Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1011
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea interpretazione delle norme di legge

    La Corte rileva che l'appello del Comune non esprime con chiarezza i motivi di censura. Inoltre, il Comune non ha dimostrato che la contribuente possedesse tre immobili abitativi nel Comune, ma solo due, ciascuno posseduto al 50% con il coniuge. La norma invocata dal Comune (L. 160/2019) non è retroattiva e non poteva essere applicata agli accertamenti precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1011
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo