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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1628/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1628/2020
R.G. e vertente
T R A
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. G. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Curigliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Locorotondo, Via Cisternino n.96,
OPPONENTI
CONTRO Cont Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FA SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via Calefati n. 330,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.7.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27.12.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 7 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 19.12.2019, con il quale la gli aveva intimato il pagamento della somma di € 48.282,18, oltre interessi e Controparte_1 spese legali a titolo di versamento delle rate scadute del contratto di mutuo fondiario di € 40.000,00, rogato per atto pubblico del Notaio dell'1.10.2013, in favore della la Persona_1 [...]
in persona titolare e per il quale Controparte_3 Parte_1 Pt_2
e (di cui era erede) avevano prestato fideiussione ed ipoteca.
[...] Parte_4 Parte_3
Rappresentavano che il mutuo di cui all'atto di precetto era stato concluso per far fronte ad una situazione debitoria della già titolare presso la medesima banca di un rapporto Parte_5 di conto corrente bancario e di mutuo ipotecario precedente, e la banca aveva esercitato una forma di coazione psicologica sulla parte mutuataria;
che il rapporto era stato contraddistinto da usurarietà dei tassi di interesse ed indeterminatezza del piano di ammortamento;
contestavano l'usuararietà anche rispetto al contratto di mutuo del 23.4.2009 e di conto corrente bancario conclusi in precedenza tra la e la banca opposta. Parte_5
Sostenevano, quanto alla posizione dei fideiussori, la nullità della fideiussione omnibus in quanto redatta secondo il modello ABI e contenente, per l'effetto, clausole illegittime;
assumevano l'illegittimità del mutuo di cui all'atto di precetto, in quanto mancante della effettiva traditio della somma mutuata, essendo destinata a ripianare esposizioni debitorie pregresse;
censuravano la condotta tenuta dalla banca che aveva operato un il recesso immediato concedendo un termine di rientro praticamente inesistente, così violando le disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre alla illegittima segnalazione al CRIF che aveva determinato un danno suscettibile di ristoro ex art. 2059
c.c.
Eccepivano la nullità dell'atto di precetto in quanto mancante della specificazione delle modalità di determinazione del saggio dei pretesi interessi e poiché intimato in assenza di un titolo esecutivo;
che, in particolare, a il titolo non era stato notificato. Parte_3
Svolgevano contestazioni anche in ordine al rapporto di conto corrente rappresentando che le clausole, pur se specificatamente approvate dal correntista, erano state pattuite in assenza delle formalità previste dalla legge ovvero della doppia sottoscrizione ed in violazione di quanto disposto dall'art. 33 e del codice del consumo nonché la nullità della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto.
Concludevano chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto per le ragioni indicate;
di accertare e dichiarare la nullità e/ annullabilità dei contratti di mutuo indicati ex art. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti e per l'effetto condannare la banca pagina 2 di 7 opposta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, pari a € 10.000,00 o alla somma minore e maggiore risultante in corso di causa;
di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della scrittura privata dell'1.10.2013; di accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni di interesse anatocistico, dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni e delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, previa verifica dei pagamenti, ordinare la restituzione della somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità del contratto di apertura di conto corrente mediante affidamento con scopertura del conto corrente ordinario, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi c.d. a giorni – valuta dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
di accertare la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento e dichiarare ai sensi dell'art. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con eliminazione dell'anatocismo; di accertare e dichiarare, per l'effetto, sull'eccezione di compensazione l'esatto dare - avere tra le parti;
di determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
di accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa delle resistente banca, in relazione all'indicato rapporto di apertura di credito, per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto della legge 7 marzo 1996 n.108 perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con l'effetto ai sensi dell'art. 1339 e art. 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
11.3.2020 spiegando come l'atto di precetto si fondasse sul contratto di mutuo dell'1.10.2013 e che, pertanto, alcun rilievo o collegamento avrebbero potuto assumere le censure svolte rispetto al mutuo ipotecario acceso nel 2009 e al contratto di conto corrente del 2008; specificava, rispetto al rapporto di conto corrente, come si trattasse di contratto concluso successivamente alla delibera CICR del 2000, con esclusione di ogni problematica inerente le questioni anatocistiche e che, in relazione a tale contratto, non era stata allegata idonea documentazione contrattuale inerente il contratto di conto corrente né tantomeno tutti i relativi estratti conto;
rimarcava come il contratto di mutuo del 2009, estraneo alla richiesta avanzata con l'atto di precetto, fosse stato oggetto di rinegoziazione, con conseguente rinuncia ad ogni contestazione relativa al rapporto. pagina 3 di 7 Rilevava come tutti i contratti citati dalla parte opponente fossero esenti dalle censure mosse, come comprovato dalla relazione peritale depositata;
rimarcava come il mutuo di cui all'atto di precetto costituisse valido titolo esecutivo essendo intervenuto il materiale trasferimento delle somme mutuate.
Spiegava come alcun ingresso potessero trovare le contestazioni relative al contratto di fideiussione atteso che nessuno degli opponenti aveva prestato fideiussione trattandosi, in relazione alla posizione di e di (quale erede di ), di terzi datori di ipoteca;
che Parte_2 Parte_3 Parte_4 risultava legittima la segnalazione operata alla RA SC (peraltro successiva ad altra segnalazione eseguita da altra banca nell'aprile 2017) in ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria svolta.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, in via subordinata chiedendo di condannare gli opponenti al pagamento della medesima somma portata dal precetto, ovvero della maggiore o minore somma dovuta, in ogni caso con maggiorazione di interessi e con accertamento e dichiarazione di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta ex adverso in riferimento ad ogni singola operazione di versamento risultante. Con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto e ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
3.7.2025, veniva riservata in decisione.
L'opposizione è infondata e va per l'effetto respinta, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve essere preliminarmente respinta ogni censura afferente all'invalidità dell'atto di precetto.
Invero in detto atto è chiaramente indicato il titolo esecutivo e le voci di cui è stato richiesto il pagamento conformemente al titolo, con specifica indicazione anche degli interessi.
Il precetto, unitamente al titolo esecutivo, risulta notificato a tutti gli opponenti e, per , Parte_3 ed in relazione alla dedotta mancata notifica del titolo esecutivo, deve osservarsi che in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato, in quanto appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 c.p.c. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione pagina 4 di 7 intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale
(in questo senso, Cass. 11191/22)
Quanto al titolo esecutivo, costituito dal mutuo fondiario dell'1.10.2013, deve rilevarsi come risulti infondata ogni eccezione in ordine alla sua idoneità a costituire valido titolo esecutivo.
Nel contratto di mutuo è specificato che la somma mutuata, pari ad € 40.000,0, sarebbe stata accreditata su conto vincolato infruttifero appositamente acceso presso la banca ed intestato alla parte mutuataria da svincolarsi al momento dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto.
Non vi è alcun riferimento all'erogazione della somma per ripianare debiti pregressi e, in relazione alla costituzione del deposito cauzionale, deve rilevarsi come la Suprema Corte a Sezioni Unite abbia chiarito che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla
(Cass. Sez. U. 5968/25).
Non può quindi sostenersi, in assenza di ogni collegamento tra i vari rapporti, che il mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto sia da valutare in relazione ai precedenti rapporti dai quali – contrariamente alla tesi della parte opponente- risulta del tutto indipendente.
Ne consegue l'inammissibilità delle censure svolte in relazione agli altri rapporti bancari ossia al contratto di conto corrente e al precedente contratto di mutuo che non sono considerati nell'intimazione in contestazione.
Deve del pari escludersi che il contratto di mutuo del 2013 sia viziato non essendo stata liberamente espressa la volontà del mutuatario: la parte opponente, per un verso, fa un generico richiamo alla previsione di cui all'art. 1427 c.c. senza meglio qualificare il presunto vizio e, per altro verso, sostiene che il contratto di mutuo sia frutto di coercizione psicologica senza offrire a supporto alcun elemento probatorio.
Venendo alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo oggetto del precetto, deve escludersi che possa farsi riferimento alla cosiddetta usura sopravvenuta alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte ed in base al quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in pagina 5 di 7 base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. S.U. 24675/17).
E, nel calcolo del tasso di interesse, va esclusa l'aggiunta di spese solo eventuali, quale il costo per l'estinzione anticipata del rapporto.
Non è peraltro condivisibile il calcolo del TAEGM in caso di mancato pagamento della rata (con maggiorazione di un costo di € 5,00 a titolo di sollecito pagamento rata) senza l'applicazione della formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la singola rata, così come riportata nella perizia della parte opposta.
Peraltro il calcolo relativo al tasso di mora non risulta conforme alle indicazioni di cui alla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite ed in base al quale la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Va aggiunto che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. S.U. 19597/20).
Stante l'accertata legittimità delle condizioni contrattuali applicate e l'esistenza di un debito, non può trovare spazio la domanda, formulata dagli opponenti, diretta a ottenere il risarcimento del danno pagina 6 di 7 patito per violazione delle regole di buona fede e correttezza nonché per la presunta segnalazione abusiva alla RA SC.
Per quanto attiene, infine, alle censure svolte in relazione alla fideiussione, deve rilevarsi come nessuno degli opponenti abbia prestato detta garanzia personale (trattandosi di terzi datori d'ipoteca), con l'effetto che deve rilevarsi un difetto di interesse in relazione a tale profilo.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Non può essere accolta la domanda della banca opposta diretta alla liquidazione del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che le difese della parte opponente, pur rivelatesi infondate all'esito del giudizio, non configurano l'abuso dello strumento processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da Parte_1
, e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
Cont per “Capogruppo del Gruppo Bancario , in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Bari, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1628/2020
R.G. e vertente
T R A
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. G. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Curigliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Locorotondo, Via Cisternino n.96,
OPPONENTI
CONTRO Cont Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FA SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via Calefati n. 330,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.7.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27.12.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 7 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 19.12.2019, con il quale la gli aveva intimato il pagamento della somma di € 48.282,18, oltre interessi e Controparte_1 spese legali a titolo di versamento delle rate scadute del contratto di mutuo fondiario di € 40.000,00, rogato per atto pubblico del Notaio dell'1.10.2013, in favore della la Persona_1 [...]
in persona titolare e per il quale Controparte_3 Parte_1 Pt_2
e (di cui era erede) avevano prestato fideiussione ed ipoteca.
[...] Parte_4 Parte_3
Rappresentavano che il mutuo di cui all'atto di precetto era stato concluso per far fronte ad una situazione debitoria della già titolare presso la medesima banca di un rapporto Parte_5 di conto corrente bancario e di mutuo ipotecario precedente, e la banca aveva esercitato una forma di coazione psicologica sulla parte mutuataria;
che il rapporto era stato contraddistinto da usurarietà dei tassi di interesse ed indeterminatezza del piano di ammortamento;
contestavano l'usuararietà anche rispetto al contratto di mutuo del 23.4.2009 e di conto corrente bancario conclusi in precedenza tra la e la banca opposta. Parte_5
Sostenevano, quanto alla posizione dei fideiussori, la nullità della fideiussione omnibus in quanto redatta secondo il modello ABI e contenente, per l'effetto, clausole illegittime;
assumevano l'illegittimità del mutuo di cui all'atto di precetto, in quanto mancante della effettiva traditio della somma mutuata, essendo destinata a ripianare esposizioni debitorie pregresse;
censuravano la condotta tenuta dalla banca che aveva operato un il recesso immediato concedendo un termine di rientro praticamente inesistente, così violando le disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre alla illegittima segnalazione al CRIF che aveva determinato un danno suscettibile di ristoro ex art. 2059
c.c.
