Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/11/2025, n. 21182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21182 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7470 del 2025, proposto da
Md IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Mattia Iacomino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno - Questura di Roma sull'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal Sig. IR MD
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. AN NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, nota depositata in giudizio in data 10 ottobre 2025, l’amministrazione resistente ha rappresentato di aver concluso il relativo procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che il ricorrente avrebbe potuto ritirarlo presso il commissariato competente;
- che parte ricorrente ha rappresentato che in data 14 ottobre 2025 ha provveduto al ritiro del provvedimento conclusivo del procedimento di che trattasi;
- che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento è stato concluso;
- che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, anche in ragione della evoluzione della vicenda come sopra descritta;
- che, per quanto riguarda l’istanza di liquidazione presentata dall’Avv. Flavio Mattia Iacomino in data 31 ottobre 2025 in relazione all’attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 434/2025:
considerato che il giudizio è stato definito il giudizio con la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari a:
- euro 2.053,00 (fase di studio);
- euro 1.701,00 (fase introduttiva);
- euro 3.470,00 (fase decisionale);
per un totale di euro 7.224,00, da ridurre del 50% per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e la definizione in rito (art. 4, commi 1 e 9, D.M. 55/2014) e della metà per il gratuito patrocinio, per un importo di euro 1.806,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore avv. Flavio Mattia Iacomino la somma di euro € 1.806,00, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NN |
IL SEGRETARIO