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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3451/2024 promossa da:
, nato il 10/08/1946 a URGNANO - BG (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SAURA NICOLO', con elezione di domicilio in VIA
SANT'ANTONINO, 3 - BERGAMO, nello studio dell'avv. SAURA NICOLO';
ATTORE – OPPONENTE
contro
con sede legale a Conegliano - TV (C.F./P. IVA , per il Controparte_1 P.IVA_1
tramite della sua mandataria on sede in Milano Controparte_2
(C.F. /P. IVA , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. ABENAVOLI GIUSEPPE, con elezione di domicilio in PIAZZA
PIEDIGROTTA 9 80122 NAPOLI, nello studio dell'avv. ABENAVOLI GIUSEPPE;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “Nel merito in via principale: in accoglimento della proposta di opposizione al precetto per i motivi di cui in narrativa e in particolare per la mancata prova di legittimazione attiva della società opposta, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto preteso da e per essa da con l'atto di precetto Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 7 notificato e conseguentemente dichiarare impignorabili le somme richieste da quest'ultima nei confronti del sig. . In via subordinata: dichiarare la nullità o inefficacia Parte_1
parziale dell'atto di precetto per la somma eccedente, tenendo conto di tale circostanza nella valutazione della ripartizione delle spese legali di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Per parte convenuta-opposta: “in via principale, rigettare l'avversa opposizione perché
inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo la vigente normativa. Salvo ogni diritto”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio con azione ex art. 615 c.p.c. tramite la sua mandataria Controparte_1
per ottenere la declaratoria del difetto di Controparte_2
legittimazione attiva in capo a in ordine alla somma di € 186.232,62 Controparte_1
risultante dal precetto notificato in data 13/05/2024 (doc. n. 1 fascicolo attore), sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 - R.G.
7620/2016 del 20/10/2016, emesso nei confronti di quale fideiussore di Parte_1
(doc. n. 2 fascicolo convenuto). Controparte_3
L'attore lamenta: 1) la carenza di legittimazione attiva in capo a per Controparte_1
mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito;
2) l'erroneo conteggio delle somme dovute, non essendo stati decurtati i pagamenti avvenuti nella misura di complessivi €
70.000,00 (doc. n. 2 fascicolo attore).
Il convenuto si è tempestivamente costituito in data 16/09/2024 (settanta Controparte_1
giorni prima dell'udienza del 26/11/2024 fissata nell'atto di citazione), chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Il convenuto ha prodotto inoltre la documentazione volta a provare la legittimazione attiva sostanziale di derivante dalla cessione del credito. Controparte_1
Alla prima udienza del 19/12/2024 le parti hanno chiesto di rimettersi la causa in decisione pagina 2 di 7 e pertanto essa è stata rinviata per discussione al 28/04/2025, mediante udienza che si è tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 05/05/2025 la causa è
stata trattenuta in decisione.
************
1 – Nel merito della causa va in primo luogo trattata la questione della legittimazione attiva di a pretendere il pagamento del credito di € 186.232,62 risultante dal Controparte_4
precetto notificato in data 13/05/2024 (doc. n. 1 fascicolo attore) a seguito della cessione di credito da parte di originaria titolare del credito vantato Controparte_5
sulla base del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 (doc. n. 2 fascicolo convenuto).
A riguardo la convenuta ha prodotto documentazione probatoria Controparte_1
sufficiente a dimostrare di essere l'attuale titolare del credito, quale cessionario del creditore originario.
In particolare, il convenuto ha prodotto: l'estratto dell'avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 11/06/2020 (doc. n. 6 fascicolo convenuto) per la cessione da a nonché la CP_5 Controparte_5 Controparte_1
dichiarazione del 03/06/2024 della cedente (originaria Controparte_5
titolare del credito) di cessione a del suo credito, vantato nei confronti di Controparte_1
NDG 773195 e derivante dal rapporto di conto corrente Controparte_6
n. 80-5515 (doc. n. 3 fascicolo convenuto).
La documentazione prodotta è convergente nel senso della legittimazione attiva all'esecuzione di Controparte_1
Infatti, l'estratto dell'avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68
del 11/06/2020 (doc. n. 6 fascicolo convenuto) prova che fra Controparte_5
e è intervenuta una cessione di crediti e che detta cessione ha
[...] Controparte_1
riguardato: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di
pagina 3 di 7 mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra
il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare
della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il
2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione”.
A riguardo, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 - R.G. 7620/2016 del
20/10/2016 (doc. n. 2 fascicolo convenuto) è stato emesso per ingiungere il pagamento dello scoperto di conto corrente derivante dal contratto di conto corrente n. 5515/08 del
15/12/2020, come si legge nello stesso ricorso a decreto ingiuntivo allegato al decreto.
Trattasi quindi di credito, che rientra certamente nei parametri dei crediti ceduti nell'ambito della cessione da a a) trattandosi di Controparte_5 Controparte_1
debito per sconfinamento di conto corrente, e quindi di una delle tipologie dei crediti ceduti,
b) derivando da contratto di conto corrente stipulato il 15/12/2020 e quindi sorto fra l'1989
e il 2019, ed c) essendo il debito classificato a sofferenza nel periodo compreso fra il 1995 e il 2019, posto che la banca ha comunicato a il recesso dal contratto di Controparte_3
conto corrente e la revoca degli affidamenti per inadempimento in data 23/11/2015, come si legge nel ricorso a decreto ingiuntivo allegato al decreto.
Anche in relazione alla dichiarazione di cessione di credito del 03/06/2024 della cedente
(originaria titolare del credito) a doc. Controparte_5 Controparte_1
n. 3 fascicolo convenuto) nell'oggetto e nel corpo del testo della dichiarazione è
espressamente richiamato il nome del debitore principale di cui Controparte_3 [...]
è fideiussore, verso i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pt_1
Monza n. 5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 (doc. n. 2 fascicolo convenuto),
nonché il numero del contratto di conto corrente 5515, a cui si riferisce il medesimo decreto ingiuntivo, cosicché può ben affermarsi che si tratti del medesimo credito.
Va precisato che la dichiarazione della banca cedente è rilevante per il debitore ai fini della sua liberazione dall'obbligo di pagamento nei confronti del cedente, ai sensi dell'art. 1408
pagina 4 di 7 c.c.
Infatti, sulla base di tale dichiarazione la non potrà più Controparte_5
pretendere alcunché dal debitore in relazione alle obbligazioni derivanti Parte_1
dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016
(doc. n. 2 fascicolo convenuto), cosicché il debitore potrà legittimamente Parte_1
pagare al creditore cessionario con liberazione piena dalla sua Controparte_1
obbligazione, ai sensi dell'art. 1189 c.c.
L'interesse del debitore è costituito solo dalla circostanza sopra evidenziata (ovverossia il pagamento nelle mani del creditore, anche solo apparente), non avendo invece alcun interesse ad entrare nel merito della pattuizione inerente al contratto di cessione dei crediti in blocco,
intervenuto fra soggetti terzi rispetto a lui.
Ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione attiva sostanziale di CP_4
nella pretesa creditoria derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
[...]
5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 emesso nei confronti di , che Parte_1
costituisce il titolo esecutivo della minacciata esecuzione forzata ed il cui pagamento è stato intimato con atto di precetto notificato il 13/05/2024 (doc. n. 1 fascicolo attore).
2 – In ordine alla contestazione inerente al quantum debeatur, l'attore lamenta che il creditore non abbia decurtato dalla somma indicata in precetto i pagamenti versati dai coobbligati fideiussori nella misura di complessivi € 70.000,00, come da distinte di pagamento da esso prodotte (doc. n. 2 fascicolo attore).
Parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta (a pag. 4) esplicita il conteggio delle somme dovute dal debitore: in detto conteggio è evidente che sono stati scomputati i pagamenti intervenuti nel corso del tempo (nella misura di complessivi €
70.000,00), nonché aggiunti gli interessi via via dovuti a seguito del decorso del tempo.
Le somme di € 20.000,00 ed € 10.000,00 viva via pagate per complessivi e 70.000,00 sono state correttamente detratte dal monte interessi dovuto (lasciando così invariato il complessivo l'importo capitale dovuto), così come previsto dall'art. 1194, 2° comma, c.c.,
pagina 5 di 7 secondo il quale i pagamenti devono essere imputati prima agli interessi e poi in conto capitale.
Infatti, la somma di € 70.000,00 complessivamente pagata non copre integralmente gli interessi su € 182.090,00 prodottisi nel periodo dal 01/04/2016 al 13/05/2022, ammontanti a complessivi € 130.894,02, cosicché detti pagamenti di complessivi e 70.000,00 non sono stati imputati al capitale iniziale di € 182.090,00, che continua per intero a produrre interessi.
Sul debito non ancora pagato continuano e continueranno a decorrere gli interessi fino al saldo, come previsto nello stesso decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 -
R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 – doc. n. 2 fascicolo convenuto) ed in conformità al disposto dell'art. 1282 c.c., secondo il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
Infine, il tasso di interesse applicato nella misura del 11,75% è conforme a quello che risulta espressamente indicato nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 – doc. n. 2 fascicolo convenuto).
La contestazione attorea è pertanto infondata e va pertanto disattesa.
3 – Le spese e competenze di causa della convenuta rappresentata da Controparte_4
seguono la soccombenza di parte attrice Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo Pt_1
l'attività effettivamente svolta (in particolare la fase istruttoria è stata caratterizzata da due sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. e quella decisionale dalla sola comparsa conclusionale),
in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore causa € 186.232,62, sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402). Si liquidano quindi: € 2.552,00
per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria ed €
3.000,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 9.680,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
************
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta la domanda di parte attrice opponente . Parte_1
2 – Condanna parte attrice opponente al pagamento a favore di parte Parte_1
convenuta - opposta rappresentata da Controparte_4 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese e competenze
[...]
di causa, liquidate nella complessiva somma di € 9.680,00, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3451/2024 promossa da:
, nato il 10/08/1946 a URGNANO - BG (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SAURA NICOLO', con elezione di domicilio in VIA
SANT'ANTONINO, 3 - BERGAMO, nello studio dell'avv. SAURA NICOLO';
ATTORE – OPPONENTE
contro
con sede legale a Conegliano - TV (C.F./P. IVA , per il Controparte_1 P.IVA_1
tramite della sua mandataria on sede in Milano Controparte_2
(C.F. /P. IVA , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. ABENAVOLI GIUSEPPE, con elezione di domicilio in PIAZZA
PIEDIGROTTA 9 80122 NAPOLI, nello studio dell'avv. ABENAVOLI GIUSEPPE;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “Nel merito in via principale: in accoglimento della proposta di opposizione al precetto per i motivi di cui in narrativa e in particolare per la mancata prova di legittimazione attiva della società opposta, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto preteso da e per essa da con l'atto di precetto Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 7 notificato e conseguentemente dichiarare impignorabili le somme richieste da quest'ultima nei confronti del sig. . In via subordinata: dichiarare la nullità o inefficacia Parte_1
parziale dell'atto di precetto per la somma eccedente, tenendo conto di tale circostanza nella valutazione della ripartizione delle spese legali di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Per parte convenuta-opposta: “in via principale, rigettare l'avversa opposizione perché
inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo la vigente normativa. Salvo ogni diritto”.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio con azione ex art. 615 c.p.c. tramite la sua mandataria Controparte_1
per ottenere la declaratoria del difetto di Controparte_2
legittimazione attiva in capo a in ordine alla somma di € 186.232,62 Controparte_1
risultante dal precetto notificato in data 13/05/2024 (doc. n. 1 fascicolo attore), sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 - R.G.
7620/2016 del 20/10/2016, emesso nei confronti di quale fideiussore di Parte_1
(doc. n. 2 fascicolo convenuto). Controparte_3
L'attore lamenta: 1) la carenza di legittimazione attiva in capo a per Controparte_1
mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito;
2) l'erroneo conteggio delle somme dovute, non essendo stati decurtati i pagamenti avvenuti nella misura di complessivi €
70.000,00 (doc. n. 2 fascicolo attore).
Il convenuto si è tempestivamente costituito in data 16/09/2024 (settanta Controparte_1
giorni prima dell'udienza del 26/11/2024 fissata nell'atto di citazione), chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Il convenuto ha prodotto inoltre la documentazione volta a provare la legittimazione attiva sostanziale di derivante dalla cessione del credito. Controparte_1
Alla prima udienza del 19/12/2024 le parti hanno chiesto di rimettersi la causa in decisione pagina 2 di 7 e pertanto essa è stata rinviata per discussione al 28/04/2025, mediante udienza che si è tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 05/05/2025 la causa è
stata trattenuta in decisione.
************
1 – Nel merito della causa va in primo luogo trattata la questione della legittimazione attiva di a pretendere il pagamento del credito di € 186.232,62 risultante dal Controparte_4
precetto notificato in data 13/05/2024 (doc. n. 1 fascicolo attore) a seguito della cessione di credito da parte di originaria titolare del credito vantato Controparte_5
sulla base del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 (doc. n. 2 fascicolo convenuto).
A riguardo la convenuta ha prodotto documentazione probatoria Controparte_1
sufficiente a dimostrare di essere l'attuale titolare del credito, quale cessionario del creditore originario.
In particolare, il convenuto ha prodotto: l'estratto dell'avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 11/06/2020 (doc. n. 6 fascicolo convenuto) per la cessione da a nonché la CP_5 Controparte_5 Controparte_1
dichiarazione del 03/06/2024 della cedente (originaria Controparte_5
titolare del credito) di cessione a del suo credito, vantato nei confronti di Controparte_1
NDG 773195 e derivante dal rapporto di conto corrente Controparte_6
n. 80-5515 (doc. n. 3 fascicolo convenuto).
La documentazione prodotta è convergente nel senso della legittimazione attiva all'esecuzione di Controparte_1
Infatti, l'estratto dell'avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68
del 11/06/2020 (doc. n. 6 fascicolo convenuto) prova che fra Controparte_5
e è intervenuta una cessione di crediti e che detta cessione ha
[...] Controparte_1
riguardato: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di
pagina 3 di 7 mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra
il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare
della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il
2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione”.
A riguardo, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 - R.G. 7620/2016 del
20/10/2016 (doc. n. 2 fascicolo convenuto) è stato emesso per ingiungere il pagamento dello scoperto di conto corrente derivante dal contratto di conto corrente n. 5515/08 del
15/12/2020, come si legge nello stesso ricorso a decreto ingiuntivo allegato al decreto.
Trattasi quindi di credito, che rientra certamente nei parametri dei crediti ceduti nell'ambito della cessione da a a) trattandosi di Controparte_5 Controparte_1
debito per sconfinamento di conto corrente, e quindi di una delle tipologie dei crediti ceduti,
b) derivando da contratto di conto corrente stipulato il 15/12/2020 e quindi sorto fra l'1989
e il 2019, ed c) essendo il debito classificato a sofferenza nel periodo compreso fra il 1995 e il 2019, posto che la banca ha comunicato a il recesso dal contratto di Controparte_3
conto corrente e la revoca degli affidamenti per inadempimento in data 23/11/2015, come si legge nel ricorso a decreto ingiuntivo allegato al decreto.
Anche in relazione alla dichiarazione di cessione di credito del 03/06/2024 della cedente
(originaria titolare del credito) a doc. Controparte_5 Controparte_1
n. 3 fascicolo convenuto) nell'oggetto e nel corpo del testo della dichiarazione è
espressamente richiamato il nome del debitore principale di cui Controparte_3 [...]
è fideiussore, verso i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pt_1
Monza n. 5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 (doc. n. 2 fascicolo convenuto),
nonché il numero del contratto di conto corrente 5515, a cui si riferisce il medesimo decreto ingiuntivo, cosicché può ben affermarsi che si tratti del medesimo credito.
Va precisato che la dichiarazione della banca cedente è rilevante per il debitore ai fini della sua liberazione dall'obbligo di pagamento nei confronti del cedente, ai sensi dell'art. 1408
pagina 4 di 7 c.c.
Infatti, sulla base di tale dichiarazione la non potrà più Controparte_5
pretendere alcunché dal debitore in relazione alle obbligazioni derivanti Parte_1
dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016
(doc. n. 2 fascicolo convenuto), cosicché il debitore potrà legittimamente Parte_1
pagare al creditore cessionario con liberazione piena dalla sua Controparte_1
obbligazione, ai sensi dell'art. 1189 c.c.
L'interesse del debitore è costituito solo dalla circostanza sopra evidenziata (ovverossia il pagamento nelle mani del creditore, anche solo apparente), non avendo invece alcun interesse ad entrare nel merito della pattuizione inerente al contratto di cessione dei crediti in blocco,
intervenuto fra soggetti terzi rispetto a lui.
Ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione attiva sostanziale di CP_4
nella pretesa creditoria derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
[...]
5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 emesso nei confronti di , che Parte_1
costituisce il titolo esecutivo della minacciata esecuzione forzata ed il cui pagamento è stato intimato con atto di precetto notificato il 13/05/2024 (doc. n. 1 fascicolo attore).
2 – In ordine alla contestazione inerente al quantum debeatur, l'attore lamenta che il creditore non abbia decurtato dalla somma indicata in precetto i pagamenti versati dai coobbligati fideiussori nella misura di complessivi € 70.000,00, come da distinte di pagamento da esso prodotte (doc. n. 2 fascicolo attore).
Parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta (a pag. 4) esplicita il conteggio delle somme dovute dal debitore: in detto conteggio è evidente che sono stati scomputati i pagamenti intervenuti nel corso del tempo (nella misura di complessivi €
70.000,00), nonché aggiunti gli interessi via via dovuti a seguito del decorso del tempo.
Le somme di € 20.000,00 ed € 10.000,00 viva via pagate per complessivi e 70.000,00 sono state correttamente detratte dal monte interessi dovuto (lasciando così invariato il complessivo l'importo capitale dovuto), così come previsto dall'art. 1194, 2° comma, c.c.,
pagina 5 di 7 secondo il quale i pagamenti devono essere imputati prima agli interessi e poi in conto capitale.
Infatti, la somma di € 70.000,00 complessivamente pagata non copre integralmente gli interessi su € 182.090,00 prodottisi nel periodo dal 01/04/2016 al 13/05/2022, ammontanti a complessivi € 130.894,02, cosicché detti pagamenti di complessivi e 70.000,00 non sono stati imputati al capitale iniziale di € 182.090,00, che continua per intero a produrre interessi.
Sul debito non ancora pagato continuano e continueranno a decorrere gli interessi fino al saldo, come previsto nello stesso decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 5348/2016 -
R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 – doc. n. 2 fascicolo convenuto) ed in conformità al disposto dell'art. 1282 c.c., secondo il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
Infine, il tasso di interesse applicato nella misura del 11,75% è conforme a quello che risulta espressamente indicato nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
5348/2016 - R.G. 7620/2016 del 20/10/2016 – doc. n. 2 fascicolo convenuto).
La contestazione attorea è pertanto infondata e va pertanto disattesa.
3 – Le spese e competenze di causa della convenuta rappresentata da Controparte_4
seguono la soccombenza di parte attrice Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo Pt_1
l'attività effettivamente svolta (in particolare la fase istruttoria è stata caratterizzata da due sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. e quella decisionale dalla sola comparsa conclusionale),
in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore causa € 186.232,62, sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402). Si liquidano quindi: € 2.552,00
per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria ed €
3.000,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 9.680,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
************
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta la domanda di parte attrice opponente . Parte_1
2 – Condanna parte attrice opponente al pagamento a favore di parte Parte_1
convenuta - opposta rappresentata da Controparte_4 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese e competenze
[...]
di causa, liquidate nella complessiva somma di € 9.680,00, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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