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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 4109/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nazareno Giacomo Scalzo, giusta procura in atti
Appellante
Contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Enne e Arturo Dell'Isola, giusta procura in atti;
Appellata nonchè
Controparte_2
Controparte_3
[...]
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 153/2019 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Cerignola; risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
1 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Parte_1
Cerignola, l' la e , tutti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
Contr elettivamente domiciliati presso l' legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della
Compagnia assicurativa estera ai sensi dell'art. 126, comma 1 lett. C) del D. Lgs. N. 209/2005 - per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 2.946,30 subiti alla propria autovettura Opel Meriva targata CV990JR a seguito del sinistro stradale causato dal conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 con targa straniera BP3371BP.
A sostegno della sua domanda il ha dedotto, nello specifico, che in data 14.04.2016 alle Pt_1 ore 18:00 circa, in Cerignola l'autovettura Alfa Romeo 147 targata BP 371BP, transitando ad alta velocità su Via XIII Italiani direzione Largo Spontavomero, giunta in prossimità del civico
7, non riuscendo ad arrestare la sua corsa, tamponava violentemente nella parte posteriore laterale destra l'autovettura Nissan MI targata CM002KV di proprietà e condotta da CP_4
che la precedeva e che a seguito dell'urto ricevuto, la stessa veniva spinta contro la parte
[...] anteriore-laterale sinistra dell'autovettura Opel Meriva targata CV990JR di proprietà e condotta da , che in quel momento stava transitando sulla corsia opposta di marcia. Parte_1
In tale sede, si è costituito in giudizio il convenuto che ha contestato la domanda CP_1 attorea, chiedendone il rigetto, mentre sono rimasti contumaci gli altri convenuti CP_2
e .
[...] Controparte_3 Controparte_3
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prove testimoniali e CTU tecnico- ricostruttiva ed è stato definito con sentenza n. 153/19, depositata in data 01/04/2019, con la quale il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata, condannando l'attore alle spese di lite e di consulenza tecnica in virtù del principio di soccombenza.
Avverso questa sentenza, ha proposto appello lamentando, in sostanza, l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
2 Disposta la rinnovazione della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo in data 23.01.2024), previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati Controparte_2 [...]
e , non costituitisi in giudizio seppur regolarmente citati. CP_3 Controparte_3
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità Contr dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. dedotta da Non si ritengono, infatti, sussistere i presupposti di cui all'artt. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello, nel caso sub iudice, non emerge ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto di citazione necessitando un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie si rileva, che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo emersa una prova convincente in ordine alla dinamica del sinistro.
In primo luogo, va, infatti, rilevato che l'unico teste escusso nel giudizio di primo grado, con riferimento alla dinamica, , si è limitato a confermare la descrizione del sinistro Testimone_1 di cui all'atto di citazione, fornendo al tempo stesso dei particolari – quali ad esempio il fatto che la Nissan MI fosse ferma con freccia inserita di sinistra con direzione via Napoli - mai
3 indicati né nell'atto di citazione né nel modello CAI dove, al contrario, si evince che la Nissan
MI fosse in movimento e, inoltre, non si fa alcun riferimento all'intenzione della Nissan di svoltare verso sinistra direzione Via Napoli.
Ebbene, tale deposizione non può, invero, essere recepita acriticamente, ma deve essere sottoposta ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova sulla dinamica raccolta in primo grado consista nella deposizione di un unico teste di parte attrice, la cui presenza non era segnalata né nella denuncia di sinistro in atti, né nel modulo CAI.
Peraltro, va rilevata un'ulteriore discrasia tra quando indicato in citazione, dal teste ed emergente dalle foto - ovvero il danneggiamento della nella fiancata sinistra – CP_5 rispetto al punto d'urto indicato nel modello CAI e cioè la parte anteriore sinistra del veicolo C
(Opel . CP_5
A ciò si aggiunga che tali dubbi e discrasie non sono stati dissipati dalla CTU svolta in primo grado, in considerazione del fatto che lo stesso consulente ha rappresentato di aver riscontrato limiti oggettivi nella ricostruzione del sinistro, non avendo potuto visionare i veicoli coinvolti
(“non sussistono elementi obiettivi per poter verificare con maggiore precisione ed accuratezza l'assunto nella sua interezza in termini dinamici e cinematici, sia per impossibilità di operare “direttamente” gli opportuni riscontri tecnici sui veicoli incidentati e sia per l'assenza di valide indicazioni tecniche (…)”), effettuando, pertanto, una ricostruzione meramente virtuale della dinamica e, pertanto, non idonea ad essere posta a fondamento della decisione.
Di fronte a questo quadro probatorio incerto, non può assumere valenza dirimente, ai fini della prova della dinamica del sinistro, neppure il modulo CAI agli atti;
invero, è noto che “La dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. In tale ipotesi, infatti, il proprietario del veicolo assicurato ricopre il ruolo di litisconsorte necessario, sicché la confessione resa circa la dinamica dell'incidente non ha l'efficacia di piena prova nemmeno nei suoi stessi confronti, ai sensi dell'art. 2733 comma 3
c.c.” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770) ), e che “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 8451/2019).
4 Dunque, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata.
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n. 21187/2019).
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della attività in concreto espletata e del valore della controversia secondo i parametri del d.m. 55/2014 (e successive modificazioni).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati contumaci CP_2
e .
[...] Controparte_3 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di , che liquida in € 2.127,00 per compenso professionale, Controparte_6 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dell'appellati contumaci Controparte_2 [...]
e . CP_3 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Foggia, 06.02.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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