TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il giudice ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che la fattispecie avrebbe giustificato la comunicazione di avvio del procedimento, data la presenza di questioni di fatto e l'opportunità di far emergere l'illogicità di prescrizioni basate su normativa prossima all'abrogazione.

  • Accolto
    Illegittimità della prescrizione relativa al distanziamento dei parcheggi

    Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione abbia applicato in modo irragionevole la normativa, imponendo prescrizioni basate su un decreto ministeriale che sarebbe stato abrogato poco dopo l'adozione del provvedimento. Tale imposizione, con termine di adempimento successivo all'abrogazione, risulta irragionevole, inefficace e contraria a buona fede.

  • Accolto
    Genericità e ingiustificatezza della prescrizione relativa all'accesso alla centrale termica

    Il giudice ha accolto il motivo, ribadendo le argomentazioni relative all'abrogazione della normativa e sottolineando la genericità del termine 'ostacoli'. Ha inoltre evidenziato che la presenza dei posti auto non impedisce di fatto l'accesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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