Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2025, proposto da
NN CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 3211/2024 emessa in data 11.06.2024 dal Tribunale civile di Catania - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CO FI e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3211/2024 emessa in data 11.06.2024 nella causa iscritta al n. 3586/2024 R.G., il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, accertando il diritto del sig. NN CA, odierno ricorrente, di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha condannato “ il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (...)”.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio in data 10.12.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del Tribunale di Catania del 18.09.2025, versata in atti dalla parte ricorrente.
2. Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia, con ricorso notificato il 23.09.2025 e nello stesso giorno depositato il ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’ottemperanza del giudicato formatosi sulla pronuncia;
- qualora occorra, nominare un commissario ad acta che, in sostituzione dell’Amministrazione coinvolta, provveda a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, anche disponendo il pagamento mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” e rivolto alla Banca d’Italia, qualora emerga l’indisponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 26.09.2025.
4. Alla camera di consiglio del 17.12.2025, presente il difensore dell’Amministrazione resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 10.12.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 23.09.2025.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione resistente, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, attribuendo al ricorrente la “... Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 ”, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta – il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo in debita considerazione la serialità del contenzioso di cui trattasi, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FI | RA LE |
IL SEGRETARIO