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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 701 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa BE MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel.
All'udienza del 17/06/2025, all'esito della discussione delle parti e della Camera di
Consiglio, ha pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
-S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 03/04/2023 avverso la sentenza n. 1288/2022 del Tribunale di PISA (R.G. 640/2021) pronunciata in data 27/10/2022 promossa da:
e rappresentati, difesi e domiciliati presso e nello Parte_1 Parte_2 studio dell'Avv. Michele Susini del Foro di Pisa (PI) come da mandato allegato
- appellanti-
, già nella sua qualità di procuratore di CP_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante e in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Roberto Campanella, rappresentata difesa e domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Gronchi del Foro di Pisa, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per e Parte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza ed Parte_2 eccezione rigettata, in tesi in accoglimento del proposto gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto d'appello, la mancanza del diritto della società a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei fideiubenti Sig.ri e Con Parte_2 Parte_1 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado riformare in ogni caso il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite per i motivi dedotti con il presente atto d'appello. In via istruttoria insiste nelle richieste istruttorie avanzate nella memoria 183 6 comma numero 2, richieste reiterate in sede di precisazione delle conclusioni”. Per Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello di Firenze, ogni contraria richiesta, CP_1 domanda ed eccezione disattesa: 1)IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità ex artt. 342 e 348 c.p.c. dell'appello interposto dai sigg.r avverso la sentenza n. 1288/22 emessa dal Tribunale di Pt_2 Parte_1
Pisa con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) NEL MERITO: A) IN TESI, respingere l'appello proposto da parte dei Sigg.ri e Parte_2 [...] perché infondato, in fatto e in diritto per tutti i motivi espressi nella Parte_1 narrativa del presente atto e, per l'effetto, Voglia confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1288/2022 emessa dal Tribunale di Pisa nella persona del Dott. Stefano Palmaccio in data 27 ottobre 2022 ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 281 - sexies c.p.c.; B) IN SUBORDINE rigettare comunque ogni e qualsiasi domanda avanzata anche in questa sede dai Sigg.r con ogni Parte_2 Parte_1 consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) IN OGNI CASO, con condanna alle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge e spese successive occorrende”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e
617 c.p.c., ritualmente notificato in data 19/02/2021, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa la e per
[...] Controparte_3
essa, la sua mandataria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. ed in via assolutamente preliminare e cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata nei confronti dei
Sigg.r Nel merito accertare e dichiarare , ai sensi Parte_1 Parte_2
e per gli effetti di cui agli art. 615-617 c.p.c. l'inesistenza del diritto del creditore procedente, societ con sede legale in Milano, Via Bettelloni 2 cf Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la società P.IVA_1
con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, gi , p.iva CP_1 CP_2
2 che agisce nella sua qualità di procuratore , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.ri e per tutti i motivi indicati nella narrativa del Parte_1 Parte_2
presente atto e in ogni caso la nullità e/o l'inesistenza e/o invalidità dell'atto di precetto notificatogli , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c. per tutti i comprovati motivi indicati nella narrativa del presente atto. In ogni caso con il favore di spese e funzioni di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per una migliore comprensione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
In data 01/02/2021 la in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_3
notificava atto di precetto a e con il quale gli veniva Parte_1 Parte_2
intimato di pagare l'importo complessivo di € 79.386,32.
La società precettante premetteva che la pretesa era nata da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27/11/2012 tra la Cassa di Risparmio di San Miniato e la società ai rogiti del notaio dott. (rep. n. 47019, Controparte_4 Persona_1
racc. n. 13046) in cui gli odierni opponenti figuravano quali fideiussori della società.
Deduceva inoltre che il predetto credito era stato ceduto in blocco, insieme ad altri crediti, dalla Cassa di risparmio San Miniato in favore di Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, e deducevano: (i) Parte_1 Parte_2
che il contratto di mutuo da cui traeva origine l'atto di precetto non costituiva titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. nei confronti degli opponenti, poiché il titolo esecutivo si era formato nei confronti del debitore principale, mentre loro erano meri fideiussori
(ii) che la notifica del titolo in forma esecutiva non si era perfezionata nei confronti dei fideiussori in violazione dell'art. 479 c.p.c., non essendo applicabile la disciplina speciale di cui all'a. 41 del TUB che opera per il debitore (iii) che gli interessi applicati violavano le disposizioni in tema di anatocismo e usura.
Si apriva così la fase cautelare del giudizio di opposizione, al fine di esaminare l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti. Con le note scritte del 22/04/2021, gli opponenti estendevano il thema decidendum della causa, deducendo di non aver potuto prendere visione del contratto di mutuo prima della costituzione del creditore
3 procedente poiché meri fideiussori, proponendo, dunque, i seguenti ulteriori motivi di opposizione: (iv) la nullità del titolo esecutivo per difetto di valida quietanza e di traditio della somma data in mutuo al tempo della stipula del contratto, (v) l'inidoneità del mutuo ipotecario condizionato a costituire titolo esecutivo ai fini della esecuzione forzata, (vi) la nullità del contratto di mutuo fondiario condizionato per violazione del limite di finanziabilità, in spregio all'art. 38 TUB.
