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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/12/2024, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2001/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , cittadino italiano, con l'avv. Francesco Cima C.F._1
Vivarelli
RICORRENTE contro
( ), nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
OR (CO) alla via Lambro n. 5, C.F. , cittadina italiana, con l'avv. C.F._2
Laura Lombardino
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per entrambe le parti: <1) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, Controparte_1 con corrispettiva rinuncia da parte del Sig. a richiedere l'assegno unico e/o gli assegni Pt_1
familiari e con tale assegno unico provvederà al mantenimento ordinario dei figli Per_1
e assumendosi, inoltre, il padre direttamente il mantenimento ordinario di Per_2 Per_3
e per i periodi di permanenza presso di sé senza che possa ripetere tali somme Per_2 Per_3
dalla Sig.ra la Sig.ra si impegna, pertanto, a presentare annualmente la CP_1 CP_1
domanda per l'ottenimento dell'assegno unico. Resta inteso che in caso di mutamento della normativa di riferimento dell'assegno unico da parte della Sig.ra il padre contribuirà al CP_1
mantenimento di versando rispettivamente alla moglie la somma di € 300,00=, in caso di Per_1 perdita totale dell'assegno unico o, in caso di riduzione parziale al di sotto della somma totale di
€ 600,00, integrando la differenza fino ad arrivare ad € 600,00 in modo tale che la somma tra assegno unico percepito dalla sig.ra e l'integrazione dovuta dal sig. non sia mai CP_1 Pt_1 inferiore alla somma di € 600,00 indicizzata ed entro il 10 di ogni mese. 2) Tutte le spese straordinarie dei figli saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il vigente protocollo famiglia. 3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati come da calendario individuato nella CTU svolta nella causa di separazione (pagg da 68 e Persona_4
69), con collocamento paritetico alternato di e e collocamento prevalente di Per_2 Per_3
presso la madre, e assegnazione della casa coniugale in forza di tale collocamento alla Per_1
Sig.ra in aggiunta a quanto previsto dal calendario della CTU , attualmente CP_1 Per_5
vigente, il padre potrà tenere con se e a domeniche alternate dalle ore 8.00-9.30 Per_2 Per_3
(la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di CP_1
prelievo dei fi-gli) con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì; a specificazione di quanto sopra si precisa, pertanto, quanto segue: e a settimane alterne, Per_2 Per_3
staranno con il padre, una settimana dalla domenica mattina dalle ore 8.00-9.30 (la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di prelievo dei CP_1
figli) e successivamente con prosecuzione del calendario come da CTU e, dunque, Per_5
sino al giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola e saranno presi in carico dalla madre all'uscita di scuola del giovedì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo quando saranno presi in carico dal padre all'uscita di scuola, stando presso di lui sino al giovedì , entrata a scuola, per poi essere presi in carico dalla madre dal giovedì uscita di scuola sino alla domenica mattina ore 8.00 – 9.30 quando staranno con il padre sino all'accompagnamento a
pagina 2 di 8 scuola con prosecuzione secondo il calendario della CTU come sopra e così via. Per Per_5
quanto riguarda ci si riporta integralmente a quanto stabilito dalla CTU a Per_1 Per_5
pag. 69, lo stesso dicasi per quanto riguarda vacanze natalizie, pasquali, estive e ponti attaccati ai fine settimana;
si richiama inoltre il Vademecum contenuto nella CTU alle pag. da Per_5
69 a 72; 4) I genitori stabiliscono, inoltre, di far continuare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con l'attivazione di tutti gli interventi di supporto necessari per i minori e per i genitori, ivi incluso l'educatore individuato dalla CTU e di Per_5
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il centro Icarus;
5) Entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno divorzile per sé stessi e a ogni altra domanda di contenuto patrimoniale per se stessi;
6) Spese di giudizio interamente compensate>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto matrimonio a IN OR (CO) Parte_1 Controparte_1
con rito civile il 10/11/2007 (atto n. 13, parte I, anno 2007), con regime patrimoniale di separazione dei beni, e si sono separati con sentenza del 25/11/2022 quanto allo status e con sentenza n. 951/2023 del 04/09/2023 (previa precisazione congiunta delle conclusioni) quanto alle condizioni, entrambe passate in giudicato. Dall'unione sono nati i seguenti figli minori:
, nato il nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; Persona_6 Persona_7
, nata a [...] il [...]. Persona_8
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, il ricorrente ha chiesto di: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
- in via principale, disporre l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, visite madre-figli due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alterni e spese straordinarie da sostenersi al 50% da parte di ciascun genitore;
- in via subordinata, disporre l'affido condiviso con collocamento di presso la madre e di e paritetico Per_1 Per_2 Per_3
come da calendario della CTU disposta nel procedimento di separazione e spese straordinarie da sostenersi al 50% da parte di ciascun genitore salvo il 100% del vestiario di in capo alla Per_1
madre.
Con comparsa del 18.2.2024, la resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
A seguito di un'istanza paterna del marzo 2024 volta alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli nel periodo estivo (decisa con provvedimento del 30/05/2024), i Servizi
pagina 3 di 8 Sociali hanno depositato una relazione, nel maggio 2024, in cui hanno dato atto di una conflittualità genitoriale ancora elevata e di persistenti difficoltà nel ripristino della relazione fra il padre e Per_1
Dalla successiva relazione del novembre 2024 emerge, invece, una maggior collaborazione fra i genitori nella gestione concreta dei figli (<sono riusciti in maniera autonoma a mettere in atto i cambiamenti utili ad una più funzionale programmazione degli impegni dei figli>>) nonché
l'aderenza di entrambi i genitori al progetto educativo domiciliare.
Appena prima dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni suindicate.
§§§
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, il collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. Si tratta, inoltre, di condizioni identiche (salva la previsione della spesa della baby-sitter) a quelle già “omologate” da questo tribunale all'esito del procedimento di separazione, recentemente definito e in cui è stata disposta CTU psico-diagnostica. Il presente dispositivo, pertanto, ricalcherà quello della sentenza di separazione, essendo sconsigliabile – per il principio di auto-sufficienza del testo della sentenza – il mero richiamo a pagine dell'elaborato peritale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 337-octies c.p.c., alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
I Servizi Sociali dovranno proseguire nel monitoraggio del nucleo, come dettagliato in dispositivo.
pagina 4 di 8 Resta valido, stante la persistente conflittualità genitoriale, l'invito, rivolto dal giudice alle parti nel provvedimento del 30/05/2024, a nominare un coordinatore genitoriale, che supporti le competenze genitoriali di entrambi, li aiuti a dialogare e collaborare in modo proficuo nell'interesse dei minori e ad assumere decisioni condivise e abbia anche il potere di decidere in loro sostituzione in caso di conflitto insanabile.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
a IN OR (CO) con rito civile il 10/11/2007 (atto n. 13, parte I, anno
[...]
2007);
2. affida i figli minori, (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2 Per_3
il 13.2.2014), in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso la madre e collocamento paritetico di e presso entrambi i Per_1 Per_3 Per_2
genitori;
3. dispone, su accordo delle parti, che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
o e a settimane alterne, staranno con il padre, una settimana dalla Per_2 Per_3
domenica mattina dalle ore 8.00-9.30 (la Sig.ra preavviserà il marito entro CP_1 il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di prelievo dei figli) e successivamente con prosecuzione del calendario come da CTU e, Per_5
dunque, sino al giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola e saranno presi in carico dalla madre all'uscita di scuola del giovedì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo quando saranno presi in carico dal padre all'uscita di scuola, stando presso di lui sino al giovedì, entrata a scuola, per poi essere presi in carico dalla madre dal giovedì uscita di scuola sino alla domenica mattina ore
8.00-9.30 quando staranno con il padre sino all'accompagnamento a scuola con prosecuzione secondo il calendario della CTU come sopra e così via;
Per_5
o il padre potrà vedere e tenere con sé un pomeriggio ogni due settimane Per_1
pagina 5 di 8 (individuato nella giornata del giovedì) dalle 15.30 alle 19.00 - una domenica pomeriggio. …I pomeriggi potranno essere aumentati a 4 (uno ogni settimana) e la domenica intera potrà essere considerata dopo 4 mesi compatibilmente con il buon andamento degli incontri (cfr. CTU, p. 69);
o vacanze natalizie: una settimana con ciascun genitore alternando i periodi ogni anno (dalla fine della scuola sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio); Vacanze pasquali suddivise a metà in via alternata;
vacanze estive: 3 settimane ciascuno suddivise in due tranche (una settimana e due settimane) di cui
15gg ciascuno durante il mese di agosto (alternando i periodi ogni anno:
1-15 e
16-31 agosto); l'altra settimana a scelta durante il periodo di interruzione scolastica da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno. Ponti attaccati ai weekend di spettanza del genitore con cui è il figlio in quel periodo. Questo per quanto riguarda i due minori e Per quanto riguarda egli avrà la Per_2 Per_3 Per_1
possibilità di seguire o meno il calendario dei fratelli (cfr. CTU, p. 69);
4. dispone che i Servizi Sociali e Specialistici della ASST del Comune di IN OR
(residenza materna) e del Comune di CA (residenza paterna), in collaborazione tra loro, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
o vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni genitori-figli, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori stessi, con immediata attivazione di tutti gli interventi necessari per favorire un nuovo sereno accesso di alla figura Per_1
paterna;
o avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM in primo luogo, sia presso il padre che presso la madre, preferibilmente con un educatore di sesso maschile, come indicato dalla CTU, p.
73), coordinando e monitorando l'effettiva attivazione, da parte del Centro Icarus,
pagina 6 di 8 di un supporto psicoterapico per e e psicologico per (come Per_1 Per_2 Per_3
indicato dalla CTU, p. 73), nonché provvedendo ad avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel loro esclusivo interesse (compresa la presa in carico già in corso di presso la Neuropsichiatria di Lomazzo); Per_1
o avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, acquisita la disponibilità di entrambe le parti, al fine di attenuare il clima di conflittualità ancora acceso tra le parti e aiutare le medesime ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e collaborativo che miri all'esclusivo interesse dei figli nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consentano loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici, coordinando e monitorando il percorso di supporto alla genitorialità presso il Centro Icarus, che i genitori si sono impegnati a intraprendere, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
o mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando all'autorità giudiziaria competente eventuali nuove situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del tribunale;
5. avvisa entrambi i genitori che il sopravvenire di nuove criticità e/o la mancata collaborazione con gli operatori dei Servizi incaricati e/o eventuali comportamenti ostruzionistici potrebbero determinare provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e/o di uno solo di essi;
6. assegna, anche su accordo delle parti, alla signora la casa coniugale, sita in CP_1
IN OR, via Lambro 5;
7. dispone, su accordo delle parti, che i genitori si facciano carico del mantenimento diretto dei figli minori, con suddivisione al 50 % delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. dispone, su accordo delle parti, che la sig.ra percepisca interamente l'assegno CP_1 unico per i tre figli (con rinuncia da parte del sig. a richiedere l'assegno unico e/o Pt_1
gli assegni familiari), prevedendo altresì che, in caso di mutamento della normativa di pagina 7 di 8 riferimento dell'assegno unico, il padre contribuirà al mantenimento di versando Per_1 rispettivamente alla moglie la somma di € 300, in caso di perdita totale dell'assegno unico o, in caso di riduzione parziale al di sotto della somma totale di € 600, integrando la differenza fino ad arrivare ad € 600, in modo tale che la somma tra assegno unico percepito dalla sig.ra e integrazione dovuta dal sig. non sia mai inferiore CP_1 Pt_1 alla somma di € 600, indicizzata ed entro il 10 di ogni mese;
9. dà atto che entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno divorzile per sé stessi e a ogni altra domanda di contenuto patrimoniale per sé stessi;
10. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
11. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di IN OR, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali A.S.C.I..
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, A ECCEZIONE DEL CAPO 1
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2001/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , cittadino italiano, con l'avv. Francesco Cima C.F._1
Vivarelli
RICORRENTE contro
( ), nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
OR (CO) alla via Lambro n. 5, C.F. , cittadina italiana, con l'avv. C.F._2
Laura Lombardino
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per entrambe le parti: <1) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, Controparte_1 con corrispettiva rinuncia da parte del Sig. a richiedere l'assegno unico e/o gli assegni Pt_1
familiari e con tale assegno unico provvederà al mantenimento ordinario dei figli Per_1
e assumendosi, inoltre, il padre direttamente il mantenimento ordinario di Per_2 Per_3
e per i periodi di permanenza presso di sé senza che possa ripetere tali somme Per_2 Per_3
dalla Sig.ra la Sig.ra si impegna, pertanto, a presentare annualmente la CP_1 CP_1
domanda per l'ottenimento dell'assegno unico. Resta inteso che in caso di mutamento della normativa di riferimento dell'assegno unico da parte della Sig.ra il padre contribuirà al CP_1
mantenimento di versando rispettivamente alla moglie la somma di € 300,00=, in caso di Per_1 perdita totale dell'assegno unico o, in caso di riduzione parziale al di sotto della somma totale di
€ 600,00, integrando la differenza fino ad arrivare ad € 600,00 in modo tale che la somma tra assegno unico percepito dalla sig.ra e l'integrazione dovuta dal sig. non sia mai CP_1 Pt_1 inferiore alla somma di € 600,00 indicizzata ed entro il 10 di ogni mese. 2) Tutte le spese straordinarie dei figli saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il vigente protocollo famiglia. 3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati come da calendario individuato nella CTU svolta nella causa di separazione (pagg da 68 e Persona_4
69), con collocamento paritetico alternato di e e collocamento prevalente di Per_2 Per_3
presso la madre, e assegnazione della casa coniugale in forza di tale collocamento alla Per_1
Sig.ra in aggiunta a quanto previsto dal calendario della CTU , attualmente CP_1 Per_5
vigente, il padre potrà tenere con se e a domeniche alternate dalle ore 8.00-9.30 Per_2 Per_3
(la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di CP_1
prelievo dei fi-gli) con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì; a specificazione di quanto sopra si precisa, pertanto, quanto segue: e a settimane alterne, Per_2 Per_3
staranno con il padre, una settimana dalla domenica mattina dalle ore 8.00-9.30 (la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di prelievo dei CP_1
figli) e successivamente con prosecuzione del calendario come da CTU e, dunque, Per_5
sino al giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola e saranno presi in carico dalla madre all'uscita di scuola del giovedì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo quando saranno presi in carico dal padre all'uscita di scuola, stando presso di lui sino al giovedì , entrata a scuola, per poi essere presi in carico dalla madre dal giovedì uscita di scuola sino alla domenica mattina ore 8.00 – 9.30 quando staranno con il padre sino all'accompagnamento a
pagina 2 di 8 scuola con prosecuzione secondo il calendario della CTU come sopra e così via. Per Per_5
quanto riguarda ci si riporta integralmente a quanto stabilito dalla CTU a Per_1 Per_5
pag. 69, lo stesso dicasi per quanto riguarda vacanze natalizie, pasquali, estive e ponti attaccati ai fine settimana;
si richiama inoltre il Vademecum contenuto nella CTU alle pag. da Per_5
69 a 72; 4) I genitori stabiliscono, inoltre, di far continuare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con l'attivazione di tutti gli interventi di supporto necessari per i minori e per i genitori, ivi incluso l'educatore individuato dalla CTU e di Per_5
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il centro Icarus;
5) Entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno divorzile per sé stessi e a ogni altra domanda di contenuto patrimoniale per se stessi;
6) Spese di giudizio interamente compensate>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto matrimonio a IN OR (CO) Parte_1 Controparte_1
con rito civile il 10/11/2007 (atto n. 13, parte I, anno 2007), con regime patrimoniale di separazione dei beni, e si sono separati con sentenza del 25/11/2022 quanto allo status e con sentenza n. 951/2023 del 04/09/2023 (previa precisazione congiunta delle conclusioni) quanto alle condizioni, entrambe passate in giudicato. Dall'unione sono nati i seguenti figli minori:
, nato il nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; Persona_6 Persona_7
, nata a [...] il [...]. Persona_8
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, il ricorrente ha chiesto di: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
- in via principale, disporre l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, visite madre-figli due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alterni e spese straordinarie da sostenersi al 50% da parte di ciascun genitore;
- in via subordinata, disporre l'affido condiviso con collocamento di presso la madre e di e paritetico Per_1 Per_2 Per_3
come da calendario della CTU disposta nel procedimento di separazione e spese straordinarie da sostenersi al 50% da parte di ciascun genitore salvo il 100% del vestiario di in capo alla Per_1
madre.
Con comparsa del 18.2.2024, la resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
A seguito di un'istanza paterna del marzo 2024 volta alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli nel periodo estivo (decisa con provvedimento del 30/05/2024), i Servizi
pagina 3 di 8 Sociali hanno depositato una relazione, nel maggio 2024, in cui hanno dato atto di una conflittualità genitoriale ancora elevata e di persistenti difficoltà nel ripristino della relazione fra il padre e Per_1
Dalla successiva relazione del novembre 2024 emerge, invece, una maggior collaborazione fra i genitori nella gestione concreta dei figli (<sono riusciti in maniera autonoma a mettere in atto i cambiamenti utili ad una più funzionale programmazione degli impegni dei figli>>) nonché
l'aderenza di entrambi i genitori al progetto educativo domiciliare.
Appena prima dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni suindicate.
§§§
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, il collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. Si tratta, inoltre, di condizioni identiche (salva la previsione della spesa della baby-sitter) a quelle già “omologate” da questo tribunale all'esito del procedimento di separazione, recentemente definito e in cui è stata disposta CTU psico-diagnostica. Il presente dispositivo, pertanto, ricalcherà quello della sentenza di separazione, essendo sconsigliabile – per il principio di auto-sufficienza del testo della sentenza – il mero richiamo a pagine dell'elaborato peritale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 337-octies c.p.c., alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
I Servizi Sociali dovranno proseguire nel monitoraggio del nucleo, come dettagliato in dispositivo.
pagina 4 di 8 Resta valido, stante la persistente conflittualità genitoriale, l'invito, rivolto dal giudice alle parti nel provvedimento del 30/05/2024, a nominare un coordinatore genitoriale, che supporti le competenze genitoriali di entrambi, li aiuti a dialogare e collaborare in modo proficuo nell'interesse dei minori e ad assumere decisioni condivise e abbia anche il potere di decidere in loro sostituzione in caso di conflitto insanabile.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
a IN OR (CO) con rito civile il 10/11/2007 (atto n. 13, parte I, anno
[...]
2007);
2. affida i figli minori, (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2 Per_3
il 13.2.2014), in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso la madre e collocamento paritetico di e presso entrambi i Per_1 Per_3 Per_2
genitori;
3. dispone, su accordo delle parti, che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
o e a settimane alterne, staranno con il padre, una settimana dalla Per_2 Per_3
domenica mattina dalle ore 8.00-9.30 (la Sig.ra preavviserà il marito entro CP_1 il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di prelievo dei figli) e successivamente con prosecuzione del calendario come da CTU e, Per_5
dunque, sino al giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola e saranno presi in carico dalla madre all'uscita di scuola del giovedì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo quando saranno presi in carico dal padre all'uscita di scuola, stando presso di lui sino al giovedì, entrata a scuola, per poi essere presi in carico dalla madre dal giovedì uscita di scuola sino alla domenica mattina ore
8.00-9.30 quando staranno con il padre sino all'accompagnamento a scuola con prosecuzione secondo il calendario della CTU come sopra e così via;
Per_5
o il padre potrà vedere e tenere con sé un pomeriggio ogni due settimane Per_1
pagina 5 di 8 (individuato nella giornata del giovedì) dalle 15.30 alle 19.00 - una domenica pomeriggio. …I pomeriggi potranno essere aumentati a 4 (uno ogni settimana) e la domenica intera potrà essere considerata dopo 4 mesi compatibilmente con il buon andamento degli incontri (cfr. CTU, p. 69);
o vacanze natalizie: una settimana con ciascun genitore alternando i periodi ogni anno (dalla fine della scuola sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio); Vacanze pasquali suddivise a metà in via alternata;
vacanze estive: 3 settimane ciascuno suddivise in due tranche (una settimana e due settimane) di cui
15gg ciascuno durante il mese di agosto (alternando i periodi ogni anno:
1-15 e
16-31 agosto); l'altra settimana a scelta durante il periodo di interruzione scolastica da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno. Ponti attaccati ai weekend di spettanza del genitore con cui è il figlio in quel periodo. Questo per quanto riguarda i due minori e Per quanto riguarda egli avrà la Per_2 Per_3 Per_1
possibilità di seguire o meno il calendario dei fratelli (cfr. CTU, p. 69);
4. dispone che i Servizi Sociali e Specialistici della ASST del Comune di IN OR
(residenza materna) e del Comune di CA (residenza paterna), in collaborazione tra loro, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
o vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni genitori-figli, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori stessi, con immediata attivazione di tutti gli interventi necessari per favorire un nuovo sereno accesso di alla figura Per_1
paterna;
o avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM in primo luogo, sia presso il padre che presso la madre, preferibilmente con un educatore di sesso maschile, come indicato dalla CTU, p.
73), coordinando e monitorando l'effettiva attivazione, da parte del Centro Icarus,
pagina 6 di 8 di un supporto psicoterapico per e e psicologico per (come Per_1 Per_2 Per_3
indicato dalla CTU, p. 73), nonché provvedendo ad avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel loro esclusivo interesse (compresa la presa in carico già in corso di presso la Neuropsichiatria di Lomazzo); Per_1
o avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, acquisita la disponibilità di entrambe le parti, al fine di attenuare il clima di conflittualità ancora acceso tra le parti e aiutare le medesime ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e collaborativo che miri all'esclusivo interesse dei figli nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consentano loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici, coordinando e monitorando il percorso di supporto alla genitorialità presso il Centro Icarus, che i genitori si sono impegnati a intraprendere, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
o mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando all'autorità giudiziaria competente eventuali nuove situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del tribunale;
5. avvisa entrambi i genitori che il sopravvenire di nuove criticità e/o la mancata collaborazione con gli operatori dei Servizi incaricati e/o eventuali comportamenti ostruzionistici potrebbero determinare provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e/o di uno solo di essi;
6. assegna, anche su accordo delle parti, alla signora la casa coniugale, sita in CP_1
IN OR, via Lambro 5;
7. dispone, su accordo delle parti, che i genitori si facciano carico del mantenimento diretto dei figli minori, con suddivisione al 50 % delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. dispone, su accordo delle parti, che la sig.ra percepisca interamente l'assegno CP_1 unico per i tre figli (con rinuncia da parte del sig. a richiedere l'assegno unico e/o Pt_1
gli assegni familiari), prevedendo altresì che, in caso di mutamento della normativa di pagina 7 di 8 riferimento dell'assegno unico, il padre contribuirà al mantenimento di versando Per_1 rispettivamente alla moglie la somma di € 300, in caso di perdita totale dell'assegno unico o, in caso di riduzione parziale al di sotto della somma totale di € 600, integrando la differenza fino ad arrivare ad € 600, in modo tale che la somma tra assegno unico percepito dalla sig.ra e integrazione dovuta dal sig. non sia mai inferiore CP_1 Pt_1 alla somma di € 600, indicizzata ed entro il 10 di ogni mese;
9. dà atto che entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno divorzile per sé stessi e a ogni altra domanda di contenuto patrimoniale per sé stessi;
10. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
11. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di IN OR, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali A.S.C.I..
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, A ECCEZIONE DEL CAPO 1
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
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