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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione civile
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Federica
NG, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2332/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 febbraio 1965 ed ivi elettivamente domiciliato in via Umberto I n. 77, presso lo studio dell'avv. Di
IA TO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
; Email_1
Opponente
CONTRO
(P.IVA. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (P.IVA ), elettivamente domiciliata a Catania, via Giacomo CP_2 P.IVA_2
Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Camilleri Vittorio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 772/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € Parte_1
31.930,00 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del restante 1/3 delle spese di lite, che liquida in € 2.538,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separato decreto - definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 772/2020 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 95.325,89 oltre interessi e spese legali, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per i consumi di fornitura elettrica.
Nel dettaglio, l'opponente ha eccepito la prescrizione biennale del credito, ha riferito di non essere né proprietario né utilizzatore dell'immobile, ha contestato l'efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con particolare riferimento alla fattura, nonché la stessa debenza della somma richiesta dalla controparte tenuto conto della mancata prova dei consumi fatturati, e sulla scorta di tali motivi ha chiesto la revoca del provvedimento opposto.
Si è costituita in giudizio che, contestando integralmente le Controparte_1 ragioni di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, ha chiarito che la fattura n. 82085025000038A del 18 gennaio 2018 era stata emessa a seguito dell'accertamento di prelievo irregolare di energia elettrica compiuto dai tecnici di Enel
Distribuzione s.p.a. il 25 ottobre 2017 presso l'immobile in uso all'odierno opponente, sito a
RO (PA) in via Regalgioffoli n. 4.
Pertanto, con la fattura in questione era stato richiesto il corrispettivo per i quantitativi di energia elettrica che, in ragione dell'allaccio abusivo, non erano stati registrati, sulla scorta dei dati comunicati dal distributore.
Il procedimento è stato istruito documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio e successivamente trattenuto in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Ciò posto, l'opposizione proposta dalla parte opponente è parzialmente fondata per le motivazioni di seguito esposte.
In linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale;
si apre, dunque, un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nel caso di specie, la pretesa creditoria di parte opposta ha fonte non in un contratto, ma in un fatto illecito consistente nel prelievo irregolare di energia elettrica attuato mediante allaccio abusivo direttamente alla rete Enel.
Spetta, dunque, al creditore opposto l'onere di fornire prova del prelievo illecito da parte dell'opponente e del danno consequenziale.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti (cfr. produzione di parte opposta- verbale) risulta che in data 25 ottobre 2017, i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. accertavano la sussistenza di un
“allaccio abusivo alla rete E- distribuzione realizzata nella parte retrostante il quadro centralizzato. Tale allaccio diretto era stato realizzato intercettando la rete enel posta sottotraccia e tramite un interruttore magnetotermico permetteva di alimentare n. 3 unità immobiliari di cui uno in uso al sig. (le altre vengono verbalizzate con atti a Parte_1 parte). Dopo che in precedenza veniva riscontrata presenza di tensione di cavi che transitavano sulla facciata per poi terminare anche all'interno dei locali in uso al sig. e che una volta rimossi i cavi abusivi non vi era più tensione, Pt_1 tramite i carabinieri si contattava l'interessato che ci faceva accedere ai locali per verificare che i cavi abusivi terminavano all'interno per alimentarli abusivamente. Sezione cavo e- distribuzione 4 x 25 mm 2 in rame- sezione cavo cliente 4 x 16 mm2 rame”.
Deve reputarsi senz'altro dimostrata la condotta illecita dell'opponente; dal verbale risulta che le operazioni di verifica sono state eseguite in presenza di e dei Carabinieri del posto;
Parte_1 risulta altresì la circostanza dell'effettivo utilizzo di energia elettrica prelevata tramite l'allaccio abusivo, giacché è stato riscontrato che rimuovendo i cavi non vi era più tensione.
Tali fatti, così come accertati e verificati, risultano incontrovertibili in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione;
peraltro, al verbale di accertamento, redatto dai verificatori del distributore territorialmente competente, deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va, infatti, riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di Enel Distribuzione s.p.a. che sia addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore (cfr. Cass. civ.; n. 7075/2020; Cass. pen.; n. 7566/2020).
L'utilizzo di tale immobile da parte dell'opponente (contrariamente, peraltro, a quanto inizialmente dedotto nell'atto introduttivo) è emerso anche nel corso della prova orale (cfr. verbale d'udienza del 7 giugno 2023): “Conosco il garage di via Regalgioffoli, che è stato costruito da mio padre, che è morto circa tre o quattro anni fa, non ricordo di preciso. Mio padre lo ha assegnato a mio fratello, circa 25 o 30 anni fa” (teste Tes_1
) e ancora “Riconosco nelle fotografie esibitemi il garage di via Regalgioffoli, in cui mio zio svolgeva l'attività di
[...] meccanico. D.R. poi dopo il 1992, il garage è stato utilizzato come deposito da mio zio” (teste ). Testimone_2
Tuttavia, nel predetto verbale si legge anche che il cavo alimentava tre unità immobiliari di cui solo una – il garage in questione – era in uso al delle altre, si legge, sono stati fatti separati verbali. Pt_1 Ciononostante, il calcolo dei consumi di è stata effettuata dal distributore sulla Parte_1 base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, non tenendo in considerazione, tuttavia, che il cavo non alimentava solo l'unità immobiliare dell'opponente ma anche altre due unità immobiliari.
Ciò che manca, dunque, è la prova della riferibilità degli interi consumi ricostruiti sulla base della sezione del cavo in via esclusiva solo al Pt_1
E allora, può concordarsi con il c.t.u. nel ritenere riferibile all'odierno opponente solo 1/3 dei consumi indicati nella fattura;
su tale conclusione, peraltro, nessuna posizione è stata presa da parte opponente, che ha comunque insistito per la condanna di controparte al pagamento del minore importo.
Infine, con riferimento alla data di inizio dei consumi, va rilevato che l'opponente non ha introdotto alcun elemento significativo ai fini della individuazione dell'intervallo temporale caratterizzato da prelievo abusivo allo stesso imputabile;
egli infatti ha concentrato la propria difesa nel dimostrare l'esclusivo utilizzo del bene quale garage/deposito e non come officina/carrozzeria.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento in favore di parte opposta del complessivo importo di € 31.930,00 a titolo di danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile riferibile solo all'unità immobiliare in uso all'odierno opponente, tenuto conto della mancanza di ulteriori elementi dai quali poter presumere un utilizzo maggiore di energia elettrica.
Tale credito, infine, non è prescritto poiché il termine biennale non è applicabile se la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dall'utente.
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Per quanto concerne le spese di lite è bene precisare che, nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. n. 2217/2007, n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello oggetto d'ingiunzione), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite in ragione di 2/3 e condannare l'opponente al pagamento del restante 1/3 in favore dell'opposta. La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 come successivamente modificati
(parametri medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
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Termini Imerese, 16 ottobre 2025 Il Giudice
Federica NG