In data 16/04/2021 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_1
istanza di sospensione della provvisoria esecutività del precetto e contestando tutto quanto esposto da parte opponente, siccome infondato in fatto e in diritto. In particolare, secondo l'opposta: (i) il contratto di mutuo fondiario, redatto sotto forma di atto pubblico, costituiva valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c. 2, n. 3 c.p.c.,
(ii) la deroga in punto di notifica del precetto prevista dall'art. 41 TUB doveva valere non solo nei confronti del debitore garantito, ma anche nei confronti del terzo fideiussore, poiché anch'esso riveste la posizione di soggetto passivo.
Con ordinanza pubblicata in data 28/07/2021, il giudice dell'opposizione rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva termini ex art 183,
c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie, successivamente depositate dalla difesa di entrambe le parti. Infine, in data 27/10/2022, il giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'esito della Camera di Consiglio così disponeva: “(…) rigetta l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa d Parte_1
e condann al pagamento
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% IVA (se dovuta) e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”.
A sostegno della decisione, il Tribunale: (i) respingeva le doglianze inerenti all'inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo nei confronti dei fideiussori, ritenendo che il fatto che il contratto rivestiva la forma dell'atto pubblico e conteneva obblighi di natura pecuniaria, bastava a soddisfare i requisiti di cui all'a.
4 474, co. 2, n. 3 cpc, (ii) riteneva applicabile la deroga in punto di notifica di cui all'a.
41 TUB al fideiussore e pertanto respingeva le doglianze inerenti all'omessa notifica del precetto, (iii) respingeva, altresì, il motivo di opposizione inerente all'errato conteggio della somma intimata in pagamento, ritenendo generiche e apodittiche le doglianze di anatocismo e usurarietà degli interessi applicati.
Infine, trattava assieme il (iv) e il (v) motivo di opposizione, respingendo le censure relative alla mancanza della traditio e al difetto della quietanza. A fondamento, aderiva all'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito, tale per cui il contratto di mutuo si ritiene perfezionato anche quando l'importo erogato a finanziamento viene poi versato su un deposito infruttifero vincolato alla banca mutuante, stante il fatto che la costituzione del deposito cauzionale presuppone comunque l'acquisizione della disponibilità delle somme da parte del mutuatario. Da ultimo, il Tribunale riteneva inammissibile il motivo di opposizione n. vi (relativo all'assunta violazione del limite di finanziabilità previsto dall'a. 38 TUB) poiché non proposto nell'atto di citazione,
ma introdotto per la prima volta con le note scritte depositate il 21.04.2021, in vista della trattazione della sospensiva. Ad abundantiam, rilevava che comunque l'eccezione era infondata nel merito, dato che gli opponenti avevano mancato di fornire adeguata prova circa il valore del compendio immobiliare costituito in garanzia e l'entità del capitale residuo del finanziamento pregresso. Liquidava dunque le spese di lite a carico degli opponenti, in base al principio della soccombenza.
e (d'ora in poi, anche solo “appellanti”) hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza de qua, per i seguenti motivi.
1) Inidoneità del mutuo condizionato a costituire valido titolo esecutivo.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto il mutuo fondiario condizionato quale titolo esecutivo valido ad innescare un procedimento di esecuzione forzata. Secondo gli appellanti, infatti, il mutuo era un contratto reale e come tale, per il suo perfezionamento, avrebbe necessariamente richiesto la consegna materiale del denaro a favore della parte mutuataria. Ciò non si sarebbe verificato nel
5 caso di specie, in quanto la si era limitata a trasferire un mero mandato di CP_5
pagamento, inidoneo ad assicurare il trasferimento delle somme di denaro in capo al mutuatario. Nel dettaglio, la somma era stata dapprima trasferita al mutuatario ma poi riconsegnata alla Banca mutuante per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso il medesimo istituto di credito, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dello stesso mutuatario. Ciò detto, secondo gli appellanti, tali circostanze escludevano che vi fosse stata effettivamente la traditio della somma mutuata. Per tale ragione, il contratto di mutuo de qua non avrebbe potuto costituire titolo idoneo ex art. 474 c.p.c. ad innescare una procedura esecutiva.
2) Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Col secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto inammissibile l'eccezione relativa alla nullità del mutuo fondiario perché tardiva. Secondo gli stessi, l'eccezione, siccome volta a far valere la nullità del contatto, non incorreva nelle preclusioni temporali di quelle in senso stretto, potendo invece essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio.
Ancora, gli appellanti hanno contestato le argomentazioni svolte ad abundantiam dal primo giudice circa l'infondatezza nel merito dell'eccezione, dolendosi del fatto che,
per il principio di vicinanza della prova, sarebbe spettato all'istituto di credito dimostrare di non aver superato il limite di finanziabilità e che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante al tempo della pronuncia (inaugurato a far data dalla sentenza Cass. n. 17352/2017), era quello per cui il limite di finanziabilità
fosse elemento essenziale del contratto e che il suo mancato rispetto determinasse la nullità del contratto stesso.
Infine, gli appellanti hanno osservato che sussistevano comunque giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. Al
riguardo, richiamano le stesse Sezioni Unite (n. 33719 del 16.11.2022), evidenziavano che le “divergenze interpretative emerse in seno alla Corte e nella giurisprudenza di merito” in ordine alla nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità, costituivano valida ragione per compensare le spese del giudizio.
6 3) Inefficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione nei confronti dei fideiussori.
Col terzo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti hanno osservato che l'atto di precetto non poteva essere efficace nei loro confronti, in quanto meri fideiussori e non parti dirette del contratto di mutuo. Sul punto, deducono che: “la posizione dei fideiussori, pur intervenienti nel medesimo mutuo, è sostanzialmente diversa da quella del mutuatario. Essi, infatti, garantiscono sì la restituzione delle somme mutuate alle condizioni stabilite nell'atto, ma in forza di un titolo diverso ed autonomo
(il contratto di fideiussione), obbligandosi quindi verso la Banca mutuante in base a tale differente rapporto contrattuale. La efficacia esecutiva attribuita al mutuo, quindi, non può spiegare i suoi effetti nei confronti dei coobbligati, dato che verso di essi non sussistono i presupposti che giustificano la “specialità sopra descritta”, ossia l'eccezionalità della formula esecutiva apposta su di un atto stragiudiziale.
4) Circa la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata operata la compensazione delle spese di giudizio. Come già anticipato nel secondo motivo, gli stessi ritengono che le “divergenze interpretative” in ordine alla lettura della giurisprudenza in ordine al limite di finanziabilità emerse sia in sede di legittimità che di merito, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a compensare le spese.
Si è costituita nel giudizio d'appello la nella sua qualità di procuratrice CP_1
speciale di Preliminarmente, ha eccepito in rito l'inammissibilità CP_3 CP_3
dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c.: secondo la stessa, gli opponenti/appellanti avrebbero riproposto le medesime argomentazioni fatte valere nell'atto di opposizione, senza individuare i capi della sentenza che si assumevano errati, né fornire una ricostruzione alternativa in diritto.
Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, concludendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
7 Nel dettaglio, l'odierna appellata ha contestato nuovamente l'ampliamento del thema decidendum operato già in primo grado dagli appellanti, volto ad introdurre la questione sulla nullità del titolo esecutivo per mancata traditio e la doglianza sulla superabilità del limite di finanziabilità del mutuo (oggi riproposte nell'appello). Nel
merito, l'appellata ha evidenziato che comunque il mutuo si era correttamente perfezionato, poiché vi era stata l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e la conseguente acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario, anche se poi la somma era stata versata dalla su deposito cauzionale infruttifero. CP_5
Circa l'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità, l'odierna appellata ne ha censurato l'infondatezza, argomentando che il limite indicato dall'art. 38 TUB dovesse considerarsi quale elemento specificativo del contratto e non elemento essenziale, con la conseguenza che non poteva invocarsi la nullità per violazione di norma imperativa.
Circa il terzo motivo di appello, l'appellata deduce infine che il fatto che gli opponenti
(attuali appellanti) hanno sottoscritto il contratto di mutuo in qualità di fideiussori
(garanti personali del corretto adempimento della restituzione della somma mutuata), consentiva di ritenere che il titolo fosse efficace anche nei loro confronti (del resto,
l'obbligo di pagamento risultava ben precisato nel suo ammontare e riferibile ad un credito certo, liquido ed esigibile).
All'udienza del 17/06/2025, la Corte si è riservata di pronunciare la sentenza ai sensi dell'a. 281 sexies cpc.
***
Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile;
le argomentazioni spese in diritto dagli appellanti, sia pur in parte coincidenti con quelle promosse nel primo giudizio, consentono infatti di individuare i capi della sentenza di primo grado che si intendono impugnati.
L'appello è comunque infondato nel merito.
Con il primo motivo, parte appellante ha dedotto in sostanza che la somma mutuata non sarebbe stata trasferita al mutuatario al momento della sottoscrizione del
8 contratto di mutuo e che dunque tale contratto, pur se redatto nella forma pubblica, non varrebbe quale titolo esecutivo idoneo ex a. 474 co. 2, n. 3 cpc. Secondo la prospettazione dell'appellante, in particolare, la banca non avrebbe né consegnato materialmente il denaro al mutuatario (traditio), né trasferito la disponibilità giuridica della somma, ma concesso un “mero mandato di pagamento” ed avrebbe, subito dopo la consegna del mandato stesso, riottenuto la suddetta somma, sotto forma di deposito cauzionale infruttifero.
