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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 6870/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6870 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., proposta con atto di citazione da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e (c. f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Fusco (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Caivano (Na) C.F._3 alla Via Claudio Monteverdi 26; indirizzo PEC: Email_1
- Opponenti
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA , già in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria P.IVA_2 Controparte_1
C.F. e Partita IVA , con sede legale in Venezia-Mestre Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
(VE), via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti Controparte_3
(C.F. ) con domicilio eletto in Napoli, Via F. Crispi n. 62, presso e nello studio dell'Avv. C.F._4
Paoloandrea Monticelli (C.F. ; indirizzo PEC – fax C.F._5 Email_2
0248011624);
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 21 giugno 2022 e iscritto a ruolo in data 24 giugno, i sig.ri e proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1580/2022 emesso in data 4 maggio 2022 dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento iscritto al n.
4652/2022 del ruolo degli affari civili contenziosi, e notificato agli stessi in data 12 maggio 2022.
Il provvedimento opposto ingiungeva agli opponenti di pagare in favore della la complessiva Controparte_1 somma di euro 14.396,82 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito derivante dal contratto di finanziamento n. 1503753 stipulato dal sig. e dalla sig.ra (quest'ultima in qualità di coobligata) con la Pt_1 Pt_2
e successivamente oggetto di cessione in favore dell'odierna parte opposta nell'ambito di una Parte_3 operazione di cessione “in blocco” di un portafoglio di crediti deterorati effettuata ai sensi della legge 130/1999.
A sostegno dell'opposizione, gli ingiunti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale (difetto di titolarità della situazione attiva azionata) della società opposta in relazione al credito ingiunto.
Ciò in quanto, a detta di questi, non sarebbe stata notificata loro l'intervenuta cessione del credito dalla
[...]
all'odierna società opposta. Parte_3
Eccepivano, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Sulla sorta di tali motivi chiedevano al Tribunale di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società finanziaria alla rifusione delle spese di lite.
*** si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 14 dicembre Controparte_1
2022. Chiedeva rigettarsi l'opposizione formulata da controparte e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
***
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2023, il giudice riteneva insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, e rilevando il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti, e alla successiva udienza venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2024 parte opponente manifestava la sua indisponibilità ad aderire alla proposta conciliativa formulata e il giudice riteneva inammissibile la prova testimoniale articolata da parte opponente, in quanto relativa a circostanze da provare in via documentale ed in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione (cfr. ordinanza del 18 aprile 2024).
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Occorre, quindi, verificare in via prioritaria, in quanto questione potenzialmente assorbente ai fini della decisione in esame, se l'opposta abbia fornito sufficienti elementi documentali atti a provare i fatti costitutivi del Controparte_1 diritto fatto valere in giudizio.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che essa ha sostenuto di essere creditrice della somma ingiunta con il provvedimento monitorio opposto, in virtù del seguente rapporto contrattuale: contratto di finanziamento personale n. 1503753 stipulato dal sig. e dalla sig.ra quest'ultima in qualità di coobligata) con la Pt_1 Pt_2 Parte_3
il cui residuo insoluto pari ad euro 14.396,82, oltre interessi di mora, sarebbe successivamente confluito nella
[...] titolarità dell'odierna parte opposta in virtù di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, effettuata ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
Invero, in merito all' an della pretesa avanzata, va innanzitutto dato atto che parte opposta ha depositato in giudizio la documentazione contrattuale posta alla base del credito ingiunto (cfr. all. ti fascicolo monitorio e comparsa di costituzione), vale a dire il contratto di finanziamento ed i relativi estratti conto.
In merito al quantum della pretesa avanzata da l'estratto conto analitico del rapporto contrattuale Controparte_1 consente, poi, di poter ricostruire la formazione del saldo oggetto di ingiunzione.
Infatti, la documentazione depositata da parte opposta appare sufficiente a ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale intrattenuto dall'opponente con l'istituto di credito finanziatore, essendo possibile individuare dalla documentazione prodotta: la data di erogazione delle somme finanziate;
le singole rate di rientro pagate dall'opponente; le singole rate non adempiute;
la data di decadenza dal beneficio del termine e il relativo saldo negativo alla chiusura, comprensivo di capitale e interessi contrattualmente pattuiti.
Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale dell'opposta. Ciò in quanto non avrebbe ricevuto alcuna notifica della intervenuta cessione del credito dalla
[...] all'odierna società opposta. Parte_3
L'eccezione, per come formulata, non appare meritevole di accoglimento. L'omessa notifica della cessione del credito è, infatti, irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva in senso sostanziale, vale a dire della titolarità del credito azionato in capo alla società opposta.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale l'omessa notifica della cessione non incide sul perfezionamento della cessione del credito stessa e, dunque, sul trasferimento del credito, ma solo sulla opponibilità dell'intervenuta cessione al debitore, nella ipotesi in cui il debitore abbia già eseguito in buona fede il pagamento in favore del creditore cedente - non più legittimato a riceverlo – anziché al cessionario (Cfr. Cass. Sez. III , Ordinanza
n. 4713 del 19/02/2019).
