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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1128 /2025 RG avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mondola, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mondola, giusta procura in atti C.F._2
-ricorrenti-
nonché
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e Parte_3 C.F._4
difesi dall'avv. Anna Mondola, giusta procura in atti
- intervenienti volontari -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 17.06.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo. RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato in data 02.05.2025, i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in MA AN (NA) il 29.10.2001, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di AS Di CI (NA) (n. 27, parte II, serie B, anno 2001), che dalla loro unione sono nati i figli, , nata a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni, assumevano che la stessa era Parte_3
fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare, di rinunciare alla comparizione personale e che la causa venisse rimessa sul ruolo, decorsi i termini di legge, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, il sig. si impegna a trasferire la sua residenza presso la di lui madre in Pomigliano d'Arco Parte_2
(Na) alla Via Felice Terracciano, n 150 dove già vive stabilmente da circa due anni.
2. la sig.ra e i suoi figli rimarranno nella casa ubicata nel Comune di AS di CI alla Via Vittorio Pt_1
Emanuele, n 319 di cui la sig. stessa è comproprietaria con la sua famiglia di origine, con assegnazione definitiva;
3. i figli , nata a [...] il [...] CF , e Controparte_1 C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Vittorio Emanuele, n. 319 rinunciano espressamente al contributo al mantenimento nei confronti del padre. I coniugi rinunciano espressamente l'uno verso l'altro al contributo al mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
i debiti contratti dai coniugi durante il matrimonio devono essere pagati da chi li ha contratti, senza pretendere alcunché né dall'altro coniuge, né eventualmente dai figli, né ora né per il futuro;
i figli CP_1
nata a [...] il [...] CF e
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...] rinunciano espressamente al contributo al mantenimento nei confronti del padre.”
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra, e che i figli, attualmente maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, hanno rinunciato espressamente al contributo al mantenimento da parte del padre. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e , nato
[...] C.F._1 Parte_2
a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 26.12.1972 (C.F. ) che hanno C.F._2
contratto matrimonio concordatario in MA AN (NA) il 29.10.2001, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di AS Di CI (NA) (n. 27, parte II, serie B, anno
2001);
2) assegna la casa coniugale sita in AS di CI (NA) alla via Vittorio Emanuele n. 319 alla sig.ra che vi abita con figli maggiorenni e non economicamente Parte_1
autosufficienti;
3) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
6) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 17.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca