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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Salvatore Di Lonardo Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Giudice rel. Dr. Pasquale Velleca Giudice Letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 40 CCII da e Parte_1 Parte_2
, iscritto al n. 74/2025 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale di Controparte_1
, in persona del legale rapp.p.t., con sede in NOCERA
[...] INFERIORE (SA) VIA ALFONSO DE NICOLA 14; udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione dinanzi al g.d., avvenuta ai sensi dell'art. 40, co. 7 CCII con inserimento da parte della cancelleria nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area Controparte_2 riservata collegata al codice fiscale del destinatario, in data 26.5.2025, come risultante dal fascicolo telematico, e preso atto della contumacia di parte resistente;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 4.7.2025 ha emesso la seguente SENTENZA Risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e 2, co. 1 lett.d) CCII, atteso che la resistente svolge attività commerciale (produzione di prodotti di panetteria freschi) e non ha depositato al registro delle imprese i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Il legislatore della riforma ha, infatti, ribadito l'opzione per una ripartizione dell'onere probatorio conforme al disposto dell'art. 2697 c.c. e al principio di “vicinanza della prova”, stabilendo all'art.121 CCII che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett.d)”: grava, pertanto, sul debitore resistente l'onere di provare il fatto impeditivo dell'apertura della liquidazione giudiziale, vale a dire il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dalla norma richiamata in tutti gli ultimi tre esercizi precedenti al ricorso. Laddove, pertanto, come nel caso di cui all'odierno giudizio, il debitore non alleghi tutti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, comunque, altra documentazione idonea a dimostrare la propria natura di “impresa minore”, sarà soggetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo di cui all'art. 121 e 2, co.1 lett.b), in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti da lavoro vantati dagli istanti, recati da decreti ingiuntivi, non opposti ed esecutivi (Tribunale di Nocera Inferiore n. 754/2023 e n. 756/2023). Del resto, ulteriori indizi circa lo stato di decozione dell'impresa possono ricavarsi:
1) dall'esito negativo dei pignoramenti mobiliari tentati dai ricorrenti, dai cui verbali emerge che già nell'aprile 2024 la resistente era sconosciuta presso la sede;
2) dalla sussistenza di debiti tributari e contributivi per circa 57.000 euro (v. informative e INPS agli atti). CP_3 Emerge, in conclusione, un sostanziale abbandono dell'attività di impresa, un attuale stato di decozione e una non occasionale incapacità della resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Infine, il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49, co.5 CCII, essendo pari complessivamente ad €43.608,10, come da atti di precetto. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della resistente. Il curatore va individuato tenendo conto dei rapporti riepilogativi, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
P. Q. M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 27, 40, 41, 42 e 49 CCII;
DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
, IN PERSONA DEL Controparte_1 LEGALE RAPP.P.T., CON SEDE IN NOCERA INFERIORE (SA) VIA ALFONSO DE NICOLA 14, iscritta con n. al Registro delle Imprese di Salerno; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Bianca Manuela Longo e curatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; STABILISCE Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 27.1.2026 alle ore 9:30; ASSEGNA Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025 Il giudice est. Il Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Salvatore Di Lonardo Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Giudice rel. Dr. Pasquale Velleca Giudice Letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 40 CCII da e Parte_1 Parte_2
, iscritto al n. 74/2025 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale di Controparte_1
, in persona del legale rapp.p.t., con sede in NOCERA
[...] INFERIORE (SA) VIA ALFONSO DE NICOLA 14; udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione dinanzi al g.d., avvenuta ai sensi dell'art. 40, co. 7 CCII con inserimento da parte della cancelleria nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area Controparte_2 riservata collegata al codice fiscale del destinatario, in data 26.5.2025, come risultante dal fascicolo telematico, e preso atto della contumacia di parte resistente;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 4.7.2025 ha emesso la seguente SENTENZA Risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e 2, co. 1 lett.d) CCII, atteso che la resistente svolge attività commerciale (produzione di prodotti di panetteria freschi) e non ha depositato al registro delle imprese i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Il legislatore della riforma ha, infatti, ribadito l'opzione per una ripartizione dell'onere probatorio conforme al disposto dell'art. 2697 c.c. e al principio di “vicinanza della prova”, stabilendo all'art.121 CCII che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett.d)”: grava, pertanto, sul debitore resistente l'onere di provare il fatto impeditivo dell'apertura della liquidazione giudiziale, vale a dire il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dalla norma richiamata in tutti gli ultimi tre esercizi precedenti al ricorso. Laddove, pertanto, come nel caso di cui all'odierno giudizio, il debitore non alleghi tutti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, comunque, altra documentazione idonea a dimostrare la propria natura di “impresa minore”, sarà soggetto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo di cui all'art. 121 e 2, co.1 lett.b), in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti da lavoro vantati dagli istanti, recati da decreti ingiuntivi, non opposti ed esecutivi (Tribunale di Nocera Inferiore n. 754/2023 e n. 756/2023). Del resto, ulteriori indizi circa lo stato di decozione dell'impresa possono ricavarsi:
1) dall'esito negativo dei pignoramenti mobiliari tentati dai ricorrenti, dai cui verbali emerge che già nell'aprile 2024 la resistente era sconosciuta presso la sede;
2) dalla sussistenza di debiti tributari e contributivi per circa 57.000 euro (v. informative e INPS agli atti). CP_3 Emerge, in conclusione, un sostanziale abbandono dell'attività di impresa, un attuale stato di decozione e una non occasionale incapacità della resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Infine, il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49, co.5 CCII, essendo pari complessivamente ad €43.608,10, come da atti di precetto. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della resistente. Il curatore va individuato tenendo conto dei rapporti riepilogativi, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
P. Q. M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 27, 40, 41, 42 e 49 CCII;
DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
, IN PERSONA DEL Controparte_1 LEGALE RAPP.P.T., CON SEDE IN NOCERA INFERIORE (SA) VIA ALFONSO DE NICOLA 14, iscritta con n. al Registro delle Imprese di Salerno; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Bianca Manuela Longo e curatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; STABILISCE Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 27.1.2026 alle ore 9:30; ASSEGNA Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025 Il giudice est. Il Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo