Articolo 45 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 45.

L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382 , modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333 , e' regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli:

Entrata in vigore il 22 agosto 1907