Art. 45.
L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 , modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333 , e' regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli:
L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 , modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333 , e' regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli: