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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2863/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso tributi@pec.comune.albanolaziale.rm.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2230-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1672 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso della sig. Resistente_1 avverso l'accertamento IMU 2017 e 2018. Il Comune effettuava l'accertamento in quanto riteneva non applicabile la riduzione al 50% dell'IMU per abitazione data in comodato gratuito alla figlia.
L'immobile in oggetto è posseduto al 50% dal coniuge della ricorrente e la medesima vicenda processuale era stata risolta per il coniuge con l'accoglimento della stessa Corte di primo grado.
Il Comune di Albano Laziale appella la sentenza per erronea interpretazione delle norme di legge.
Presenta richiesta di sospensione ex art 47 Dlgs n. 546/92.
Ritiene il Comune che l'avviso sia stato emesso ai sensi della legge di stabilità 2016 che ha introdotto la riduzione esclusivamente per i comodanti che abbiano una abitazione nel Comune oltre l'abitazione principale.
Il Comune sostiene che la ricorrente ha 3 immobili abitativi nel Comune di Labiano laziale.
Controdeduce la ricorrente:
L'accertamento è stato notificato ai sensi dell'art. 747 legge n. 160/2019.
La ricorrente (ed il coniuge) aveva ricevuto in data 8/10/2014 l'autorizzazione del Comune all'applicazione della agevolazione che era stabilita per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai figli e pari al 50% del valore dell'immobile concesso in comodato.
La ricorrente possiede due immobili nel Comune di Labiano per i due appartamenti la sottoscritta aveva pagato regolarmente l'imposta IMU nella misura intera per una delle due unità immobiliari e l'imposta ridotta alla metà per la seconda unità immobiliare data in comodato d'uso alla figlia aveva pagato l'imposta ridotta del 50% in conformità con la citata lettera autorizzativa del Comune, per un totale di Euro
1.508,00 annui di imposta pagata per la propria quota di possesso del 50%, pro indiviso, dell'intera proprietà.
La ricorrente aveva richiesto mediazione con eliminazione di sanzione ed interessi ma Il Comune aveva risposto in data 19/12/2022 con lettera via PEC rigettando la richiesta del contribuente di eliminazione delle sanzioni. Ed a giustificazione della sua pretesa, il Comune specificava che, nell'applicazione dei criteri di riduzione della base imponibile per gli immobili dati in comodato d'uso si era attenuto al disposto del "comma 747, articolo 1 della legge n. 160/2019", il quale ha modificato l'Art. 13, comma 3 del D.L. n.
201/2011 in merito alle agevolazioni consentite per il comodato d'uso ai figli . Il Comune concludeva il suo diniego affermando che la sottoscritta non aveva diritto alla riduzione del 50% dell'IMU.
Pertanto, il Comune nel suo diniego all'autotutela ha precisava che il presupposto normativo applicato per emettere gli atti di accertamento, è stato dettato dalla legge n. 160/2019. Art. 1, comma 747.
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si evidenzia come l'appello del Comune non esprime con chiarezza i motivi di censura dell'atto impugnato cosi come previsto all'art. 53 del DLgs. 546/92.
Sostanzialmente il Comune continua a voler sostenere che l'agevolazione non era da applicare e che la contribuente possiede 3 immobili nel Comune di Labiano Laziale ( si veda pag. 4 dell'atto di appello). In sostanza tale censura è irricevibile perché come risulta dalle visure catastali allegate all'atto di appello la appellata possiede 2 appartamenti nel Comune al 50% con il marito in Indirizzo_1
.
Il Comune non ha dimostrato diversa situazione e non è stato in grado di evidenziare i tre immobili quali fossero.
Inoltre appare notevolmente contraria alla buona fede il comportamento del Comune che ha anche avviato la riscossione coattiva pur in presenza della sentenza di annullamento.
La norma invocata per applicare l'atto di accertamento, come si evince dall'atto originario impugnato, è quella del 747 della legge n. 160/2019 che revoca delle agevolazioni dal 2020 che chiaramente non è retroattiva, come correttamente indicato dalla sentenza di primo grado impugnata.
Pertanto l'appello va rigettato e le spese per questo grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del Comune di Albano Laziale
e lo condanna, in favore dell'appellata, alle spese di lite del presente grado liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge Roma, 28 gennaio 2026 Il relatore Ajello Il Presidente Pannullo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2863/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso tributi@pec.comune.albanolaziale.rm.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2230-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1672 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso della sig. Resistente_1 avverso l'accertamento IMU 2017 e 2018. Il Comune effettuava l'accertamento in quanto riteneva non applicabile la riduzione al 50% dell'IMU per abitazione data in comodato gratuito alla figlia.
L'immobile in oggetto è posseduto al 50% dal coniuge della ricorrente e la medesima vicenda processuale era stata risolta per il coniuge con l'accoglimento della stessa Corte di primo grado.
Il Comune di Albano Laziale appella la sentenza per erronea interpretazione delle norme di legge.
Presenta richiesta di sospensione ex art 47 Dlgs n. 546/92.
Ritiene il Comune che l'avviso sia stato emesso ai sensi della legge di stabilità 2016 che ha introdotto la riduzione esclusivamente per i comodanti che abbiano una abitazione nel Comune oltre l'abitazione principale.
Il Comune sostiene che la ricorrente ha 3 immobili abitativi nel Comune di Labiano laziale.
Controdeduce la ricorrente:
L'accertamento è stato notificato ai sensi dell'art. 747 legge n. 160/2019.
La ricorrente (ed il coniuge) aveva ricevuto in data 8/10/2014 l'autorizzazione del Comune all'applicazione della agevolazione che era stabilita per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai figli e pari al 50% del valore dell'immobile concesso in comodato.
La ricorrente possiede due immobili nel Comune di Labiano per i due appartamenti la sottoscritta aveva pagato regolarmente l'imposta IMU nella misura intera per una delle due unità immobiliari e l'imposta ridotta alla metà per la seconda unità immobiliare data in comodato d'uso alla figlia aveva pagato l'imposta ridotta del 50% in conformità con la citata lettera autorizzativa del Comune, per un totale di Euro
1.508,00 annui di imposta pagata per la propria quota di possesso del 50%, pro indiviso, dell'intera proprietà.
La ricorrente aveva richiesto mediazione con eliminazione di sanzione ed interessi ma Il Comune aveva risposto in data 19/12/2022 con lettera via PEC rigettando la richiesta del contribuente di eliminazione delle sanzioni. Ed a giustificazione della sua pretesa, il Comune specificava che, nell'applicazione dei criteri di riduzione della base imponibile per gli immobili dati in comodato d'uso si era attenuto al disposto del "comma 747, articolo 1 della legge n. 160/2019", il quale ha modificato l'Art. 13, comma 3 del D.L. n.
201/2011 in merito alle agevolazioni consentite per il comodato d'uso ai figli . Il Comune concludeva il suo diniego affermando che la sottoscritta non aveva diritto alla riduzione del 50% dell'IMU.
Pertanto, il Comune nel suo diniego all'autotutela ha precisava che il presupposto normativo applicato per emettere gli atti di accertamento, è stato dettato dalla legge n. 160/2019. Art. 1, comma 747.
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si evidenzia come l'appello del Comune non esprime con chiarezza i motivi di censura dell'atto impugnato cosi come previsto all'art. 53 del DLgs. 546/92.
Sostanzialmente il Comune continua a voler sostenere che l'agevolazione non era da applicare e che la contribuente possiede 3 immobili nel Comune di Labiano Laziale ( si veda pag. 4 dell'atto di appello). In sostanza tale censura è irricevibile perché come risulta dalle visure catastali allegate all'atto di appello la appellata possiede 2 appartamenti nel Comune al 50% con il marito in Indirizzo_1
.
Il Comune non ha dimostrato diversa situazione e non è stato in grado di evidenziare i tre immobili quali fossero.
Inoltre appare notevolmente contraria alla buona fede il comportamento del Comune che ha anche avviato la riscossione coattiva pur in presenza della sentenza di annullamento.
La norma invocata per applicare l'atto di accertamento, come si evince dall'atto originario impugnato, è quella del 747 della legge n. 160/2019 che revoca delle agevolazioni dal 2020 che chiaramente non è retroattiva, come correttamente indicato dalla sentenza di primo grado impugnata.
Pertanto l'appello va rigettato e le spese per questo grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del Comune di Albano Laziale
e lo condanna, in favore dell'appellata, alle spese di lite del presente grado liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge Roma, 28 gennaio 2026 Il relatore Ajello Il Presidente Pannullo