Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2021, proposto da
I.A.C.E.S. Impresa Appaltatrice Costruzioni Edili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AN Bormioli e OL Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento DIPVVF.COM-GE.REGISTRO UFFICIALE U.0022435 del 04 novembre 2020 in forza del quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova ha imposto la società ricorrente prescrizioni di regolarizzazione dell'area esterna prospiciente i civici di civile abitazione n. 8 e 30 siti in Genova, viale Villini Rollino;
nonché di ogni atto antecedente, presupposto, consequenziale e comunque connesso, in particolare i verbali citati nel provvedimento ma non allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. OL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società I.A.C.E.S. è proprietaria dell’area esterna prospiciente i civici di civile abitazione n. 8 e 30 siti in viale Villini Rollino a Genova, area adibita a parcheggio per autovetture con spazi delimitati da segnaletica a pavimento, al servizio dei due condomini.
In data 04 novembre 2020 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova ha eseguito un sopralluogo su tale area riscontrando che le aree adibite a parcheggio risultano a ridosso delle aree perimetrali degli edifici stessi e all’accesso della centrale termica a servizio del caseggiato n. 30, con conseguente mancato rispetto della normativa di cui al D.M. 01/02/1986.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, quindi, l’Amministrazione ha prescritto alla società ricorrente di rispettare il D.M. 01/02/1986 in particolare regolarizzando l’area interessata come segue: - le superficie di parcamento all’aperto devono essere isolate mediante interposizione di spazi di larghezza non inferiore a 1,5 metri lungo i lati ove si affacciano aperture di fabbricati perimetrali;
- l’area esterna di accesso della centrale termica, deve essere libera da ostacoli.
Avverso il suddetto provvedimento la società ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il Ministero non avrebbe allegato al provvedimento alcun verbale precedente; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe fatto precedere il provvedimento impugnato dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, impedendo alla società di rappresentare all’amministrazione le circostanze di fatto e di diritto ostative all’adozione del provvedimento stesso;
2. l’Amministrazione avrebbe fondato la prescrizione relativa al distanziamento dei parcheggi dai muri perimetrali dell’edificio su una disposizione (contenuta nel punto 7.1 dell’allegato unico al DM 01/02/1986) relativa alle “autorimesse”, concetto differente dai parcheggi all'aria aperta, come quello oggetto di causa; il D.M. 01/02/1986, peraltro, risulta essere stato abrogato dal successivo D.M. 15 maggio 2020, che ha abolito la regola relativa alle distanze tra i luoghi di rimessa delle autovetture e le aperture dei fabbricati perimetrali, sì che l’Amministrazione avrebbe irragionevolmente impartito una prescrizione che dopo poco tempo dall’adozione del provvedimento non sarebbe più stata vigente;
3. la prescrizione relativa all’accessibilità al locale della centrale termica sarebbe ingiustificata in quanto il percorso di accesso esistente risponderebbe ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, l’eventuale presenza estemporanea di ostacoli lungo il percorso potendo essere evitata sensibilizzando gli utenti parcheggiatori al rispetto della distanza anche attraverso la segnaletica orizzontale della linea gialla già tracciata sui luoghi e apposite scritte di divieto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Il fatto che l’Amministrazione resistente non abbia allegato al provvedimento impugnato il verbale di sopralluogo del 4 novembre 2020, richiamato nella motivazione del primo, non costituisce, di per sé, motivo di annullamento del provvedimento medesimo, in quanto il comma 3 dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 prevede soltanto che se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
La disponibilità non coincide con l’allegazione materiale dell’atto presupposto al provvedimento conclusivo, essendo sufficiente che l’Amministrazione consenta l’accesso all’atto in conformità a quanto previsto dagli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990.
Per contro risulta fondata la seconda parte della prima censura, in quanto l’Amministrazione non ha comunicato l’avvio del procedimento.
È vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, « Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
La particolare fattispecie in esame avrebbe giustificato la comunicazione ex art. 7, l. n. 241 del 1990, essendo la stessa caratterizzata, come si dirà, sia da questioni in fatto sulle quali era opportuno un contraddittorio procedimentale, sia dall’opportunità per la società ricorrente di sottolineare l’illogicità o comunque inopportunità di imporre delle prescrizioni ai sensi di una normativa, quella del d.m. 1/2/1986, la cui abrogazione, per opera del d.m. 15 maggi 2020, sarebbe divenuta efficace a partire dal 20 novembre 2020 (il provvedimento impugnato è datato 4 novembre 2020 ed è stato notificato in pari data).
Pertanto, il primo motivo deve essere accolto nei termini che precedono.
