Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 24/04/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8329/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli avv.ti RUSSO SERGIO e Parte_1
RUSSO FRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti ALLOCCA PASQUALE e TAGLIAFIERRO IMPERIA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/05/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato fino alla data del suo pensionamento, maturato nell'anno 2022, alle dipendenze dell essendo stato assunto in data CP_1
01.07.1983, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrato, con la qualifica di operaio, nelle mansioni di Operatore Tecnico (parametro 170); che, nel corso del rapporto lavorativo, con decorrenza dal 18.10.2010 a tutto il 19.03.2018, il predetto ha percepito il Trattamento Economico Inidonei, avendo la società – per effetto di un illegittimo demansionamento, poi accertato in sede giudiziale – parametrato la retribuzione prima erogata in suo favore, alla minore retribuzione prevista e dovuta per l'assegnazione alla inferiore qualifica di Ausiliario (parametro 110), erogata nel periodo indicato. Il ricorrente, in effetti, oltre alle voci retributive di fonte contrattuale ( , costituende il Controparte_2
c.d. “assegno ad personam”, ha percepito le seguenti indennità retributive:
“premio viaggio non turnisti”, pari ad € 5,64; e la “indennità manovra deviatoi Fuorigrotta”, pari ad € 7,00; voci retributive erogabili in misura rapportata alle giornate di effettiva prestazione. Dal mese di aprile 2011 al
3050/2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro;
provvedimenti giudiziali che entrambi si allegano al presente ricorso. Asseriva che in forza della Sentenza n. 4379/2018, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro l'istante ha ottenuto il risarcimento del danno patrimoniale subito, limitatamente al periodo dal 18.10.2010 al 31.05.2016, pari alla differenza tra la retribuzione percepita nella inferiore qualifica di Ausiliario (parametro 110) e quella spettante sulla base della corretta qualifica di Operatore Tecnico (parametro 170). Sostiene che sulla base degli accordi contrattuali, di primo e secondo livello (CCNLAutoferrotramvieri; Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito nell'Accordo del 25.07.2012), vigenti in azienda, l'istante, quale Operatore Tecnico (par. 170), avrebbe dovuto percepire – quantomeno dalla data di effettiva reintegrazione nella qualifica e nelle mansioni di inquadramento, avvenuta solo in data 19.03.2018 – un'indennità perequativa giornaliera di € 2,50 (cfr. All. n. 4 dell'Accordo del 25.07.2012), nonché un'indennità compensativa corretta, di € 10,14 (€ 7,00 + € 5,64 = € 12,64 - € 2,50 = € 10,14), anziché il minore importo di € 5,24, corrispostogli allo stesso titolo fino ad agosto 2021. Mentre, a far data dall'entrata in vigore del successivo Accordo del 18.03.2021, per effetto dell'integrazione prevista per l'indennità compensativa, con decorrenza dal 01.09.2021, avrebbe dovuto percepire, a tale titolo, l'importo corretto di € 18,14 (€ 10,14 + € 8,00) anziché quello minore di € 13,24 (€ 5,24 + € 8,00) invece percepito. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, pronunciare la condanna delll (P.IVA n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per carica presso la sede legale della società, sita a Napoli, al Corso Garibaldi n. 387, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 3.702,30, dovuta ai titoli dedotti nelle premesse del ricorso, di cui alla tabella riepilogativa versata in atti (doc. 1), ovvero per le differenze retributive dell'indennità compensativa, maturate e non riscosse, nel periodo dal 19.03.2018 al 31.12.2021, da intendersi, quest'ultima, quale data convenzionale di fine calcolo. Il tutto oltre gli interessi legali sulle somme vantate mensilmente – via via rivalutate, su base annuale – fino al materiale ed effettivo soddisfo.
2. Condannare la società debitrice al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori, ex art. 93 c.p.c., che dichiarano all'uopo di averne fatto anticipo”. Si costituiva tempestivamente l che, preliminarmente eccepiva la CP_1 nullità del ricorso e l'improcedibilità dello stesso e con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa, matura per la decisione , veniva decisa come da sentenza contestuale. Il ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene di aver percepito, con decorrenza dal 19.03.2018 – data di effettiva reintegrazione nella qualifica di Operatore Tecnico (par. 170) – importi giornalieri minori di quelli dovuti, a titolo di indennità compensativa, in quanto, secondo quanto riportato in ricorso, “Sulla base degli accordi contrattuali, di primo e secondo livello (CCNL Autoferrotramvieri;
Accordo Regionale del 16.12.2011, recepito nell'Accordo del 25.07.2012), vigenti in azienda, l'istante, quale Operatore Tecnico (par. 170), avrebbe dovuto percepire – quantomeno dalla data di effettiva reintegrazione nella qualifica e nelle mansioni di inquadramento, avvenuta solo in data 19.03.2018 – …. un'indennità compensativa corretta, di € 10,14 (€ 7,00 + € 5,64 = € 12,64 - € 2,50 = € 10,14), anziché il minore importo di € 5,24, corrispostogli allo stesso titolo fino ad agosto 2021. Mentre, a far data dall'entrata in vigore del successivo Accordo del 18.03.2021, per effetto dell'integrazione prevista per l'indennità compensativa, con decorrenza dal 01.09.2021, avrebbe dovuto percepire, a tale titolo, l'importo corretto di € 18,14 (€ 10,14 + € 8,00) anziché quello minore di € 13,24 (€ 5,24 + € 8,00) invece percepito.”. In sintesi, il ricorrente ritiene che sulla base del CCNL Autoferrotramvieri, Accordo
Regionale del 16.12.2011 e Accordo Aziendale del 25.07.2012, avrebbe dovuto percepire un'indennità compensativa corretta di € 10,14 anziché il minore importo di
€ 5,24 fino ad agosto 2021 e di € 13,24 all'attualità. Il ricorrente ha disatteso l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., infatti, non ha depositato documenti attestanti la corresponsione dell'indennità di “manovra deviatoi Fuorigrotta” pari ad € 7,00 e dell'indennità premio viaggio non turnisti”, pari ad € 5,64 che assume di aver percepito nel periodo ante fusione. Né, infine, fornisce elementi di prova sul diritto a percepire detta indennità a seguito della sentenza 4398/15 del Tribunale di Napoli e la sentenza 3050/20 della Corte d'Appello. Al contrario dall'esame della sentenza n. 4379/2018 risulta che l'istante, alla data della stipula dell'Accordo Regionale del 16.12.2011, percepiva le seguenti indennità : “ indennità premio viaggio turnisti” e
“indennità promiscue mansioni Liv. IV” per un totale pari ad € 5,73 (4,70+1,03) che è proprio il dato contabile cui fa riferimento la convenuta nella memoria difensiva in cui si legge “Nel caso de quo, l'agente , prima dell'istituzione Parte_1 dell'indennità perequativa/compensativa, percepiva specifiche indennità legate alla sua mansione ossia un'indennità Promiscue Mansioni di € 1,03 ed un Premio Viaggio Turnisti di € 4,70, per un totale di € 5,73. In seguito alla sottoscrizione dell'Accordo Aziendale del 25.07.2012, al ricorrente gli veniva riconosciuta un'indennità perequativa pari ad € 0,50 in base alla sua qualifica di Ausiliario (parametro 110) – successivamente aumentata ad € 2,50 (come pacificamente ammesso in ricorso) – e tutto il residuo percepito dall'agente a titolo delle vecchie indennità confluiva nell'indennità compensativa riconosciuta in € 5,23, per un totale di € 5,73 (corrispondente al trattamento economico percepito prima dell'Accordo Aziendale del 2012). Alla luce di tutto quanto sopra, è ictu oculi evidente che l'odierna domanda di adeguamento dell'indennità compensativa alla figura professionale di Operatore tecnico (parametro 170) non può trovare accoglimento perché al ricorrente è stato riconosciuto negli anni in oggetto un importo corretto. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00, oltre spese generali Iva e CPA come per legge.
Così deciso in data 24/04/2025 il Giudice Dott. Manuela Montuori