Invero, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), anche allorquando sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Ciò spiega perché si ritenga, con orientamento ormai costante, che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto.
Chiarito pertanto che la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito è un atto a forma libera che può avvenire anche con la mera notifica del titolo monitorio, si osserva che nel caso di specie parte opposta ha fornito altresì elementi atti a comprovare di essere effettivamente divenuta titolare del diritto di credito azionato per averlo acquistato da originario istituto di credito titolare della pretesa. Parte_3
L'opposta ha, infatti, prodotto: copia del contratto di cessione dei crediti in blocco (doc. 3 fascicolo monitorio) concluso con la creditrice originaria la comunicazione con a/r del 17/10/2013 di avvenuta Parte_3 cessione da parte della cedente agli odierni opponenti (all. 6 comparsa costituzione e risposta), con la quale
[...] confermava il trasferimento del credito in favore dell'odierna opposta ed invitava gli opponenti a versare Parte_3 il residuo insoluto direttamente in favore di quest'ultima.
Tali elementi indiziari (l'effettiva esistenza di una operazione di cartolarizzazione fra i due istituti di credito;
una comunicazione promanante dalla cedente con la quale si invitavano i debitori ceduti ad adempiere in favore della cessionaria) appaiono gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. e pertanto idonei a comprovare l'effettiva acquisizione del credito azionato da parte della società opposta.
2. Infine, l'opponente ha eccepito la prescrizione in ordine alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, ritenendo ampiamente spirato il termine alla data di presentazione della domanda monitoria. L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, va considerato che il credito azionato in giudizio deriva da un contratto di finanziamento personale e cioè il contratto di finanziamento personale n. 1503753. Allo stesso si applica, come è noto, l'ordinario termine decennale di prescrizione della scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento (od in alternativa dalla decadenza dal beneficio del termine se intervenuta), e salva l'eventuale sussistenza di atti interruttivi.
Appare utile richiamare a riguardo quella giurisprudenza di legittimità che ha osservato che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti“ (Corte di Cassazione sentenza del 8 agosto 2013, n. 18951).
Nel caso che ci occupa, il contratto concluso dall'opponente con la risale al 16.06.2004 e Parte_3 prevedeva la restituzione del capitale finanziato, in n.60 rate mensili dell'importi di euro 271,57 (all. 3 fasc. mon.).
Nello specifico, a seguito del prolungato inadempimento delle rate previste nel rispettivo piano di ammortamento, in data 01/03/2007 la provvedeva ad intimare la decadenza dal beneficio del termine. CP_4
Ciò posto, l'istituto di credito ha provveduto ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione
(decorrente come detto dal 01/03/2007) mediante l'invio agli opponenti di lettera raccomandata n.
20010510130019640 del 31/07/2013, con la quale li costituiva in mora.
Tale diffida, contenente l'invito al debitore ad adempiere l'intera somma residua relativa al rapporto contrattuale ha dunque interrotto il termine di prescrizione a partire dalla data di ricezione, con la conseguenza che esso non risulta interamente spirato alla data di presentazione della domanda giudiziale.
Parte opponente, con riferimento al recapito di tale missiva, ha dichiarato “di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione, tanto da provvedere anche a denunciare il tutto alle autorità competenti come da denuncia allegata. Il sig. ha disconosciuto, con Pt_1
l'atto di opposizione, ex art. 214 c.p.c., la sottoscrizione della suddetta, sostenendo appunto di non averla mai apposta e, dunque, che tale sottoscrizione dovesse ritenersi apocrifa”.
Ebbene si rappresenta che il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta non appare sufficiente a privare di efficacia probatoria la comunicazione effettuata.
Ciò per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché appare sufficiente a costituite in mora il debitore il mero recapito della comunicazione presso la residenza ex art. 1335 c.c., secondo la nozione di sfera di conoscibilità ricavabile dalla menzionata disposizione;
in secondo luogo perché l'attestazione del notificante, insita nell'avviso di ricevimento, che oltre a recepire la sottoscrizione dell'avviso “per ricevuta”, identifica nella persona del destinatario il soggetto ricevente, rinvenuto presso la residenza di via del Miracolo n. 10 in Caivano, avrebbe dovuto essere oggetto di querela di falso (non essendo sufficiente, in quest'ottica, il mero disconoscimento ex art. 214 c.p.c.). Si aggiunga peraltro che gli opponenti sono stati destinatari di altra comunicazione, valevole quale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.,e quindi idonea ad interrompere la prescrizione, vale a dire la comunicazione del 17 ottobre
2013, che reca la sottoscrizione di tale “ ” (cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione della società Parte_4 opposta) e che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte degli opponenti.
L'eccezione di prescrizione, dunque, non può essere accolta.
In definitiva l'opposizione va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del titolo monitorio opposto, di cui va dichiarata l'esecutività.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore di parte opposta, utilizzando i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 (e s.m.i.), attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1580/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 4 maggio 2022 (R.G.N. 4652/2022) e lo dichiara esecutivo;
- Condanna gli opponenti, e , in solido al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di parte opposta, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara