Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02988/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Ricca, Kevin Ricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la condanna
al risarcimento ex art. 30 c.p.a., del danno ingiusto causato dalla Prefettura di Napoli con provvedimenti di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta e di divieto di detenzione armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. impugnati ed annullati da questo T.A.R..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. LU Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Il ricorrente espone in fatto di aver intrattenuto con la società-OMISSIS-un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di guardia particolare giurata (GPG). La posizione attorea era inquadrata al livello 6 del CCNL di categoria, con una retribuzione mensile globale di fatto pari a circa € 1.300,00 (cfr. allegati nn. 25 e 26 al ricorso), oltre all’eventuale compenso per il lavoro straordinario e notturno separatamente liquidato.
In data 2.11.2023, la società resistente intimava al lavoratore il licenziamento motivato dal presunto venir meno dei requisiti di legge prescritti per lo svolgimento delle mansioni di istituto. A seguito del recesso datoriale, l'istante permaneva in stato di oggettiva disoccupazione sino all’8.10.2024, data in cui veniva assunto dalla società -OMISSIS- a mezzo contratto a tempo parziale e determinato (cfr. allegato n. 29 al ricorso); presso il nuovo datore di lavoro, il ricorrente è attualmente adibito alle mansioni di portiere privato, con inquadramento nel livello del CCNL Servizi Fiduciari, a fronte di una retribuzione tabellare base oscillante tra € 950,00 ed € 1.000,00 lordi mensili, variabili in ragione del quantum di ore straordinarie prestate (cfr. allegato n. 30 al ricorso).
In particolare, la risoluzione del contratto di lavoro come GPG è dipesa dalla adozione dei provvedimenti prefettizi del 20.4.2024 di divieto di detenzione di armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. e del 18.5.2024 recante revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi.
Tali provvedimenti venivano impugnati innanzi a questo T.A.R. ed annullati con sentenze n. 6231 e n. 6233 del 14.11.2024 per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, entrambe inoppugnate.
Tanto premesso, con ricorso notificato e depositato il 10.3.2025, il ricorrente avanza richiesta di condanna della Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della illegittimità dell’azione amministrativa che ha dato luogo alla interruzione del rapporto di lavoro, commisurati al danno emergente, al lucro cessante e alla perdita di chance, che quantifica come segue:
- € 14.300,00 pari alle 11 mensilità riferite al periodo di disoccupazione, considerando la retribuzione di non percepita mensile di € 1.300,00 come guardia particolare giurata (da novembre 2023 a settembre 2024);
- € 1.500,00 pari alla differenza tra le retribuzioni dei due impieghi (quello precedentemente svolto come guardia giurata e quello successivo come portiere privato: € 1.300,00 - € 1.000,00) per 5 mensilità (da ottobre 2024, data in cui ha preso servizio presso la società -OMISSIS-, fino alla proposizione del ricorso depositato il 10.3.2025);
- € 7.400,00 per mancato TFR accumulato, mancati contributi previdenziali, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché per omessa percezione dei benefici economici connessi all’espletamento della prestazione lavorativa di guardia giurata, come buoni pasto ed emolumenti per prestazioni lavorative straordinarie e notturne.
Chiede inoltre il risarcimento del danno morale da liquidare in € 14.000,00, corrispondente al discredito lavorativo e relativo ai rapporti sociali, oltre che per danno all’immagine.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del governo di Napoli per resistere al gravame proposto ex adverso.
All’udienza del 28.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Occorre, anzitutto premettere che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto tempestivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 ("Azione di condanna"), comma 5, c.p.a. (secondo il quale "Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza"), con ricorso notificato e depositato il 10.3.2025, quindi entro il precitato termine decorrente dal passaggio in giudicato delle sentenze di questo T.A.R. n. 6231 e n. 6233 del 14.11.2024 che hanno annullato i provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi ex art. 39 del T.U.L.P. e di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata.
In punto di diritto, occorre, poi, richiamare l'art. 30, comma 2, c.p.a., secondo il quale "Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria", che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, rimanda a un modello aquiliano della responsabilità della P.A. per attività provvedimentale, i cui elementi costitutivi sono, in base all'art. 2043 cod. civ., la condotta antigiuridica, il danno ingiusto e il nesso causale tra questi, oltre all'elemento soggettivo della colpa o del dolo.
Va quindi rilevato che per accordare tutela risarcitoria a posizioni di interesse legittimo non è sufficiente la declaratoria dell’illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione resistente, giacché occorre che la parte privata dimostri la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 2043 c.c., ovvero l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o colpa) dell’amministrazione e, sotto il profilo oggettivo, oltre al danno che ne è derivato, il nesso causale tra l’illecito e il danno.
Nel caso di specie, questo Tribunale ha annullato i provvedimenti in premessa per difetto di motivazione e carenza di istruttoria con le seguenti motivazioni:
- T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6231 del 2024 (ad oggetto la revoca del decreto di guardia giurata): “Condivide, infatti, il Collegio l'assunto censorio secondo cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato senza svolgere un giudizio autonomo sulla personalità del ricorrente, basandosi unicamente sulla nota informativa dei Carabinieri, recepita negli atti impugnati senza alcuna disamina e valutazione dei fatti addebitati. Il contestato provvedimento è stato fondato dalla resistente amministrazione in ragione esclusivamente del summenzionato procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente nell’ambito della conflittuale vicenda che l’aveva visto contrapposto ad un suo collega di lavoro, sfociata in reciproche denunce-querele…. nessun ulteriore sviluppo processuale penale, diverso dal decreto di archiviazione adottato dal Gip presso il Tribunale di Firenze, risulta essere intervenuto nella vicenda in esame. Né ulteriori e diversi addebiti, idonei ad incidere sulle licenze ed autorizzazioni di polizia rilasciate al ricorrente, sono stati mossi a suo carico nei provvedimenti impugnati. Pertanto, i fatti, sui quali solamente si fondava il provvedimento prefettizio impugnato, sono rimasti privi di alcun riscontro oggettivo, cosicché non possono giustificare la permanenza dell’adottata misura interdittiva …In altri termini, la valenza giuridica del provvedimento provvedimento non poteva che essere vagliata, anch'essa, sulla base della specifica e unica "lettura" dei fatti fornita dall'autorità giudiziaria penale. Sicché, non si può omettere di evidenziare come quest'ultima abbia testualmente escluso che la vicenda esaminata possa far emergere l'esistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente. A fronte di tale considerazione, che investe la stessa consistenza fattuale della condotta ascritta al ricorrente, non si rinviene nel provvedimento impugnato né una diversa ed autonoma delibazione dei fatti eseguita dall'amministrazione … Ne consegue che i denunciati vizi di inadeguatezza istruttoria e di omessa motivazione risultano sussistenti, atteso che una più attenta analisi della predetta vicenda avrebbe in ipotesi verosimilmente orientato in modo diverso l'attività dell'Amministrazione, ove si consideri che l'atto impugnato fonda il cd. giudizio di affidabilità esclusivamente sulla sola apertura di un procedimento penale, poi conclusosi con il decreto di archiviazione. Ciò senza mancare di rilevare che l'approfondimento istruttorio e motivazionale tanto più si imponeva avuto riguardo alla circostanza che la revocata licenza è per il ricorrente essenziale ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa, con la conseguenza che il suo ritiro ha effetti pregiudizievoli su di essa. Ed invero, come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza sul punto, "quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi …” ;
- T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6233 del 2024 (ad oggetto il divieto di detenzione armi): “Nel caso di specie la motivazione si fonda su un unico elemento, la denuncia penale di fatti pregressi, poi definita dall’archiviazione del procedimento penale, senza alcun esame complessivo del soggetto che da anni detiene l'arma e lavora come guardia giurata, e senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali la mera denuncia possa valutarsi positivamente quanto all'attendibilità intrinseca dei fatti in essa narrati, tenuto conto dell'esigenza che la stessa sia corroborata da elementi idonei a supportarne la veridicità, anche e soprattutto alla luce della sopraggiunta archiviazione in sede penale. È mancata, dunque, una valutazione dei fatti e della verosimiglianza del loro accadimento, ed è mancato altresì un accurato apprezzamento della personalità dell'interessato e delle sue complessive condizioni di vita, da cui evincere un giudizio compiuto quanto al requisito dell'affidabilità circa il corretto uso delle armi…. quando il destinatario del provvedimento sia una guardia particolare giurata, l'autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tenere conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia. In tal caso, occorre pertanto che il provvedimento sia suffragato da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale. (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 15 febbraio 2016 n. 502)”.
In particolare, si è quindi rimarcata la carenza di un adeguato approfondimento istruttorio e motivazionale funzionale al necessario bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza della collettività e privato circa la conservazione del posto di lavoro di guardia particolare giurata, bilanciamento ritenuto di particolarmente rilievo nella elaborazione della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 5752 del 2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1228 del 2025; T.A.R. Puglia, Bari, n. 475 del 2025)
La superficialità dell’accertamento esclude pertanto la configurabilità degli estremi dell’errore scusabile nell’attività valutativa svolta e integra gli estremi della colpa dell’amministrazione, come accertata dalle pronunce di annullamento; tanto emerge anche dalla successiva corrispondenza con la società di vigilanza che ha confermato la disponibilità a riassumere il ricorrente, una volta riottenuti i titoli (pec del 28.11.2024).
Risulta dunque provata la spettanza del bene della vita anelato, in assenza di una rinnovata formulazione, in sede di riedizione del potere, del giudizio di riprovazione morale tale da giustificare la revoca della approvazione prefettizia alla nomina di guardia particolare giurata ex art. 138 T.U.L.P.S. e del divieto di detenzione di armi ex art. 39 del medesimo regio decreto.
Sussistono inoltre tutti gli ulteriori requisiti per il configurarsi della responsabilità per illegittima attività amministrativa.
Per quanto sin qui esposto, infatti, a fronte del già disposto annullamento dei decreti prefettizi in questione, risulta provato anche il nesso causale tra l’illegittimità degli atti e le conseguenze che ne sono scaturite, in termini di perdita dell’occupazione lavorativa come guardia giurata e della fonte di reddito che ne derivava, atteso che il licenziamento è stato determinato proprio dalla contestata perdita dei requisiti per lo svolgimento del predetto incarico.
Alla luce di quanto precede, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente può essere accolta, sussistendo, nella specie:
- l'illegittimità dell'azione amministrativa, accertata da questo Tribunale con le sentenze di cui sopra, che hanno annullato i decreti prefettizi recanti revoca della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata e del divieto di detenzione armi, per carenza di adeguata motivazione e istruttoria, in ragione dell'omessa autonoma valutazione dei fatti, essendo la predetta attività amministrativa fondata unicamente sulla pendenza di un procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente nell’ambito della conflittuale vicenda che l’aveva visto contrapposto ad un suo collega di lavoro, sfociata in reciproche denunce-querele;
- la colpa della P.A., non ravvisandosi, nel caso di specie, elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell'errore compiuto dall'amministrazione per l'inadeguata istruttoria e motivazione dei provvedimenti di revoca della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata e di divieto di detenzione armi, annullati da questo Tribunale con la predette decisioni;
- i presupposti per la risarcibilità del danno da perdita di chances, avendo il decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata e di divieto di detenzione armi privato il ricorrente delle chances lavorative come guardia giurata, che appaiono al Collegio dotate del carattere della serietà, alla stregua delle allegazioni di parte e in assenza di contrarie argomentazione della parte resistente (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1346 del 2022);
- il danno patrimoniale conseguenziale ai citati provvedimenti, che hanno impedito al predetto di: i) svolgere attività lavorativa retribuita per il periodo dal 2.11.2023 (data in cui l’istante veniva licenziato dalla società -OMISSIS- presso cui prestava servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato) all’8.10.2024 (data a partire dalla quale è stato assunto presso la società -OMISSIS-con contratto a tempo parziale e determinato con mansione di portiere privato), da commisurare agli stipendi non percepiti in qualità di guardia giurata in tale periodo; ii) per il periodo successivo, fino alla proposizione del presente gravame, percepire la differenza retributiva tra i due impieghi (quello precedentemente svolto come guardia giurata e quello successivo come portiere privato: € 1.300,00 - € 1.000,00).
Quanto all’ammontare del risarcimento, il Collegio ritiene di poter far ricorso alla previsione di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione:
- le parti in contraddittorio procederanno alla determinazione del danno effettivo, parametrato: i) alle retribuzioni non percepite nel predetto periodo dal 2.11.2023 all’8.10.2024, oltre contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione delle indennità e voci di retribuzione legate alla effettiva presenza in servizio (buoni pasto, retribuzione per lavoro straordinario e prestazioni rese in orario notturno), sulla base del raffronto tra i conteggi prodotti dal ricorrente e analoga stima svolta dall’amministrazione; ii) alla differenza retributiva tra l’impiego precedente presso la società di vigilanza e quello successivo presso la società -OMISSIS-per le mensilità decorrenti dal mese di ottobre 2024 (in cui il ricorrente ha iniziato la nuova attività di portiere privato) fino alla data di proposizione del presente gravame;
- sugli importi così calcolati andrà detratto l’aliunde perceptum (in particolare per eventuali indennità di disoccupazione, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"), atteso che la risoluzione del rapporto per impossibilità della prestazione lavorativa è stato evento generatore tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del mancato guadagno (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4482 del 2019; Cassazione civile , sez. lav., 4 febbraio 1998 , n. 1150).
Va viceversa rigettata la richiesta di risarcimento del danno morale.
Ed invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 25474 del 2025) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e degli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito la prova del pregiudizio non patrimoniale patito, allegando genericamente il danno al decoro e alla reputazione in ambito lavorativo, oltre alla difficoltà di essere riassunto dalla precedente società di vigilanza che, tuttavia, ha manifestato la propria disponibilità al riguardo.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata va condannata al risarcimento del danno, proponendo in favore della parte ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, una somma di denaro determinata in base ai criteri indicati.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari di parte ricorrente che hanno avanzato specifica istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sez. V), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’U.T.G. - Prefettura di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
LU Di Vita, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LU Di Vita | IN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.