Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04034/2025REG.PROV.COLL.
N. 02859/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2859 del 2024, proposto da
OV CI, OL ER, MA IS, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina (Ater Latina), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13722/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per la Regione Lazio l’avv. Andrea Ferraguto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti hanno proposto ricorso innanzi al Tar Lazio, chiedendo la condanna della Regione Lazio sia al pagamento delle indennità mensili non corrisposte dalla data di illegittima interruzione dell’incarico di componenti del Collegio dei Revisori dell’ATER Latina, e sia al risarcimento del danno alla loro reputazione professionale.
In punto di fatto essi hanno esposto che con sentenza n. 2135/2017, passata in giudicato, il Tar Lazio ha annullato i decreti dell’8 agosto 2014, n. T00279 e del 27 agosto 2014, n. T00302, con i quali la Regione Lazio ha ritenuto i ricorrenti decaduti dalla carica di componente del collegio dei revisori dell’ATER Latina (nominando nuovi componenti in loro sostituzione), sul presupposto, ritenuto erroneo dal Tribunale, dell’applicabilità agli anzidetti revisori dell’art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio e, quindi, del meccanismo del c.d. spoil system .
Per tali ragioni, la condotta del civico ente doveva reputarsi illegittima, la qual cosa integrava la sussistenza degli elementi richiesti ai fini dell’accoglimento della proposta azione di condanna.
Hanno chiesto pertanto la condanna della Regione Lazio al pagamento delle somme indicate, maggiorate nei modi di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 13722/23 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i sig.ri OV CI, OL ER, MA IS hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; errore, violazione degli artt. 30, 63 e 64 c.p.a.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna della Regione Lazio al pagamento delle indennità da loro non percepite per effetto della revoca illegittima dall’incarico di componenti del Collegio dei Revisori dell’ATER Latina. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità di domande nuove in appello. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 10.4.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure preliminari articolate dall’Amministrazione resistente.
3. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico ” (C.d.S, V, 21.8.2024, n. 7195. In termini confermativi, C.d.S, IV, 31.5.2024, n. 4908; C.d.S, IV, 12.9.2023, n. 8282).
In punto di individuazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica, in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c. Ne consegue che sulla parte ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., nel cui alveo deve essere ricondotta la domanda. È quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo.
4. Così definite le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’assunto di parte appellante è che, ad onta dei decreti dell’agosto 2014, di decadenza dell’incarico di revisori dell’Ater Latina – decreti annullati dal TAR Lazio con sentenza n. 2135/17, passata in giudicato – essi avrebbero continuato a svolgere la propria attività sino al 2017, data di scadenza naturale dell’incarico.
Pertanto, come da tabella sinottica a p. 22 del ricorso in appello, essi hanno chiesto la condanna della Regione Lazio al pagamento delle indennità spettanti in relazione agli ultimi cinque mesi del 2015, dodici mesi del 2016 e due mesi del 2017.
5. Senonché, essi hanno allegato nel giudizio di primo grado (e la cosa è stata da loro ribadita nelle memorie di replica depositate in data 19.3.2025, p. 4), solo i verbali n. 39 del 4.8.2014, n. 40 del 10.9.2014, n. 41 del 30.9.2014, n. 42 del 9.10.2014 e n. 46 del 20.1.2015.
Trattasi, dunque, di verbali relativi a periodi antecedenti a quelli oggetto delle odierne richieste di condanna.
Nulla invece essi hanno allegato al fine della prova dello svolgimento di attività di revisori anche nel periodo luglio-dicembre 2015, gennaio-dicembre 2016, e gennaio-febbraio 2017.
6. Pertanto, in difetto di prova del fatto costitutivo del diritto da parte degli appellati (asserita attività di revisori Ater svolta anche dopo i decreti di decadenza del 2014, e sino al 2017, data di scadenza naturale dell’incarico), non spetta loro alcun risarcimento.
7. Gli appellanti reclamano poi il risarcimento del danno all’immagine da loro asseritamente subito per effetto della revoca illegittima dagli incarichi in esame.
Senonché, non emerge in atti alcun elemento da cui inferire il danno alla loro reputazione professionale conseguente all’emanazione degli impugnati decreti di decadenza, annullati dal TAR con sentenza n. 2135/17.
A ciò aggiungasi poi che la ragione della disposta decadenza è riconducibile non già a una qualche loro negligenza nell’espletamento dell’incarico ricevuto, ma soltanto all’avvicendamento disposto dalla Regione in applicazione del meccanismo del c.d. spoil system (decadenza automatica degli incarichi di consulenza, entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo governo regionale). Situazione, quest’ultima, che pur stigmatizzata dal TAR Lazio con la citata sentenza n. 2135/17 (in attuazione delle pronunce della Corte costituzionale nn. 104/07 e 351/08, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dello spoil system , salvo che per gli incarichi di vertice e/o fiduciari), nondimeno non è fonte di alcun disdoro personale nei confronti degli odierni appellanti.
Per tali ragioni, neanche tale voce di danno può dirsi provata, e per tale ragione non può in alcun modo essere risarcita.
8. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO