Articolo 5 della Legge 29 dicembre 1990, n. 422
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 gennaio 1991
Art. 5. Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati
ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti 1. A decorrere dal 1› maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo della legge n. 656/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1991