Le censure sollevate sono infondate. Devono condividersi, infatti, le argomentazioni spese dal primo giudice, che trovano oramai conforto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi in materia (da ultimo consacrato con la sentenza delle Sez. unite n. 5968/2025). Il Tribunale ha correttamente evidenziato che, nella fattispecie concreta, vi è stata un'immediata messa a disposizione della somma mutuata, ancorché attraverso una fictio giuridica. All'a. 1, co. 2 del contratto di mutuo si legge: “la banca consegna al mutuatario un mandato emesso sulle casse della banca mutuante stessa recante l'ordine di versare al mutuatario la somma di €
80.000,00 e il mutuatario dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”. Tant'è che, all'a. 3 del contratto, il mutuatario assume in modo univoco ed espresso l'obbligo di restituzione delle somme mutuate (cfr. art. 3, co. 2 “la parte mutuataria si obbliga per sé, per i suoi successori in via solidale ed indivisibilmente fra tutti, e per gli aventi causa, a rimborsare la somma mutuata entro 20 anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili…”). È vero che la somma mutuata è stata subito dopo immobilizzata mediante costituzione del deposito cauzionale, posto a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico del medesimo mutuatario (così, all'a. 2 del contratto si legge: “la banca ed il mutuatario danno atto che il mutuatario riconsegna alla banca la somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del medesimo mutuatario dal presente contratto e relativi allegati”), ma ciò non vale ad escludere la datio rei già realizzatasi. Sul punto, possono richiamarsi le Sez. unite sopracitate, relative proprio
9 al contratto di mutuo con contestuale costituzione di deposito cauzionale irregolare:
“il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Alla decisione impugnata, il Tribunale è giunto sulla base della dirimente considerazione per cui il denaro si è sempre più dematerializzato nell'attuale contesto socio-economico, ragione per cui la giurisprudenza ha oramai equiparato la materiale traditio, alla costituzione di un autonomo titolo di disponibilità della somma mutuata a favore del mutuante. Ancora, il Tribunale ha evidenziato oculatamente che proprio la costituzione del deposito cauzionale infruttifero quale pattuizione successiva al perfezionamento del mutuo, costituisce una riprova dell'acquisita disponibilità
giuridica da parte del mutuatario.
Per tutte le ragioni suddette, il primo motivo dev'essere respinto.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex a. 38 TUB. Preliminarmente può osservarsi che, per quanto attiene alla tempestività dell'eccezione nel giudizio di primo grado, la circostanza relativa alla nullità del contratto, essendo annoverabile tra le eccezioni in senso lato (come tali rilevabili d'ufficio dal giudice), non incorreva in preclusioni temporali. Il motivo è
10 comunque infondato nel merito, atteso che l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non costituisce motivo di nullità del contratto. Anche in ordine a tale profilo si può far riferimento all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, espresso da una recente pronuncia delle Sez. unite (n. 33719/2022) con cui la Corte, ponendo fine ad un contrasto interpretativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. Per tale ragione, anche tale motivo dev'essere rigettato.
Con il terzo motivo di appello, viene ribadita l'assunta inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'atto rogato dal notaio nei confronti dei signori e Gli Pt_2 Parte_1
stessi rimarcano che, non essendo “parti dirette” del contratto di mutuo ma meri fideiussori, la formula esecutiva attribuita dal notaio all'atto non poteva valere nei loro confronti, essendo efficace solo nei confronti del debitore principale/mutuatario.
Anche tale motivo di censura non persuade e deve pertanto essere respinto. A
sostegno, come rilevato dal primo giudice, si deve ribadire che e sono Parte_1 Pt_2
in realtà parti formali e sostanziali del contratto de qua, redatto in forma pubblica. Gli stessi, infatti, si sono impegnati a garantire l'adempimento del debito contestualmente alla conclusione del mutuo ed hanno quindi personalmente sottoscritto il suddetto
11 atto pubblico. Ancora, il fatto che abbiano assunto la qualità “fideiussori” e non quella di “mutuatari” non cambia la circostanza per gli stessi hanno assunto l'obbligo,
mediante atto pubblico rogato, di restituire la somma mutuata e dunque il credito fondiario, nei confronti della banca. Tanto basta a ritenere infondate le doglianze di parte appellante, che mira a sostenere che il credito avesse natura diversa, per via del fatto che gli stessi rivestivano la posizione di garanti (con ciò escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'a. 41 del TUB).
Con il quarto motivo, infine, gli appellanti si dolgono dell'iniqua liquidazione delle spese di lite. In particolare, gli stessi osservano che il contrasto interpretativo in ordine alla natura della violazione di cui all'a. 38 TUB avrebbe potuto giustificare una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
ciò in qunato, perlomeno sino alla pronuncia di primo grado, l'indirizzo dominante nella giurisprudenza di legittimità propendeva per la nullità del contratto di mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità. Anche quest'ultimo motivo è da rigettare.
Deve infatti osservarsi che, al di là dell'astratta idoneità della violazione della normativa suddetta a determinare la nullità del contratto, il primo giudice ha comunque dato conto del fatto che le parti non avevano fornito un'adeguata prova del superamento del limite.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello dev'essere pertanto integralmente respinto.
Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi essendo il valore della causa prossimo al limite minimo della scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
12 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
nei confronti di QUALE MANDATARIA DI , CP_6 Controparte_3
avverso la sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n.
115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze 17.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'IO BE AR
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa BE MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel.
All'udienza del 17/06/2025, all'esito della discussione delle parti e della Camera di
Consiglio, ha pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
-S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 03/04/2023 avverso la sentenza n. 1288/2022 del Tribunale di PISA (R.G. 640/2021) pronunciata in data 27/10/2022 promossa da:
e rappresentati, difesi e domiciliati presso e nello Parte_1 Parte_2 studio dell'Avv. Michele Susini del Foro di Pisa (PI) come da mandato allegato
- appellanti-
, già nella sua qualità di procuratore di CP_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante e in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Roberto Campanella, rappresentata difesa e domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Gronchi del Foro di Pisa, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per e Parte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza ed Parte_2 eccezione rigettata, in tesi in accoglimento del proposto gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto d'appello, la mancanza del diritto della società a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei fideiubenti Sig.ri e Con Parte_2 Parte_1 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado riformare in ogni caso il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite per i motivi dedotti con il presente atto d'appello. In via istruttoria insiste nelle richieste istruttorie avanzate nella memoria 183 6 comma numero 2, richieste reiterate in sede di precisazione delle conclusioni”. Per Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello di Firenze, ogni contraria richiesta, CP_1 domanda ed eccezione disattesa: 1)IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità ex artt. 342 e 348 c.p.c. dell'appello interposto dai sigg.r avverso la sentenza n. 1288/22 emessa dal Tribunale di Pt_2 Parte_1
Pisa con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) NEL MERITO: A) IN TESI, respingere l'appello proposto da parte dei Sigg.ri e Parte_2 [...] perché infondato, in fatto e in diritto per tutti i motivi espressi nella Parte_1 narrativa del presente atto e, per l'effetto, Voglia confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1288/2022 emessa dal Tribunale di Pisa nella persona del Dott. Stefano Palmaccio in data 27 ottobre 2022 ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 281 - sexies c.p.c.; B) IN SUBORDINE rigettare comunque ogni e qualsiasi domanda avanzata anche in questa sede dai Sigg.r con ogni Parte_2 Parte_1 consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) IN OGNI CASO, con condanna alle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge e spese successive occorrende”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e
617 c.p.c., ritualmente notificato in data 19/02/2021, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa la e per
[...] Controparte_3
essa, la sua mandataria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. ed in via assolutamente preliminare e cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata nei confronti dei
Sigg.r Nel merito accertare e dichiarare , ai sensi Parte_1 Parte_2
e per gli effetti di cui agli art. 615-617 c.p.c. l'inesistenza del diritto del creditore procedente, societ con sede legale in Milano, Via Bettelloni 2 cf Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa la società P.IVA_1
con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, gi , p.iva CP_1 CP_2
2 che agisce nella sua qualità di procuratore , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.ri e per tutti i motivi indicati nella narrativa del Parte_1 Parte_2
presente atto e in ogni caso la nullità e/o l'inesistenza e/o invalidità dell'atto di precetto notificatogli , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c. per tutti i comprovati motivi indicati nella narrativa del presente atto. In ogni caso con il favore di spese e funzioni di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per una migliore comprensione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
In data 01/02/2021 la in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_3
notificava atto di precetto a e con il quale gli veniva Parte_1 Parte_2
intimato di pagare l'importo complessivo di € 79.386,32.
La società precettante premetteva che la pretesa era nata da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27/11/2012 tra la Cassa di Risparmio di San Miniato e la società ai rogiti del notaio dott. (rep. n. 47019, Controparte_4 Persona_1
racc. n. 13046) in cui gli odierni opponenti figuravano quali fideiussori della società.
Deduceva inoltre che il predetto credito era stato ceduto in blocco, insieme ad altri crediti, dalla Cassa di risparmio San Miniato in favore di Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, e deducevano: (i) Parte_1 Parte_2
che il contratto di mutuo da cui traeva origine l'atto di precetto non costituiva titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. nei confronti degli opponenti, poiché il titolo esecutivo si era formato nei confronti del debitore principale, mentre loro erano meri fideiussori
(ii) che la notifica del titolo in forma esecutiva non si era perfezionata nei confronti dei fideiussori in violazione dell'art. 479 c.p.c., non essendo applicabile la disciplina speciale di cui all'a. 41 del TUB che opera per il debitore (iii) che gli interessi applicati violavano le disposizioni in tema di anatocismo e usura.
Si apriva così la fase cautelare del giudizio di opposizione, al fine di esaminare l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti. Con le note scritte del 22/04/2021, gli opponenti estendevano il thema decidendum della causa, deducendo di non aver potuto prendere visione del contratto di mutuo prima della costituzione del creditore
3 procedente poiché meri fideiussori, proponendo, dunque, i seguenti ulteriori motivi di opposizione: (iv) la nullità del titolo esecutivo per difetto di valida quietanza e di traditio della somma data in mutuo al tempo della stipula del contratto, (v) l'inidoneità del mutuo ipotecario condizionato a costituire titolo esecutivo ai fini della esecuzione forzata, (vi) la nullità del contratto di mutuo fondiario condizionato per violazione del limite di finanziabilità, in spregio all'art. 38 TUB.
In data 16/04/2021 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_1
istanza di sospensione della provvisoria esecutività del precetto e contestando tutto quanto esposto da parte opponente, siccome infondato in fatto e in diritto. In particolare, secondo l'opposta: (i) il contratto di mutuo fondiario, redatto sotto forma di atto pubblico, costituiva valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c. 2, n. 3 c.p.c.,
(ii) la deroga in punto di notifica del precetto prevista dall'art. 41 TUB doveva valere non solo nei confronti del debitore garantito, ma anche nei confronti del terzo fideiussore, poiché anch'esso riveste la posizione di soggetto passivo.
Con ordinanza pubblicata in data 28/07/2021, il giudice dell'opposizione rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva termini ex art 183,
c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie, successivamente depositate dalla difesa di entrambe le parti. Infine, in data 27/10/2022, il giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'esito della Camera di Consiglio così disponeva: “(…) rigetta l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa d Parte_1
e condann al pagamento
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% IVA (se dovuta) e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”.
A sostegno della decisione, il Tribunale: (i) respingeva le doglianze inerenti all'inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo nei confronti dei fideiussori, ritenendo che il fatto che il contratto rivestiva la forma dell'atto pubblico e conteneva obblighi di natura pecuniaria, bastava a soddisfare i requisiti di cui all'a.
4 474, co. 2, n. 3 cpc, (ii) riteneva applicabile la deroga in punto di notifica di cui all'a.
41 TUB al fideiussore e pertanto respingeva le doglianze inerenti all'omessa notifica del precetto, (iii) respingeva, altresì, il motivo di opposizione inerente all'errato conteggio della somma intimata in pagamento, ritenendo generiche e apodittiche le doglianze di anatocismo e usurarietà degli interessi applicati.
Infine, trattava assieme il (iv) e il (v) motivo di opposizione, respingendo le censure relative alla mancanza della traditio e al difetto della quietanza. A fondamento, aderiva all'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito, tale per cui il contratto di mutuo si ritiene perfezionato anche quando l'importo erogato a finanziamento viene poi versato su un deposito infruttifero vincolato alla banca mutuante, stante il fatto che la costituzione del deposito cauzionale presuppone comunque l'acquisizione della disponibilità delle somme da parte del mutuatario. Da ultimo, il Tribunale riteneva inammissibile il motivo di opposizione n. vi (relativo all'assunta violazione del limite di finanziabilità previsto dall'a. 38 TUB) poiché non proposto nell'atto di citazione,
ma introdotto per la prima volta con le note scritte depositate il 21.04.2021, in vista della trattazione della sospensiva. Ad abundantiam, rilevava che comunque l'eccezione era infondata nel merito, dato che gli opponenti avevano mancato di fornire adeguata prova circa il valore del compendio immobiliare costituito in garanzia e l'entità del capitale residuo del finanziamento pregresso. Liquidava dunque le spese di lite a carico degli opponenti, in base al principio della soccombenza.
e (d'ora in poi, anche solo “appellanti”) hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza de qua, per i seguenti motivi.
1) Inidoneità del mutuo condizionato a costituire valido titolo esecutivo.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto il mutuo fondiario condizionato quale titolo esecutivo valido ad innescare un procedimento di esecuzione forzata. Secondo gli appellanti, infatti, il mutuo era un contratto reale e come tale, per il suo perfezionamento, avrebbe necessariamente richiesto la consegna materiale del denaro a favore della parte mutuataria. Ciò non si sarebbe verificato nel
5 caso di specie, in quanto la si era limitata a trasferire un mero mandato di CP_5
pagamento, inidoneo ad assicurare il trasferimento delle somme di denaro in capo al mutuatario. Nel dettaglio, la somma era stata dapprima trasferita al mutuatario ma poi riconsegnata alla Banca mutuante per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso il medesimo istituto di credito, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dello stesso mutuatario. Ciò detto, secondo gli appellanti, tali circostanze escludevano che vi fosse stata effettivamente la traditio della somma mutuata. Per tale ragione, il contratto di mutuo de qua non avrebbe potuto costituire titolo idoneo ex art. 474 c.p.c. ad innescare una procedura esecutiva.
2) Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Col secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto inammissibile l'eccezione relativa alla nullità del mutuo fondiario perché tardiva. Secondo gli stessi, l'eccezione, siccome volta a far valere la nullità del contatto, non incorreva nelle preclusioni temporali di quelle in senso stretto, potendo invece essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio.
Ancora, gli appellanti hanno contestato le argomentazioni svolte ad abundantiam dal primo giudice circa l'infondatezza nel merito dell'eccezione, dolendosi del fatto che,
per il principio di vicinanza della prova, sarebbe spettato all'istituto di credito dimostrare di non aver superato il limite di finanziabilità e che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante al tempo della pronuncia (inaugurato a far data dalla sentenza Cass. n. 17352/2017), era quello per cui il limite di finanziabilità
fosse elemento essenziale del contratto e che il suo mancato rispetto determinasse la nullità del contratto stesso.
Infine, gli appellanti hanno osservato che sussistevano comunque giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. Al
riguardo, richiamano le stesse Sezioni Unite (n. 33719 del 16.11.2022), evidenziavano che le “divergenze interpretative emerse in seno alla Corte e nella giurisprudenza di merito” in ordine alla nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità, costituivano valida ragione per compensare le spese del giudizio.
6 3) Inefficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione nei confronti dei fideiussori.
Col terzo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti hanno osservato che l'atto di precetto non poteva essere efficace nei loro confronti, in quanto meri fideiussori e non parti dirette del contratto di mutuo. Sul punto, deducono che: “la posizione dei fideiussori, pur intervenienti nel medesimo mutuo, è sostanzialmente diversa da quella del mutuatario. Essi, infatti, garantiscono sì la restituzione delle somme mutuate alle condizioni stabilite nell'atto, ma in forza di un titolo diverso ed autonomo
(il contratto di fideiussione), obbligandosi quindi verso la Banca mutuante in base a tale differente rapporto contrattuale. La efficacia esecutiva attribuita al mutuo, quindi, non può spiegare i suoi effetti nei confronti dei coobbligati, dato che verso di essi non sussistono i presupposti che giustificano la “specialità sopra descritta”, ossia l'eccezionalità della formula esecutiva apposta su di un atto stragiudiziale.
4) Circa la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata operata la compensazione delle spese di giudizio. Come già anticipato nel secondo motivo, gli stessi ritengono che le “divergenze interpretative” in ordine alla lettura della giurisprudenza in ordine al limite di finanziabilità emerse sia in sede di legittimità che di merito, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a compensare le spese.
Si è costituita nel giudizio d'appello la nella sua qualità di procuratrice CP_1
speciale di Preliminarmente, ha eccepito in rito l'inammissibilità CP_3 CP_3
dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c.: secondo la stessa, gli opponenti/appellanti avrebbero riproposto le medesime argomentazioni fatte valere nell'atto di opposizione, senza individuare i capi della sentenza che si assumevano errati, né fornire una ricostruzione alternativa in diritto.
Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, concludendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado.
7 Nel dettaglio, l'odierna appellata ha contestato nuovamente l'ampliamento del thema decidendum operato già in primo grado dagli appellanti, volto ad introdurre la questione sulla nullità del titolo esecutivo per mancata traditio e la doglianza sulla superabilità del limite di finanziabilità del mutuo (oggi riproposte nell'appello). Nel
merito, l'appellata ha evidenziato che comunque il mutuo si era correttamente perfezionato, poiché vi era stata l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e la conseguente acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario, anche se poi la somma era stata versata dalla su deposito cauzionale infruttifero. CP_5
Circa l'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità, l'odierna appellata ne ha censurato l'infondatezza, argomentando che il limite indicato dall'art. 38 TUB dovesse considerarsi quale elemento specificativo del contratto e non elemento essenziale, con la conseguenza che non poteva invocarsi la nullità per violazione di norma imperativa.
Circa il terzo motivo di appello, l'appellata deduce infine che il fatto che gli opponenti
(attuali appellanti) hanno sottoscritto il contratto di mutuo in qualità di fideiussori
(garanti personali del corretto adempimento della restituzione della somma mutuata), consentiva di ritenere che il titolo fosse efficace anche nei loro confronti (del resto,
l'obbligo di pagamento risultava ben precisato nel suo ammontare e riferibile ad un credito certo, liquido ed esigibile).
All'udienza del 17/06/2025, la Corte si è riservata di pronunciare la sentenza ai sensi dell'a. 281 sexies cpc.
***
Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile;
le argomentazioni spese in diritto dagli appellanti, sia pur in parte coincidenti con quelle promosse nel primo giudizio, consentono infatti di individuare i capi della sentenza di primo grado che si intendono impugnati.
L'appello è comunque infondato nel merito.
Con il primo motivo, parte appellante ha dedotto in sostanza che la somma mutuata non sarebbe stata trasferita al mutuatario al momento della sottoscrizione del
8 contratto di mutuo e che dunque tale contratto, pur se redatto nella forma pubblica, non varrebbe quale titolo esecutivo idoneo ex a. 474 co. 2, n. 3 cpc. Secondo la prospettazione dell'appellante, in particolare, la banca non avrebbe né consegnato materialmente il denaro al mutuatario (traditio), né trasferito la disponibilità giuridica della somma, ma concesso un “mero mandato di pagamento” ed avrebbe, subito dopo la consegna del mandato stesso, riottenuto la suddetta somma, sotto forma di deposito cauzionale infruttifero.