Eccepivano la nullità dell'atto di precetto in quanto mancante della specificazione delle modalità di determinazione del saggio dei pretesi interessi e poiché intimato in assenza di un titolo esecutivo;
che, in particolare, a il titolo non era stato notificato. Parte_3
Svolgevano contestazioni anche in ordine al rapporto di conto corrente rappresentando che le clausole, pur se specificatamente approvate dal correntista, erano state pattuite in assenza delle formalità previste dalla legge ovvero della doppia sottoscrizione ed in violazione di quanto disposto dall'art. 33 e del codice del consumo nonché la nullità della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto.
Concludevano chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto per le ragioni indicate;
di accertare e dichiarare la nullità e/ annullabilità dei contratti di mutuo indicati ex art. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti e per l'effetto condannare la banca pagina 2 di 7 opposta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, pari a € 10.000,00 o alla somma minore e maggiore risultante in corso di causa;
di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della scrittura privata dell'1.10.2013; di accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni di interesse anatocistico, dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni e delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, previa verifica dei pagamenti, ordinare la restituzione della somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità del contratto di apertura di conto corrente mediante affidamento con scopertura del conto corrente ordinario, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi c.d. a giorni – valuta dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
di accertare la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento e dichiarare ai sensi dell'art. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con eliminazione dell'anatocismo; di accertare e dichiarare, per l'effetto, sull'eccezione di compensazione l'esatto dare - avere tra le parti;
di determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
di accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa delle resistente banca, in relazione all'indicato rapporto di apertura di credito, per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto della legge 7 marzo 1996 n.108 perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con l'effetto ai sensi dell'art. 1339 e art. 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
11.3.2020 spiegando come l'atto di precetto si fondasse sul contratto di mutuo dell'1.10.2013 e che, pertanto, alcun rilievo o collegamento avrebbero potuto assumere le censure svolte rispetto al mutuo ipotecario acceso nel 2009 e al contratto di conto corrente del 2008; specificava, rispetto al rapporto di conto corrente, come si trattasse di contratto concluso successivamente alla delibera CICR del 2000, con esclusione di ogni problematica inerente le questioni anatocistiche e che, in relazione a tale contratto, non era stata allegata idonea documentazione contrattuale inerente il contratto di conto corrente né tantomeno tutti i relativi estratti conto;
rimarcava come il contratto di mutuo del 2009, estraneo alla richiesta avanzata con l'atto di precetto, fosse stato oggetto di rinegoziazione, con conseguente rinuncia ad ogni contestazione relativa al rapporto. pagina 3 di 7 Rilevava come tutti i contratti citati dalla parte opponente fossero esenti dalle censure mosse, come comprovato dalla relazione peritale depositata;
rimarcava come il mutuo di cui all'atto di precetto costituisse valido titolo esecutivo essendo intervenuto il materiale trasferimento delle somme mutuate.
Spiegava come alcun ingresso potessero trovare le contestazioni relative al contratto di fideiussione atteso che nessuno degli opponenti aveva prestato fideiussione trattandosi, in relazione alla posizione di e di (quale erede di ), di terzi datori di ipoteca;
che Parte_2 Parte_3 Parte_4 risultava legittima la segnalazione operata alla RA SC (peraltro successiva ad altra segnalazione eseguita da altra banca nell'aprile 2017) in ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria svolta.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, in via subordinata chiedendo di condannare gli opponenti al pagamento della medesima somma portata dal precetto, ovvero della maggiore o minore somma dovuta, in ogni caso con maggiorazione di interessi e con accertamento e dichiarazione di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta ex adverso in riferimento ad ogni singola operazione di versamento risultante. Con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto e ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
3.7.2025, veniva riservata in decisione.
L'opposizione è infondata e va per l'effetto respinta, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve essere preliminarmente respinta ogni censura afferente all'invalidità dell'atto di precetto.
Invero in detto atto è chiaramente indicato il titolo esecutivo e le voci di cui è stato richiesto il pagamento conformemente al titolo, con specifica indicazione anche degli interessi.
Il precetto, unitamente al titolo esecutivo, risulta notificato a tutti gli opponenti e, per , Parte_3 ed in relazione alla dedotta mancata notifica del titolo esecutivo, deve osservarsi che in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato, in quanto appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 c.p.c. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione pagina 4 di 7 intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale
(in questo senso, Cass. 11191/22)
Quanto al titolo esecutivo, costituito dal mutuo fondiario dell'1.10.2013, deve rilevarsi come risulti infondata ogni eccezione in ordine alla sua idoneità a costituire valido titolo esecutivo.
Nel contratto di mutuo è specificato che la somma mutuata, pari ad € 40.000,0, sarebbe stata accreditata su conto vincolato infruttifero appositamente acceso presso la banca ed intestato alla parte mutuataria da svincolarsi al momento dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto.
Non vi è alcun riferimento all'erogazione della somma per ripianare debiti pregressi e, in relazione alla costituzione del deposito cauzionale, deve rilevarsi come la Suprema Corte a Sezioni Unite abbia chiarito che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla
(Cass. Sez. U. 5968/25).
Non può quindi sostenersi, in assenza di ogni collegamento tra i vari rapporti, che il mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto sia da valutare in relazione ai precedenti rapporti dai quali – contrariamente alla tesi della parte opponente- risulta del tutto indipendente.
Ne consegue l'inammissibilità delle censure svolte in relazione agli altri rapporti bancari ossia al contratto di conto corrente e al precedente contratto di mutuo che non sono considerati nell'intimazione in contestazione.
Deve del pari escludersi che il contratto di mutuo del 2013 sia viziato non essendo stata liberamente espressa la volontà del mutuatario: la parte opponente, per un verso, fa un generico richiamo alla previsione di cui all'art. 1427 c.c. senza meglio qualificare il presunto vizio e, per altro verso, sostiene che il contratto di mutuo sia frutto di coercizione psicologica senza offrire a supporto alcun elemento probatorio.
Venendo alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo oggetto del precetto, deve escludersi che possa farsi riferimento alla cosiddetta usura sopravvenuta alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte ed in base al quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in pagina 5 di 7 base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. S.U. 24675/17).
E, nel calcolo del tasso di interesse, va esclusa l'aggiunta di spese solo eventuali, quale il costo per l'estinzione anticipata del rapporto.
Non è peraltro condivisibile il calcolo del TAEGM in caso di mancato pagamento della rata (con maggiorazione di un costo di € 5,00 a titolo di sollecito pagamento rata) senza l'applicazione della formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la singola rata, così come riportata nella perizia della parte opposta.
Peraltro il calcolo relativo al tasso di mora non risulta conforme alle indicazioni di cui alla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite ed in base al quale la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Va aggiunto che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. S.U. 19597/20).
Stante l'accertata legittimità delle condizioni contrattuali applicate e l'esistenza di un debito, non può trovare spazio la domanda, formulata dagli opponenti, diretta a ottenere il risarcimento del danno pagina 6 di 7 patito per violazione delle regole di buona fede e correttezza nonché per la presunta segnalazione abusiva alla RA SC.
Per quanto attiene, infine, alle censure svolte in relazione alla fideiussione, deve rilevarsi come nessuno degli opponenti abbia prestato detta garanzia personale (trattandosi di terzi datori d'ipoteca), con l'effetto che deve rilevarsi un difetto di interesse in relazione a tale profilo.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Non può essere accolta la domanda della banca opposta diretta alla liquidazione del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che le difese della parte opponente, pur rivelatesi infondate all'esito del giudizio, non configurano l'abuso dello strumento processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da Parte_1
, e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
Cont per “Capogruppo del Gruppo Bancario , in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Bari, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
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