20571 – Racc. n. Persona_1
13502, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa, in data
22/11/2000, ai nn. 17244/2328” (v. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
cfr, sul punto, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200).
Gli elementi sopra riportati, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo, sono ampiamente idonei a provare che la posizione debitoria dell'opponente, è stata ceduta a che è quindi CP_1
l'attuale titolare del credito.
8. - Conformemente alle risultanze di causa, pertanto, la domanda va integralmente rigettata.
8.1. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio e con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Alessia
Romeo, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2642/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1, c.p.c. da Parte_1
nei confronti di avverso l'atto di precetto notificato in data
[...] Controparte_1
13.7.2024.
pagina 10 di 11 3) Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.358,00 a titolo di compensi (fasi studio, introduttiva ai valori medi e decisionale ai valori minimi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2642/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2
Controparte_3
INTERVENUTO
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CONSENTINO NINO GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. FIORETTI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. MARCO Controparte_1
EMANUELE CUTORE.
pagina 1 di 11 I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv. Consentino produce sentenza del Tribunale collegiale di Livorno del 18.3.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE II
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2642/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA Parte_1 C.F._1
PANAGIA 136/L 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSENTINO NINO
GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO Controparte_1 P.IVA_1
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ANDREA dall'avv. RICCARDO
ROSARIA CIAMPA e dall'avv. BIANCA RICCARDO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615 co.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 13.07.2024 da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma complessiva di € 46.750,11 in ragione del contratto di mutuo ipotecario n.
20571 Rep. e n. 13502 Racc., stipulato in Siracusa, in data 20.11.2000, a rogito del Notaio
[...]
con l'allora Per_1 Controparte_4
1.1. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo legittimante l' esecuzione forzata da parte di in quanto il mutuo CP_1
azionato dovrebbe qualificarsi quale mutuo condizionato ed in quanto difetterebbe nella specie l'attestazione dello svincolo delle somme proveniente dal pubblico ufficiale rogante;
b) difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della cessione.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5
della domanda ex adverso proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 26 marzo 2025 entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per discussione e decisione e, all'udienza del 23 aprile 2025, la presente controversia è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note conclusive da parte di entrambe le parti.
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1. Parte opponente lamenta l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto secondo la prospettazione attorea il contratto di mutuo stipulato in data 20.11.2000 rientrerebbe nella categoria dei mutui condizionati, dal momento che è previsto che la somma concessa in finanziamento venga restituita dalla parte finanziata “al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la CP_6
a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati” (cfr. art. 2 del contratto di mutuo prodotto in atti da entrambe le parti).
E' noto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Ferma, dunque, la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, è pure pacifico che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non si pagina 4 di 11 configura esclusivamente con la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente, per la sussistenza di un valido contratto di mutuo, che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Infatti, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, in un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
Ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. 38331/2021).
Quello che, dunque, occorre stabilire è se potesse dirsi sussistente al momento della stipula una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile, che è proprio del titolo costitutivo e ne costituisce un presupposto ineliminabile.
La questione nei predetti termini è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 che chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, ha precisato che: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti
i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Per le Sezioni Unite è ferma opinione che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove – (come nella specie) – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca e
pagina 5 di 11 incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga integrato anche il titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se dal caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Ciò posto alla luce del principio di diritto sopra espresso non vi sono dubbi che il contratto di mutuo nel quale le parti pattuiscano che la somma finanziata venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della CP_6
medesima parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati costituisca un valido titolo esecutivo, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, il mutuatario ha assunto l'obbligazione espressa ed univoca di restituire la somma mutuata che è effettivamente nella sua disponibilità giuridica.
Parte opponente, tuttavia, con le note conclusive depositate in data 10 aprile 2025, sempre dall'angolo visuale della contestazione dell'esistenza di idoneo titolo esecutivo stragiudiziale, ha sostenuto, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite testé riportata, che, pur potendo l'accredito essere meramente contabile, non vi è allo stato prova del fatto che l'importo oggetto del mutuo sia stato, prima della costituzione in deposito irregolare, erogato sul conto di pertinenza dei mutuatari;
anche in senso solo formale, prima della costituzione del deposito irregolare, l'importo deve uscire dal patrimonio dell'istituto di credito .
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto come sopra evidenziato, la suprema Corte di
Cassazione ha precisato che “da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario
[…]; in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
9. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2025,
n. 5968 cit. punti 8 e 9 della motivazione).
D'altra parte, deve ritenersi pacifico che nel deposito, avente natura reale (come il mutuo), la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto e che, tuttavia, essa può realizzarsi con una ficta traditio, attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto
pagina 6 di 11 del mancato ritiro da parte dell'avente diritto (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 27.3.2007, n. 7493),
e che, per altro verso, la giurisprudenza di legittimità conosce da tempo la figura del costituto possessorio, in virtù della quale il mutamento del possesso in detenzione, previsto specificamente dalle parti di un negozio, implica il mantenimento della disponibilità del bene, ossia del c.d. corpus, da parte di chi l'aveva già, con modifica del solo animus (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II 24.6.1994, n. 6095);
D'altro canto, alla luce di quanto sistematicamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di quanto testualmente affermato nella sentenza n. 5968 del 6.3.2025 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, deve ritenersi che, ai fini del rispetto del requisito della realità necessario per la ricorrenza della fattispecie del mutuo, sia sufficiente una consegna di natura ficta, che può manifestarsi anche solo nel compimento di un atto di disposizione del denaro nell'interesse del mutuatario, senza implicare un accredito – neppure momentaneo – delle somme in un conto di pertinenza del soggetto obbligato alla restituzione di quanto ottenuto (v., ancora, il passo del punto 8 della motivazione di Cass. Civ. Sez. Un.