2. Sul secondo motivo di impugnazione.
2.1. Viene in rilievo, anzitutto, la prima prescrizione secondo la quale “le superficie di parcamento all’aperto devono essere isolate mediante interposizione di spazi di larghezza non inferiore a 1,5 metri lungo i lati ove si affacciano aperture di fabbricati perimetrali”.
In sede di sopralluogo, infatti, è stato accertato che gli spazi interposti tra il parcamento delle vetture e le aperture perimetrali sono risultate inferiori al metro e mezzo “in difformità a quanto indicato nel d.m. 1/2/1986”.
Il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia non correttamente applicato la normativa tecnica di cui al d.m. 1 febbraio 1986.
La prescrizione oggetto di contestazione, in particolare, è fondata sulla disposizione di cui all’art. 7 del predetto decreto ministeriale, la quale, con riguardo alle “autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati”, precisa che le stesse «devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali».
In disparte il tema dell’applicabilità della suddetta disposizione ai parcheggi all’aperto, come quello in oggetto - atteso che l’art. 0 dell’allegato al decreto, definisce l’autorimessa l’“area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati” - ciò che rende peculiare la fattispecie in esame è che il provvedimento impugnato è stato adottato quando già era stato emanato il d.m. 15 maggio 2020, il cui art. 3, comma 2, ha previsto l’abrogazione del decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili».
È vero che il comma 4 dell’art. 3 ha differito di 180 giorni dalla data di pubblicazione l’entrata in vigore del suddetto decreto, vacatio legis piuttosto elevata dovuta, ragionevolmente, sia alla necessità di garantire un’adeguata preparazione dei soggetti destinatari interessati all’applicazione delle nuove norme tecniche, sia al particolare periodo nel quale queste disposizioni sono state previste (in piena emergenza pandemica).
È altresì vero, però, che l’abrogazione del decreto ministeriale 1 febbraio 1986 - con conseguente inapplicabilità delle norme tecniche in questa sede censurate - sarebbe risultata vigente a partire dal 20 novembre 2020, ovvero solo due settimane dopo l’adozione del provvedimento contestato.
La decisione dell’Amministrazione, a fronte di un sopralluogo effettuato il 4 novembre 2020, di adottare nella medesima giornata delle prescrizioni tecniche fondate su una disciplina normativa destinata a cessare gli effetti poco più di due settimane dopo, assume evidentemente i contorni dell’irragionevolezza e si pone in contrasto sia con il principio di efficacia dell’azione amministrazione, sia con il principio di correttezza e buona fede.
Si consideri, infatti, che il provvedimento impugnato imponeva al privato di provvedere alla regolarizzazione entro 45 giorni: il termine, quindi, sarebbe scaduto ben oltre la data di abrogazione del d.m. 1 febbraio 1986.
Pertanto, sul piano della ragionevolezza, alla società ricorrente è stato imposto di compiere un’attività che, al momento di scadenza del termine finale per l’adempimento delle prescrizioni, non sarebbe più stata necessaria in base alla normativa vigente; sul piano dell’efficacia dell’azione amministrativa, poi, è stato imposto il rispetto di una prescrizione in adempimento ad una norma destinata a divenire tamquam non esset entro pochi giorni, sì che di fatto il provvedimento amministrativo in parte qua non risponde ad un interesse pubblico effettivo; sul piano della correttezza e buona fede l’Amministrazione avrebbe dovuto evitare di porre a carico del privato un aggravio destinato a non trovare più un fondamento normativo dopo soli pochi giorni.
Ne consegue l’accoglimento del motivo di ricorso in esame.
3. Sul terzo motivo di ricorso.
La prescrizione censurata da parte ricorrente è la seguente: «l’area esterna di accesso alla centrale termica deve essere libera da ostacoli».
Nel verbale di sopralluogo e nel provvedimento impugnato, d’altronde, non si fa, a ben vedere, riferimento a specifici e particolari ostacoli fisici, ma, anche per l’accesso alla centrale termica, viene contestata la presenza dei posti auto “a ridosso”.
Oltre a ribadire anche con riguardo a tale censura quanto argomentato al punto 2 che precede, va rilevato come la prescrizione in esame sia generica laddove fa riferimento a non meglio precisati “ostacoli”: la presenza di posti auto, infatti, pur collocati a distanza inferiore alla normativa, non costituisce di per sé un “ostacolo”: dalla perizia di parte prodotta in giudizio dalla società ricorrente emerge, infatti, che tra i posti auto e l’accesso alla centrale termica vi è un camminamento scoperto di larghezza non inferiore a 0,60 m.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere accolto.
4. Conclusioni e spese.
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che precedono, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
AL US AL, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
OL SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SI | AL US AL |
IL SEGRETARIO