Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1906/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
La (p. iva Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Di Piano, domiciliata presso lo studio P.IVA_1
del difensore in Montoro( AV), Via Romei 3,
-attrice -opponente -
CONTRO
(p iva ) con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Sarzana, Via Paterno 20, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Zanardi, domiciliata presso lo studio del difensore in Sarzana, Piazza Garibaldi 27,
-convenuto -
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice – opponente Parte_1
, come in memoria ex art 183 comma 6 n. 1 cpc:
[...]
1
accogliere la presente opposizione, ed alla luce di tutti i motivi innanzi esposti revocare e/o
annullare il Decreto Ingiuntivo n. 414-2021 R.G. 866-2021 emesso dal Tribunale di La Spezia,
notificato via pec in data 15.07.2021, siccome nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo per
nullità per avvenuto pagamento della somma ingiunta, e per mancata prova della titolarità del
credito e per illegittimità dello stesso.
2) In via riconvenzionale, accogliere la domanda proposta dalla Parte_2
riconoscendo quale dovuto alla stessa dalla
[...] [...]
l'importo complessivo di euro 15.498,82, Parte_3
riportato dalle fatture di intermediazione emesse dalla Regina Broker, integralmente Pt_1
pagate dalla odierna opponente al fine di ottenere la copertura delle polizze emesse, ma
illegittimamente richieste in quanto il compenso di intermediazione era già incluso nel premio
delle polizze emesse. CP_2
3) Il tutto con vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario, con
sentenza munita di clausola come per legge.
*Per la convenuta opposta , Controparte_1
come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc:
“1) in via preliminare, disporre l'acquisizione al presente Giudizio di merito del fascicolo
d'ufficio del procedimento monitorio assunto al nr. 866/2021 di RG, nonché del fascicolo
documentale di parte ricorrente;
2) respingere l'avversa opposizione al decreto ingiuntivo telematico nr. 414/2021, perché
infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo in questione;
3) respingere la domanda riconvenzionale avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e
comunque non provata;
2 4) condannare, in ogni caso e nel merito “ Parte_2
a corrispondere a “ ”, per i titoli e le ragioni di Controparte_1
cui alla presente comparsa di costituzione ed all'atto introduttivo del Giudizio, la somma di
euro 26.700,85, oltre interessi ai sensi del Dlgs nr. 231 del 2002 e ss. ii. e mm. dal
28.04.2021e fino al giorno di avvenuto soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma,
come risultante dalla espletanda istruttoria, sempre maggiorata degli interessi ai sensi del
Dlgs nr. 231 del 2002 e ss. ii. e mm. dal 28.04.2021 e fino al giorno di avvenuto pagamento;
5) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione depositato in data 30.09.2021 la società
[...]
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_2
n. 414-2021 R.G. 866-2021, emesso dal Tribunale di La Spezia su richiesta della società
. con il quale era stato ingiunto Controparte_1 CP_1
il pagamento della somma di € 26.700,85, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione parte attrice esponeva le seguenti motivazioni.
1.Nullità, infondatezza ed illegittimità del decreto ingiuntivo per avvenuto pagamento
L'opponente contesta il decreto ingiuntivo in quanto la somma richiesta risulterebbe già
versata o comunque non dovuta nella misura pretesa.
Nello specifico:
- € 11.155,35 relativi all'intermediazione e ai premi di polizze assicurative e CP_3
risultano integralmente pagati alla con documentazione CP_2 Controparte_1
comprovante i bonifici effettuati (all.ti 2, 3 e 4) ;
- € 15.545,50, richiesti per polizze e franchigie connesse, risultano parzialmente CP_4
pagati per € 15.190,52, con un saldo effettivamente dovuto di soli € 354,98 (all. 5 );
3 La richiesta della parte opposta si fonderebbe, pertanto, su importi già corrisposti e, di conseguenza, risulterebbe illegittima.
2.Nullità e infondatezza del decreto ingiuntivo per mancata prova della titolarità del credito vantato.
La parte opposta ha richiesto il pagamento non solo delle polizze ma anche dei CP_4
premi relativi a polizze e , gestite dal Broker La Regina, con cui CP_3 CP_2
l'opponente non avrebbe mai avuto rapporti diretti.
La prova della titolarità del credito si basa su una semplice dichiarazione del Broker La
Regina, priva di data e non supportata da documentazione idonea.
Parte opponente rileva che ai sensi dell'art. 1260 c.c., un credito può essere ceduto senza il consenso del debitore, ma ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore solo se accettata o notificata. Nel caso di specie, la cessione del credito non sarebbe mai stata né accettata né notificata, rendendola giuridicamente inefficace nei confronti della società opponente. In assenza di prova documentale del credito, la richiesta avanzata in sede monitoria sarebbe priva di fondamento.
3.Nullità e infondatezza del decreto ingiuntivo per illegittimità del credito vantato.
L'opponente non ha mai avuto rapporti diretti con il Broker La Regina, in quanto le polizze e venivano gestite attraverso la e quindi, in qualità di CP_2 CP_3 Controparte_1
agenzia assicurativa, non poteva richiedere compensi per attività di intermediazione già
inclusi nel premio delle polizze.
Per le polizze , l'opponente ha già versato € 9.212,10, ma la parte opposta ha CP_2
richiesto ulteriori € 15.498,82, non dovuti, in quanto l'attività di intermediazione era già incluso nel premio assicurativo.
4 La chiede quindi il Parte_4
riconoscimento dell'indebito pagamento di € 15.498,82, corrisposti alla Controparte_1
per attività di intermediazione non dovuta.
L'opponente conclude chiedendo al Tribunale di La Spezia la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 414-2021 R.G. 866-2021, in quanto infondato, nullo e illegittimo per avvenuto pagamento, mancata prova della titolarità del credito e illegittimità della pretesa creditoria, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna della Società
[...]
alla restituzione della somma di € 15.498,82. CP_1
*Si costituiva la con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.03.2022.
La società opposta contesta integralmente le ragioni dell'opposizione, evidenziando come i pagamenti effettuati dall'opponente non siano idonei a dimostrare l'estinzione del debito sussistendo al contrario l'esposizione debitoria di cui al decreto opposto.
Secondo parte convenuta non ci sarebbe la prova del pagamento poiché i bonifici bancari prodotti dall'opponente non corrisponderebbero agli importi esatti dovuti né alle date di scadenza dei pagamenti.
Nessuno dei bonifici prodotti dimostrerebbe in modo certo che il debito oggetto del decreto ingiuntivo sia stato integralmente saldato e pertanto, non vi sarebbe la prova dell'avvenuto pagamento.
Parte convenuta realizza una ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, rilevando che le parti intrattengono rapporti da diversi anni e che CANTI ASSICURAZIONI SPA ha sempre garantito coperture assicurative per i veicoli dell'opponente, sia con sia Controparte_5
con altre compagnie tramite il Broker La Regina.
Al fine di assicurare la continuità operativa della società di trasporti opponente,
[...]
a anticipato il pagamento dei premi assicurativi. CP_1
5 L'opponente, di contro, ha rimborsato tali anticipazioni in modo frammentario e non sempre puntuale.
A conferma di questi rapporti, la produce in giudizio una scrittura privata Controparte_1
del 12.07.2018 (doc. 17), che regolava le modalità di pagamento.
Parte convenuta rileva che il valore delle polizze stipulate con tra il 2018 Controparte_5
e il 2021 ammonta a € 48.213,00, interamente anticipati da (doc. 18), Controparte_1
mentre le polizze sottoscritte tramite il Broker La Regina ammontano a € 56.263,00 per il periodo 2018 (doc. 19) ed € 38.432,94 per il periodo 2019-2021 (doc. 20).
Di queste somme, l'opponente ha corrisposto solo € 4.058,25, mentre il saldo di € 90.637,69
è stato anticipato da al Broker La Regina (doc. 21). Controparte_1
Dunque, l'opponente non solo non avrebbe pagato l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo,
ma avrebbe un'esposizione debitoria ben più ampia.
Parte convenuta contesta infine la domanda riconvenzionale formulata per ottenere la restituzione di € 15.498,82, ritenuti indebitamente versati per attività di intermediazione,
eccependo che tali somme sono state effettivamente utilizzate per il pagamento delle polizze e l'opponente ha beneficiato delle coperture assicurative senza mai contestarle in fase esecutiva.
Ne consegue che la richiesta di rimborso sarebbe priva di qualsiasi fondamento.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'opposizione, ritenendola priva di fondamento e la conferma del decreto ingiuntivo,
nonché il rigetto della domanda riconvenzionale.
*Alla prima udienza del 17.03.2022 le pari insistevano come in atti, chiedevano concedersi i termini ex art 183 cpc e parte convenuta chiedeva concedersi l'esecutività del decreto opposto.
6 Il Giudice con ordinanza del 25 maggio 2022 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2022, riteneva che l'opposizione svolta da
[...]
, allo stato poteva ritenersi fondata per diversi motivi. Parte_1
Il credito azionato in via monitoria da (€ 26.700,66) si basa su Controparte_1
polizze e franchigie i cui premi erano tati effettivamente anticipati dalla società opposta nei confronti della compagnia assicurativa e del broker La Regina per conto di Controparte_5
. Parte_1
Il Giudice ha ritenuto, che la documentazione fornita dall'opponente era idonea, allo stato degli atti, a dimostrare il pagamento della maggior parte di tale debito, riducendo il presunto credito residuo a soli € 354,98.
Il Giudice ha evidenziato l'esistenza di un accordo del 2018 (cfr. doc. 17 della comparsa di costituzione), in base al quale anticipava i premi per Controparte_1
conto di , la quale li Parte_1
rimborsava senza scadenze fisse in base alla disponibilità economica.
L'opponente ha fornito documentazione relativa ai pagamenti effettuati, nello specifico:
- per le polizze gestite tramite il broker La Regina produceva copia di avvenuti bonifici bancari dell'importo complessivo di euro 11.155,35;
- per le polizze produceva copia di avvenuti bonifici bancari della Controparte_6
somma di euro di € 15.190,52, lasciando un residuo di soli € 354,98;
- a sostegno dei pagamenti effettuati la Parte_2
depositava fatture, bonifici e prove di pagamento di cui ai docc. 2,
[...]
3, 4, 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione.
Il Giudice, tuttavia, rilevava la necessità di un ulteriore accertamento, poiché non vi era certezza assoluta sulla causale esatta dei pagamenti, poiché la documentazione non identificava chiaramente quali polizze erano state effettivamente coperte con i bonifici
7 effettuati. Di conseguenza, i rapporti tra le parti richiedevano un ulteriore accertamento istruttorio, e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito della relativa e memorie e fissava l'udienza del 06.04.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza in data 26.06.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
06.04.2023, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 13.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 27.09.2024 resa all'esito del compimento in data 20.06.2024 del termine per il deposito di note scritte (fogli di precisazione delle conclusioni) ex art. 127ter
cpc, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Osservato
Nel merito.
Nel caso specifico, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova si ripartisce come segue:
in quanto parte che ha richiesto e ottenuto il decreto Controparte_1
ingiuntivo, aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del credito vantato. In particolare, doveva provare di aver anticipato i premi assicurativi e le franchigie per conto di
[...]
l'esistenza di un accordo tra le parti Parte_1
che prevedeva il rimborso di tali somme e l'inadempimento dell'opponente rispetto all'importo richiesto (€ 26.700,66).
A tal fine, ha prodotto documentazione contrattuale Controparte_1
attestante l'accordo tra le parti (doc. 17), fatture e ricevute di pagamento che dimostrano il versamento dei premi a e al broker La Regina, nonché e-mail e scambi Controparte_5
epistolari in cui l'opponente riconosceva il debito, contestandone solo l'importo. Con questa documentazione, la società ha assolto il proprio onere probatorio, ottenendo il decreto ingiuntivo.
8 Nel giudizio di opposizione, Parte_1
assume il ruolo di attore e, di conseguenza, ha l'onere di provare i fatti estintivi del
[...]
credito azionato dall'opposta. Doveva, quindi, dimostrare di aver già corrisposto, in tutto o in parte, le somme richieste.
A tal fine, ha prodotto bonifici bancari attestanti il pagamento di € 11.155,35 al broker La
Regina e di € 15.190,52 a per le polizze corredati Controparte_1 CP_4
da fatture e ricevute di pagamento. Tuttavia, tali elementi non risultano sufficientemente probanti: dalla documentazione depositata non emerge con certezza la causale dei pagamenti, non sono specificati i numeri delle polizze a cui si riferiscono, gli importi non coincidono con quelli oggetto di causa e le date di esecuzione non corrispondono alle scadenze previste.
Pertanto, le eccezioni sollevate dall'opponente risultano prive di adeguato supporto documentale. L'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidate in euro 3.397,00 per onorari oltre accessori di legge secondo parametri compresi tra i minimi ed i medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (poiché il valore della controversia è prossimo all'importo inferiore del c.d. scaglione di riferimento Euro 26.000,01-Euro 52.000,00), tenendo conto del valore della controversia (compreso in euro 26.700,85) del tipo di procedimento (procedimento ordinario)
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
9 A) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_2
e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo nr. 414/2021 R.G. 866-
[...]
2021 emesso dal Tribunale della Spezia;
B) CONDANNA altresì Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
che si liquidano in euro 3.397,00 per onorari, oltre Controparte_1
accessori di legge.
La Spezia, 17.02.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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