Le censure sollevate sono infondate. Devono condividersi, infatti, le argomentazioni spese dal primo giudice, che trovano oramai conforto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi in materia (da ultimo consacrato con la sentenza delle Sez. unite n. 5968/2025). Il Tribunale ha correttamente evidenziato che, nella fattispecie concreta, vi è stata un'immediata messa a disposizione della somma mutuata, ancorché attraverso una fictio giuridica. All'a. 1, co. 2 del contratto di mutuo si legge: “la banca consegna al mutuatario un mandato emesso sulle casse della banca mutuante stessa recante l'ordine di versare al mutuatario la somma di €
80.000,00 e il mutuatario dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”. Tant'è che, all'a. 3 del contratto, il mutuatario assume in modo univoco ed espresso l'obbligo di restituzione delle somme mutuate (cfr. art. 3, co. 2 “la parte mutuataria si obbliga per sé, per i suoi successori in via solidale ed indivisibilmente fra tutti, e per gli aventi causa, a rimborsare la somma mutuata entro 20 anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili…”). È vero che la somma mutuata è stata subito dopo immobilizzata mediante costituzione del deposito cauzionale, posto a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico del medesimo mutuatario (così, all'a. 2 del contratto si legge: “la banca ed il mutuatario danno atto che il mutuatario riconsegna alla banca la somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del medesimo mutuatario dal presente contratto e relativi allegati”), ma ciò non vale ad escludere la datio rei già realizzatasi. Sul punto, possono richiamarsi le Sez. unite sopracitate, relative proprio
9 al contratto di mutuo con contestuale costituzione di deposito cauzionale irregolare:
“il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Alla decisione impugnata, il Tribunale è giunto sulla base della dirimente considerazione per cui il denaro si è sempre più dematerializzato nell'attuale contesto socio-economico, ragione per cui la giurisprudenza ha oramai equiparato la materiale traditio, alla costituzione di un autonomo titolo di disponibilità della somma mutuata a favore del mutuante. Ancora, il Tribunale ha evidenziato oculatamente che proprio la costituzione del deposito cauzionale infruttifero quale pattuizione successiva al perfezionamento del mutuo, costituisce una riprova dell'acquisita disponibilità
giuridica da parte del mutuatario.
Per tutte le ragioni suddette, il primo motivo dev'essere respinto.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex a. 38 TUB. Preliminarmente può osservarsi che, per quanto attiene alla tempestività dell'eccezione nel giudizio di primo grado, la circostanza relativa alla nullità del contratto, essendo annoverabile tra le eccezioni in senso lato (come tali rilevabili d'ufficio dal giudice), non incorreva in preclusioni temporali. Il motivo è
10 comunque infondato nel merito, atteso che l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non costituisce motivo di nullità del contratto. Anche in ordine a tale profilo si può far riferimento all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, espresso da una recente pronuncia delle Sez. unite (n. 33719/2022) con cui la Corte, ponendo fine ad un contrasto interpretativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. Per tale ragione, anche tale motivo dev'essere rigettato.
Con il terzo motivo di appello, viene ribadita l'assunta inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'atto rogato dal notaio nei confronti dei signori e Gli Pt_2 Parte_1
stessi rimarcano che, non essendo “parti dirette” del contratto di mutuo ma meri fideiussori, la formula esecutiva attribuita dal notaio all'atto non poteva valere nei loro confronti, essendo efficace solo nei confronti del debitore principale/mutuatario.
Anche tale motivo di censura non persuade e deve pertanto essere respinto. A
sostegno, come rilevato dal primo giudice, si deve ribadire che e sono Parte_1 Pt_2
in realtà parti formali e sostanziali del contratto de qua, redatto in forma pubblica. Gli stessi, infatti, si sono impegnati a garantire l'adempimento del debito contestualmente alla conclusione del mutuo ed hanno quindi personalmente sottoscritto il suddetto
11 atto pubblico. Ancora, il fatto che abbiano assunto la qualità “fideiussori” e non quella di “mutuatari” non cambia la circostanza per gli stessi hanno assunto l'obbligo,
mediante atto pubblico rogato, di restituire la somma mutuata e dunque il credito fondiario, nei confronti della banca. Tanto basta a ritenere infondate le doglianze di parte appellante, che mira a sostenere che il credito avesse natura diversa, per via del fatto che gli stessi rivestivano la posizione di garanti (con ciò escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'a. 41 del TUB).
Con il quarto motivo, infine, gli appellanti si dolgono dell'iniqua liquidazione delle spese di lite. In particolare, gli stessi osservano che il contrasto interpretativo in ordine alla natura della violazione di cui all'a. 38 TUB avrebbe potuto giustificare una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
ciò in qunato, perlomeno sino alla pronuncia di primo grado, l'indirizzo dominante nella giurisprudenza di legittimità propendeva per la nullità del contratto di mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità. Anche quest'ultimo motivo è da rigettare.
Deve infatti osservarsi che, al di là dell'astratta idoneità della violazione della normativa suddetta a determinare la nullità del contratto, il primo giudice ha comunque dato conto del fatto che le parti non avevano fornito un'adeguata prova del superamento del limite.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello dev'essere pertanto integralmente respinto.
Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi essendo il valore della causa prossimo al limite minimo della scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
–
12 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
nei confronti di QUALE MANDATARIA DI , CP_6 Controparte_3
avverso la sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n.
115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze 17.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'IO BE AR
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