Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2023, proposto da Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
Sapio Life S.r.l., Ao Ordine Mauriziano di Torino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico;
- del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- della Determinazione Dirigenziale prot. DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Regione Piemonte;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. BU47S4 del 24/11/2022 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato alla ricorrente i provvedimenti di cui innanzi.
nonché
- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato n. 1 alla Determinazione Dirigenziale prot. DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/20221 contenente l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, con l'importo dovuto dalle singole aziende ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RO AN IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario e, nello specifico, il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché la Determinazione Dirigenziale prot. DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Regione Piemonte, contenente l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, con l’importo dovuto dalle singole aziende
1.1. Deduceva parte ricorrente che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015.
Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, le regioni e province autonome, che hanno registrato uno scostamento di spesa dei tetti per l’acquisto di dispositivi medici, hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme entro 30 giorni.
Al riguardo, sono stati dedotti i seguenti profili di gravame:
- Violazione e falsa applicazione dei termini stabiliti nel comma 8 dell’art. 9 ter del D.L. 2015 n. 78 e negli accordi adottati con atto di repertorio numero 181 e 182 CSR del 7 novembre 2019, tra il governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché della disciplina dettata al comma 9 del medesimo articolo della stessa legge. Illegittimità della fissazione dei tetti di spesa regionali e nazionali in misura identica. Violazione e falsa applicazione delle indicazioni contenute nell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e nell’art. 9ter, comma 8 del D.L. 2015, n. 78;
- Illegittimità del DM 6 luglio 2022 e dei provvedimenti in rubrica impugnati insita nell’assenza di bilanciamento con il principio di tutela dell’affidamento e per applicazione di norme incostituzionali, (9ter commi 8 e 9 del D.L. n. 78 del 2015) con riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo, per violazione dell'art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e per contrasto con i principi unionali;
- Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale della normativa sul payback in premessa, per violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva e dell’eguaglianza dei contribuenti di fronte alla legge di cui agli art. 3, 23 e 53 Cost.;
- Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione del comma 8 dell’art. 9 ter del D.L. n. 78 del 2015 e della necessaria limitazione dell’applicazione del payback al solo fatturato strettamente correlato alla fornitura finalizzata all’acquisito di dispositivi medici, escluse le prestazioni di servizi;
- Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione del principio di neutralità fiscale, illegittimità derivata per applicazione di norme incostituzionali per contrasto con l’art. 117, comma 1, cost. in relazione all’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE;
- Illegittimità del DM 6 ottobre 2022 e dei provvedimenti regionali in epigrafe impugnati per incostituzionalità del comma 9 dell’art. 9 ter del DL n. 78/2015, cit, in relazione agli art. 3 e 97 Cost.;
- Illegittimità derivata.
1.2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali e regionali resistenti indicate in epigrafe, depositando memorie difensive.
1.3. Durante la pendenza del giudizio veniva approvato, quale ius superveniens , l’art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
1.4. Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’onere di ripiano, nonché copia della Determina Dirigenziale n.651/A1400B/2025 del 29/10/2025 con cui la Regione Piemonte ha accertato l’avvenuto pagamento da parte della stessa della quota del 25% dovuta ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 (cfr. documentazione depositata in data 24.11.2025), instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. – All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c. p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in applicazione del dettato dell’art. 7 DL 95/2025, secondo cui decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'integrale versamento – da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici - dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
In tali casi, l’accertamento – da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano – dell'avvenuto versamento dell'importo suindicato, “ con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio ”, determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.
4. – Le spese di lite, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1 d.l. 95/2025, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RB LO, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
RO AN IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN IR | AR RB LO |
IL SEGRETARIO