6.3.2025, n. 5968 in cui si evidenzia che “la messa a disposizione può essere solo ficta” e che, “al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario”, sicché, “in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione”);
Peraltro “la messa a disposizione” – idonea a garantire il rispetto del requisito della realità del mutuo – “è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella più volte menzionata sentenza n. 5968 del 6.3.2025, hanno – ad avviso del Tribunale – inteso riferirsi all'atto dispositivo, compiuto nell'interesse del mutuatario, con cui viene costituito deposito irregolare a garanzia di debiti gravanti su quest'ultimo, e non agli impieghi possibili in seguito allo svincolo, come emerge dal punto 19 della motivazione della pronuncia in cui testualmente si legge che “è ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare […], non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata” (v. Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2025, n. 5968 cit.).
Ed infatti, il richiamo effettuato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio nella pronuncia n.
5968 del 6.3.2025 alle “operazioni contabili corrispondenti” deve essere interpretato nel senso che, a prescindere dal fatto che il denaro sia o meno stato accreditato – in via temporanea – su conto di
pagina 7 di 11 pertinenza del mutuatario, la fattispecie negoziale caratterizzata dalla erogazione delle somme in favore di quest'ultimo e dalla contestuale costituzione di deposito irregolare nell'interesse del medesimo implica pur sempre sul piano giuridico, per l'istituto di credito, sia un'operazione in uscita
(in relazione al denaro inizialmente erogato al cliente) sia una successiva operazione in entrata (in relazione all'acquisizione della disponibilità del denaro costituito in deposito irregolare);
In virtù delle superiori considerazioni, nelle fattispecie negoziali caratterizzate dalla erogazione delle somme in favore del mutuatario e dalla contestuale costituzione di deposito irregolare nell'interesse di quest'ultimo, affinché sia rispettato il requisito della realità necessario per la configurazione del mutuo, deve reputarsi sufficiente che il rogito notarile riporti l'effettiva destinazione del denaro alla costituzione di vincolo cauzionale volto a garantire debiti del mutuatario (cfr. Ordinanza
Tribunale di Siracusa del 25.3.2025)
Orbene, nella fattispecie in esame, si legge testualmente nel mutuo oggetto di causa, all'art. 1, che “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla AN la somma sopraindicata […] e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto” e, all'art. 2, che “la AN e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico CP_6 della medesima parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati”. Al successivo art. 4 del mutuo oggetto di causa è poi previsto, a carico dei mutuatari, una obbligazione restitutoria azionabile già al momento della stipula (v. pag. 5 del contratto di mutuo versato in atti).
Alla luce di quanto sopra non possono esservi dubbi in ordine all'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.11.2000 n. rep. 20571 e n. racc. 13502.
5. Parte opponente ha inoltre contestato il diritto di per mancanza di prova circa CP_1
la titolarità del credito controverso.
L'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ.
Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
pagina 8 di 11 La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, quindi, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito;
in ragione di ciò si spiega l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2
T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché,
“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento delgiudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Tale orientamento non può che condividersi in quanto basato sulla ratio della normativa di favore nei confronti del creditore che risiede nella natura di questo tipo di cessioni riguardanti un gran numero di rapporti giuridici, e spesso una pluralità di vicende circolatorie, per cui la finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Ciò posto, la creditrice opposta ha prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15.10.2019 attestante la cessione operata da in favore di di “tutti i Controparte_3 Controparte_1
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2017 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della AN d'LI n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della AN d'LI n. 139/1991 (I
Crediti)” (v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
cfr. Cass. Civ. Sez. III
20.11.2024, n. 29872, per cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
pagina 9 di 11 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI (Cass. 22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277;
Cass. 22/06/2023, n. 17944)”).
La creditrice opposta nel caso di specie ha debitamente documentato la titolarità del credito azionato avendo prodotto: l'avviso di cessione nel quale è incluso il credito dell'opponente trattandosi di mutuo stipulato nel 2000 e di credito in sofferenza;
la dichiarazione del 11.12.2024 riconducibile a nella quale quest'ultima ha comunicato di aver ceduto all'odierna opposta il rapporto Controparte_3 oggetto di giudizio “tra i crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti CP_1
vantati nei confronti dei Sig.ri e , derivanti Parte_2 Parte_1
dal rapporto di mutuo rogito Notaio in data 20/11/2000, Rep. n. 20571 – Racc. n. Persona_1
13502, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa, in data
22/11/2000, ai nn. 17244/2328” (v. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
cfr, sul punto, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200).
Gli elementi sopra riportati, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo, sono ampiamente idonei a provare che la posizione debitoria dell'opponente, è stata ceduta a che è quindi CP_1
l'attuale titolare del credito.
8. - Conformemente alle risultanze di causa, pertanto, la domanda va integralmente rigettata.
8.1. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio e con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Alessia
Romeo, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2642/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1, c.p.c. da Parte_1
nei confronti di avverso l'atto di precetto notificato in data
[...] Controparte_1
13.7.2024.
pagina 10 di 11 3) Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.358,00 a titolo di compensi (fasi studio, introduttiva ai valori medi e decisionale ai valori minimi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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