Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
RE PU RALICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 322/2019
FRA
Parte 1 rappresentata e difesa, gusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Giovanni De Sio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla Via Adige,
n. 76 Scala A3
- attrice -
E
,Controparte 1 e Controparte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'Avv. Giovanni Concilio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla Via Plava n. 58, Fabbr. L/2, scala A
convenuti -
dall'Avv. Giovanni De Sio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla
Via Adige, n. 76 Scala A3
terzo intervenuto -
Avente ad oggetto: detenzione sine titulo.
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte 1 deduceva: a) di essere comproprietaria, Con ricorso ritualmente notificato,
congiuntamente alla madre Controparte_3 dell'immobile ubicato in Olevano Sul Tusciano (SA) '
alla Via Festola n. 61, anagraficamente indicata come Via Campo della Battaglia, già di proprietà del defunto padre SO 1 ; b) che tale immobile era ubicato su tre livelli e composto da una tavernetta al piano seminterrato, da due appartamenti al primo e secondo piano e da un giardino;
c)
che il defunto padre, Sig. Persona 1 prima di morire avrebbe concesso l'uso temporaneo dell'appartamento del secondo piano ai sig.ri Controparte_1 e Controparte_2 i quali successivamente si sarebbero rifiutati di stipulare regolare contratto di locazione e di rilasciare l'immobile, impossessandosi anche del giardino.
Conseguentemente convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte 1 e [...] CP 2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni 1) dichiarare "sine titulo” e, 66
comunque, abusiva la detenzione dell'immobile in premessa indicato (appartamento al secondo piano del fabbricato di via Festola n. 61 di Olevano sul Tusciano) e del giardino circostante esso fabbricato;
2) conseguentemente, ordinare ai resistenti l'immediato rilascio dell'appartamento "de quo" libero da persone e cose, e del giardino, libero da cose;
3) condannare essi resistenti al pagamento delle spese e competenze del procedimento.” Successivamente all'udienza di comparizione del 20
settembre 2019, nella quale era assegnato termine alla ricorrente per l'instaurazione del procedimento di mediazione, si costituivano tardivamente i resistenti Controparte 1 e Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ. proposto dalla
Sig.ra Parte 1 contro presunto detentore sine titulo, vertendosi, nella fattispecie, in ipotesi di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 cod civ., desumendosi dal tenore dell'atto introduttivo la mancanza, a monte, di un negozio giuridico atto a legittimare il ricorso all'azione di restituzione.
Deducevano altresì la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1 mancando la prova della sua qualità di erede e dell'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è giudizio.
Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, delle quali chiedeva il rigetto.
Disposto il mutamento del rito da locatizio ad ordinario, interveniva volontariamente nel giudizio
Controparte_3 nella qualità di comproprietari dell'immobile per cui è giudizio ed anch'ella legittima erede del defunto Sig. SO 1 aderendo alle richieste di parte attrice. "
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc., civ., stante la mancanza di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 aprile 2022.
Successivamente, a seguito di rinvii, il giudizio giungeva all'udienza del 12 dicembre 2022, ove era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, cod. civ. proc..
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, stante l'esperimento, da parte dell'attrice, della mediazione, delegata da questo Giudice con ordinanza assunta in data 20 settembre
2019 (cfr. verbale negativo di mediazione protocollo n. 153/2019 depositato telematicamente da parte attrice in data 13 dicembre 2019). Deve poi dichiararsi la legittimità dell'intervento ad adiuvandum svolto dalla Sig.ra Controparte_3 .
Giova altresì, sempre in via preliminare, rammentare che il discrimine fra azione di restituzione ed azione di rivendicazione risiede nella circostanza che, mentre la prima è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di un negozio giuridico che non
presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, la seconda tende alla declaratoria di abusività ed illegittimità dell'occupazione di un bene di proprietà dell'attore da parte del convenuto con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la pretesa al venir meno di un negozio giuridico che giustifichi la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Ne consegue che l'azione di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr.; in tal senso Cass. Civ., Sezioni Unite, 28 marzo
2014, n. 7305; Cass. Civ., 14 gennaio 2013, n. 705; Cass. Civ., 5 luglio 2005, n. 14135).
Ciò premesso, nella fattispecie l'azione intrapresa da parte attrice deve correttamente qualificarsi come azione di rivendicazione, tendendo alla declaratoria di abusività ed illegittimità
dell'occupazione di un bene di proprietà dell'attrice da parte del convenuto, con conseguente condanna degli stessi al rilascio, senza ricollegare la pretesa al venir meno di un negozio giuridico che giustifichi la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Deve in proposito infatti rilevarsi che, né l'atto introduttivo del giudizio, né il verbale di prima udienza, né il successivo verbale negativo di mediazione fanno riferimento ad un preesistente contratto di comodato, la cui sussistenza è stata prospettata dall'attrice solo con il deposito in data 14
dicembre 2019 delle note autorizzate, mirando le conclusioni formulate nell'atto introduttivo inequivocabilmente all'affermazione del diritto di proprietà in capo alla medesima e, dunque, al recupero del bene da chi ne sia possessore o detentore.
Orbene, la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione comporta, dal punto di vista probatorio, l'onere a carico dell'attrice di provare la proprietà dell'immobile.
In giurisprudenza, sul punto, è stato affermato che l'attore che proponga una domanda di accertamento della proprietà e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica dimostrazione della titolarità del diritto mediante
la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per tempo necessario all'usucapione del bene perché egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (cfr.
Corte di Cassazione civile, 30 aprile 2014, n. 9523)
Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più
vantaggiosa posizione di possessore (Cass. Cv., Sez. III, ordinanza 14734 del 7 Giugno 2018).
Al fine di mitigare le difficoltà derivanti da tale gravoso onere probatorio, ove si tratti di beni immobili e beni mobili registrati, occorre che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino,
avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene per usucapione ex art. 1558 cod. civ., avendone avuto il possesso continuato in via diretta o attraverso i propri danti causa per il tempo necessario al maturare della stessa. In conclusione, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati,
quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata probatio diabolica), vi è la dimostrazione del possesso,
"uti dominus", del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione,
calcolato anche cumulando il possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa (cfr., in esatti termini, in motivazione, Cass. Civ. n. 5114/1993).
Ciò posto, il rigore del principio risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass Civ., 11 Marzo 2004, n. 4975).
Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. Civ., n. 2420/1965; Cass. Civ., n. 634/1964; Cass. Civ., n. 1925/1997; Cass. Civ., n.
5487/2002; Cass. Civ., n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. Civ., n. 537/1962).
Ciò premesso, nella fattispecie, i convenuti non hanno contestato la proprietà del bene in capo al dante causa dell'attrice, non essendo dunque dedotta l'assenza di proprietà dell'immobile da parte del defunto Sig. SO 1 ma la circostanza che l'attrice gli sia succeduta nella titolarità del bene.
,
Ne consegue, facendo applicazione degli esposti principi, un'attenuazione, nella fattispecie, del rigore probatorio a carico dell'attrice in rivendicazione, posto che, non contestando (e, dunque,
sostanzialmente riconoscendo) i convenuti la proprietà del bene in capo al de cuius, grava in capo all'attrice l'onere probatorio del solo acquisto del bene per cui è giudizio in base ad un valido titolo. Orbene, premesso che, differentemente dalla prospettazione dei convenuti, risulta provato dalla documentazione versata in atti (atto di successione, stato di famiglia storico, certificazione notarile)
che l'attrice sia figlia e legittima erede del Sig. SO_1 deve ritenersi che la stessa abbia
,
fornito prova della continuità e legittimità del trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è
giudizio, essendone divenuta comproprietaria, unitamente alla genitrice Controparte_3 peraltro intervenuta nel presente giudizio ad adiuvandum, come si evince dalla certificazione notarile depositata contestualmente alle memorie ex art. 183, VI comma, cod. proc. civ. (e dunque tempestivamente), la quale certifica, fra l'altro, anche il rispetto della continuità delle trascrizioni nell'ultimo ventennio.
La domanda di parte attrice, correttamente qualificata come domanda di rivendicazione ex art. 948
cod. civ. merita conseguentemente accoglimento con condanna dei convenuti al rilascio immediato degli immobili per cui è giudizio (appartamento al secondo piano del fabbricato di Via Carpinella n.
9- località “Garezzano" (ex Via Festola n. 61), in catasto al foglio 20 - particella n. 821 - sub 2 e giardino circostante il fabbricato), illegittimamente detenuti, liberi da persone e da cose.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice e della terza intervenuta, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta,
con riferimento ai nuovi parametri previsti dal D.M. 13 Agosto 2022 (scaglione di riferimento compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 - valori medi fase di studio della controversia: € 425,00;
fase introduttiva del giudizio;
€ 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 851,00; fase decisionale:
€ 851,00 - € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 322/2019 R.G. - uditi i procuratori delle parti -, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) Accertato il diritto di comproprietà dell'attrice Parte 1 sugli immobili per cui è giudizio
(appartamento al secondo piano del fabbricato di Via Carpinella n. 9 – località “Garezzano" (ex
Via Festola n. 61), in catasto al foglio 20 - particella n. 821 sub 2 e giardino circostante il fabbricato), ACCOGLIE la domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e, per l'effetto,
CONDANNA i convenuti all'immediato rilascio deiControparte_1 e Controparte_2
predetti immobili di comproprietà dell'attrice, detenuti sine titulo;
2) CONDANNA i convenuti Controparte 1 e Controparte_2 al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice Parte 1 liquidate complessivamente in € 2.697,00, di cui € "
145,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Controparte_1 e Controparte_2 al pagamento delle spese di3) CONDANNA i convenuti giudizio in favore della terza intervenuta Controparte_3 liquidate complessivamente in €
2.697,00, di cui € 145,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso n Salerno, lì 16 Gennaio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.