CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 24285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24285 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da SA ER - Presidente - Sent. n. sez. 496/2025 UGO BELLINI UP - 08/05/2025 ED E' R.G.N. 7454/2025 MA IR VI UR - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: GL IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI UR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Giuseppe Piazza, del foro di Palermo, che concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24285 Anno 2025 Presidente: ER SA Relatore: UR VI Data Udienza: 08/05/2025 2 1. Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16 giugno 2022 con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ha condannato IN GL alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15- , cod. strada, per aver svolto senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore (violazione per la quale era stato già sanzionato in data 29 ottobre 2018, con provvedimento divenuto definitivo). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione IN GL, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato facendo leva sulla mera gestualità volta ad agevolare la sosta delle autovetture, senza invece collegare tale attività alla richiesta di una controprestazione suscettibile di valutazione economica. Il ricorrente osserva, infatti, che intanto è possibile parlare di attività abusiva in quanto per il suo svolgimento sia richiesta una controprestazione, che in difetto di autorizzazione non è dovuta. Con riguardo, invece, alla reiterazione dell'illecito, il ricorrente lamenta l'assenza in atti del relativo verbale di accertamento, nonché di ogni verifica circa l'invio per l'iscrizione al ruolo, da cui desumere la sua definitività. Per questo profilo, la sentenza ricorsa opera un'inammissibile inversione dell'onere della prova, che pone a carico dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge processuale penale, in relazione all’art. 431 cod. proc. pen.: il verbale di accertamento del 17 maggio 2009, erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento (poiché non compreso tra gli atti di cui all'articolo 431 cod. proc. pen.), avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, non essendo stato espresso “un chiaro assenso delle parti” (p. 6). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 3 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Con motivazione congrua, pur se sintetica, la Corte territoriale, rispondendo ad un motivo di appello di analogo tenore, ha ritenuto la responsabilità del GL in ordine alla contravvenzione a lui contestata sulla base della annotazione di polizia giudiziaria, da cui si evince che lo stesso, a meno di un anno dalla precedente condotta, ha continuato ad esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte di appello ha ritenuto non significativa, al fine di ritenere integrata la contravvenzione, la prova dell’avvenuto pagamento di una somma di denaro. Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (pp. 2 e 3), il carattere abusivo della condotta, infatti, è legato non alla corresponsione di una utilità, men che meno al suo carattere molesto (di cui non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame), ma all’assenza del provvedimento autorizzatorio, in occasione del cui rilascio l’ente preposto verifica l’esistenza dei presupposti richiesti per lo svolgimento della attività. Il reato di cui all'art. 7, comma 15- , cod. strada, punisce infatti la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e quindi nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Il perfezionamento della fattispecie richiede che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.; Sez. 4, n. 91del 07/12/2022, dep. 2023, Russano). Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che il GL era stato osservato mentre dirigeva gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indicando gli spazi liberi in piazza Colonna, ovvero nella stessa piazza dove era stato in precedenza sanzionato;
d’altra parte, la Questura di Palermo, dopo la prima violazione, aveva impartito al GL il divieto di fare ritorno proprio in quella stessa piazza (p. 3 sentenza del Tribunale). Con accertamento in fatto sorretto da congrua motivazione, quindi, i giudici di merito hanno tratto, da tali indicatori concreti espressivi di una pur minima organizzazione, la prova della reiterazione (dopo la precedente sanzione) della medesima condotta vietata, nella stessa piazza, e non invece (come pretende il 4 ricorrente attraverso una non consentita rilettura degli elementi di fatto) il semplice compimento di “gesti di convivenza civile”, espressione di “solidarietà sociale” (p. 3 ricorso). Tali condotte, anche in assenza di un accertato scambio di denaro, sono sufficienti a integrare il reato contestato. 2.2. Quanto, invece, alla reiterazione dell’illecito, nella annotazione si da atto della mancata opposizione e del mancato pagamento del verbale di accertamento del 29 ottobre 2018. A fronte della prova così acquisita in dibattimento, quindi, il ricorrente formula una generica contestazione, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di oblazione. Va dunque ribadito, quanto alla recidiva nel biennio, che non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'a gente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (con specifico riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 15- , cod. strada, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini;
in relazione alla affine ipotesi di cui all’art. 116 cod. strada, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.). Non giova al ricorrente neppure il richiamo (p. 2 conclusioni scritte) ad un precedente di questa Sezione, poiché relativo ad un caso in cui nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento alla definitività dell’accertamento (cfr., Sez. 4, n. 21294 del 19/05/2022, Cacioppo, non mass.). 3. Il secondo motivo è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Osserva sul punto il Collegio che l’annotazione del 17 maggio 2019 fu acquisita con il consenso delle parti (p. 4 sentenza impugnata); non è chiaro, quindi, cosa si intende affermare in ricorso nella parte in cui si fa riferimento alla mancanza di un “chiaro assenso” (p. 6 ricorso). In ogni caso, il ricorso non si confronta in alcun modo con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall’art. 491, 5 comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l’acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11729 del 05/03/2025, A., non massimata;
Sez. 3, n. 10402 del 13/11/2024, dep. 2025, Sanneris, non mass.; Sez. 1, n. 6222 del 06/11/2024, dep. 2025, M., non mass.; Sez. 3, n. 41889 del 03/07/2023, Santeramo, non mass.; Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Hongfeng, Rv. 281781 - 02; Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995 – 01). Nel caso in esame, legittimamente, in assenza di opposizione della parte, i giudici di merito hanno utilizzato e posto a fondamento della decisione l’annotazione del 17 maggio 2019, sia in relazione a quanto accertato nel servizio di controllo del territorio, sia con riguardo alla reiterazione dell’illecito. Né si tratta di atto non utilizzabile art. 191 cod. proc. pen., poiché acquisito secondo un procedimento (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806 – 01; Sez. 4, n. 33387 del 08/07/2008, Kofler, Rv. 241573 – 01); ipotesi, questa, nemmeno dedotta in ricorso. Anche il (generico) riferimento ai principi del giusto processo appare incongruo, in considerazione del fatto che l'art. 111, comma 5, Cost. consente comunque, con il consenso dell'imputato, di derogare al contraddittorio quale metodo di formazione della prova. 4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI UR AT OV
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI UR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Giuseppe Piazza, del foro di Palermo, che concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24285 Anno 2025 Presidente: ER SA Relatore: UR VI Data Udienza: 08/05/2025 2 1. Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16 giugno 2022 con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ha condannato IN GL alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15- , cod. strada, per aver svolto senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore (violazione per la quale era stato già sanzionato in data 29 ottobre 2018, con provvedimento divenuto definitivo). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione IN GL, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato facendo leva sulla mera gestualità volta ad agevolare la sosta delle autovetture, senza invece collegare tale attività alla richiesta di una controprestazione suscettibile di valutazione economica. Il ricorrente osserva, infatti, che intanto è possibile parlare di attività abusiva in quanto per il suo svolgimento sia richiesta una controprestazione, che in difetto di autorizzazione non è dovuta. Con riguardo, invece, alla reiterazione dell'illecito, il ricorrente lamenta l'assenza in atti del relativo verbale di accertamento, nonché di ogni verifica circa l'invio per l'iscrizione al ruolo, da cui desumere la sua definitività. Per questo profilo, la sentenza ricorsa opera un'inammissibile inversione dell'onere della prova, che pone a carico dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge processuale penale, in relazione all’art. 431 cod. proc. pen.: il verbale di accertamento del 17 maggio 2009, erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento (poiché non compreso tra gli atti di cui all'articolo 431 cod. proc. pen.), avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, non essendo stato espresso “un chiaro assenso delle parti” (p. 6). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 3 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Con motivazione congrua, pur se sintetica, la Corte territoriale, rispondendo ad un motivo di appello di analogo tenore, ha ritenuto la responsabilità del GL in ordine alla contravvenzione a lui contestata sulla base della annotazione di polizia giudiziaria, da cui si evince che lo stesso, a meno di un anno dalla precedente condotta, ha continuato ad esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte di appello ha ritenuto non significativa, al fine di ritenere integrata la contravvenzione, la prova dell’avvenuto pagamento di una somma di denaro. Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (pp. 2 e 3), il carattere abusivo della condotta, infatti, è legato non alla corresponsione di una utilità, men che meno al suo carattere molesto (di cui non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame), ma all’assenza del provvedimento autorizzatorio, in occasione del cui rilascio l’ente preposto verifica l’esistenza dei presupposti richiesti per lo svolgimento della attività. Il reato di cui all'art. 7, comma 15- , cod. strada, punisce infatti la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e quindi nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Il perfezionamento della fattispecie richiede che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.; Sez. 4, n. 91del 07/12/2022, dep. 2023, Russano). Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che il GL era stato osservato mentre dirigeva gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indicando gli spazi liberi in piazza Colonna, ovvero nella stessa piazza dove era stato in precedenza sanzionato;
d’altra parte, la Questura di Palermo, dopo la prima violazione, aveva impartito al GL il divieto di fare ritorno proprio in quella stessa piazza (p. 3 sentenza del Tribunale). Con accertamento in fatto sorretto da congrua motivazione, quindi, i giudici di merito hanno tratto, da tali indicatori concreti espressivi di una pur minima organizzazione, la prova della reiterazione (dopo la precedente sanzione) della medesima condotta vietata, nella stessa piazza, e non invece (come pretende il 4 ricorrente attraverso una non consentita rilettura degli elementi di fatto) il semplice compimento di “gesti di convivenza civile”, espressione di “solidarietà sociale” (p. 3 ricorso). Tali condotte, anche in assenza di un accertato scambio di denaro, sono sufficienti a integrare il reato contestato. 2.2. Quanto, invece, alla reiterazione dell’illecito, nella annotazione si da atto della mancata opposizione e del mancato pagamento del verbale di accertamento del 29 ottobre 2018. A fronte della prova così acquisita in dibattimento, quindi, il ricorrente formula una generica contestazione, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di oblazione. Va dunque ribadito, quanto alla recidiva nel biennio, che non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'a gente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (con specifico riguardo al reato di cui all'art. 7, comma 15- , cod. strada, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini;
in relazione alla affine ipotesi di cui all’art. 116 cod. strada, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.). Non giova al ricorrente neppure il richiamo (p. 2 conclusioni scritte) ad un precedente di questa Sezione, poiché relativo ad un caso in cui nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento alla definitività dell’accertamento (cfr., Sez. 4, n. 21294 del 19/05/2022, Cacioppo, non mass.). 3. Il secondo motivo è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Osserva sul punto il Collegio che l’annotazione del 17 maggio 2019 fu acquisita con il consenso delle parti (p. 4 sentenza impugnata); non è chiaro, quindi, cosa si intende affermare in ricorso nella parte in cui si fa riferimento alla mancanza di un “chiaro assenso” (p. 6 ricorso). In ogni caso, il ricorso non si confronta in alcun modo con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall’art. 491, 5 comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l’acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11729 del 05/03/2025, A., non massimata;
Sez. 3, n. 10402 del 13/11/2024, dep. 2025, Sanneris, non mass.; Sez. 1, n. 6222 del 06/11/2024, dep. 2025, M., non mass.; Sez. 3, n. 41889 del 03/07/2023, Santeramo, non mass.; Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Hongfeng, Rv. 281781 - 02; Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995 – 01). Nel caso in esame, legittimamente, in assenza di opposizione della parte, i giudici di merito hanno utilizzato e posto a fondamento della decisione l’annotazione del 17 maggio 2019, sia in relazione a quanto accertato nel servizio di controllo del territorio, sia con riguardo alla reiterazione dell’illecito. Né si tratta di atto non utilizzabile art. 191 cod. proc. pen., poiché acquisito secondo un procedimento (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806 – 01; Sez. 4, n. 33387 del 08/07/2008, Kofler, Rv. 241573 – 01); ipotesi, questa, nemmeno dedotta in ricorso. Anche il (generico) riferimento ai principi del giusto processo appare incongruo, in considerazione del fatto che l'art. 111, comma 5, Cost. consente comunque, con il consenso dell'imputato, di derogare al contraddittorio quale metodo di formazione della prova. 4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI UR AT OV