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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 13651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] -NA- l'1.11.1968 C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NESTA LIANA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Pietro Colletta n.12
E
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n.42
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 2.03.1992, che dalla loro relazione erano nati due figli:
e entrambi maggiorenni, rappresentavano di essersi separati in forza di sentenza n. Per_1 Per_2
7042/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 19.05.2023 e pubblicata in data 10.07.2023 e che dalla pag. 1 di 3 data di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita. Tutto quanto sopra premesso, chiedevano dichiararsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Chiesti chiarimenti in merito alla eventuale autosufficienza economica dei figli maggiorenni, acquisito il parere del PM, all'udienza del 4.02.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui rappresentavano che la figlia aveva creato un autonomo nucleo familiare e che il figlio Per_1 Per_2
[.. lavorava presso un call center.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno a carico dell'altra;
2. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3. Nulla disporsi in merito alla casa coniugale già da tempo dismessa da entrambi
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 , così provvede: Per_2
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 Parte_2
a Pozzuoli (NA) il 02.03.1992 (atto n.22,parte I , S. reg. Atti Matrimonio anno 1992 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI -NA- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] -NA- l'1.11.1968 C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NESTA LIANA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Pietro Colletta n.12
E
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n.42
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 2.03.1992, che dalla loro relazione erano nati due figli:
e entrambi maggiorenni, rappresentavano di essersi separati in forza di sentenza n. Per_1 Per_2
7042/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 19.05.2023 e pubblicata in data 10.07.2023 e che dalla pag. 1 di 3 data di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita. Tutto quanto sopra premesso, chiedevano dichiararsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Chiesti chiarimenti in merito alla eventuale autosufficienza economica dei figli maggiorenni, acquisito il parere del PM, all'udienza del 4.02.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui rappresentavano che la figlia aveva creato un autonomo nucleo familiare e che il figlio Per_1 Per_2
[.. lavorava presso un call center.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno a carico dell'altra;
2. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3. Nulla disporsi in merito alla casa coniugale già da tempo dismessa da entrambi
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 , così provvede: Per_2
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 Parte_2
a Pozzuoli (NA) il 02.03.1992 (atto n.22,parte I , S. reg. Atti Matrimonio anno 1992 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI -NA- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3