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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice AN Lo LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 07/11/2025 nel procedimento portante il n. 882 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Nannavecchia e Giorgio Scaglione parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
ND GN parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, in qualità di legale rappresentante della società proponeva opposizione Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-002860650 emessa dall' e notificata il CP_1
16/06/2025, con cui gli era stato intimato il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quanto agli anni 2020 e 2021, chiedendone l'annullamento ovvero instando in subordine per la rideterminazione delle sanzioni.
A sostegno della domanda eccepiva la tardività delle contestazioni ai sensi dell'art. 14 L.
n. 689/81 e la carenza di motivazione, deducendo in subordine l'errata determinazione della pretesa sanzionatoria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che rilevava di aver provveduto all'annullamento del titolo opposto alla luce dei motivi di opposizione. Senza alcuna istruttoria all'odierna udienza di discussione i procuratori chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
* * * *
1. Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, essendo venuta meno la ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
1.1. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire, “cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. civ. n.
23289/2007; Cass. civ. n.2567/2007).
1.2. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione – come nella specie – sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, “postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"(cfr in termini Cass. civ. n. 4034/2007; Cass. civ. n. 6909/2009).
2. Le spese di lite, in assenza di diversa volontà delle parti, vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa da ultimo Cass. civ. n. 24234/2016).
Nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico dell' convenuto le spese del giudizio sostenute dalla parte ricorrente, in CP_3 forza dell'emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
2.1. La liquidazione è effettuata nei termini di cui al dispositivo alla luce del D.M. n.
55/2014 alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della unicità e moderata complessità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale, oltre che con compenso unico e con gli aumenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. citato.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese del giudizio, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.900, oltre € 264 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 07/11/2025
Il Giudice
AN Lo LO