Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2025, proposto da
RI IN NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di IN – Sezione Lavoro, n. 444/2025, pubblicata il 19.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.03.2025, con la quale, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato il MIM alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell’importo nominale di € 1.500 oltre interessi o rivalutazione della maturazione all’effettivo soddisfo;
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1698/2023;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Sato S. Libertini per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con la sentenza n. 444/2025, pubblicata il 19.03.2025, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di IN – Sezione Lavoro, iscritto al n. 398/2024, il Tribunale di IN ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato il MIM alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell’importo nominale di € 1.500 oltre interessi o rivalutazione della maturazione all’effettivo soddisfo;
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 20.10.2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di IN, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 26.03.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 09.01.2026, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Con ordinanza collegiale n. 76/2026, pubblicata il 16.01.2026, questa Sezione, rilevato che non risultano depositati e/o visibili nel sistema SIGA gli allegati n. 1 (sentenza del Tribunale di Lecce della quale chiede l’ottemperanza), n. 2 (certificato di non proposta impugnazione) e n. 3 (attestazione di notifica della sentenza), ha ritenuto, quindi, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., di dover rilevare d’ufficio la predetta questione preliminare di rito e assegnare alla parte ricorrente il termine di 30 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, rilevata d’ufficio e depositare i suindicati allegati mancanti.
Ha rinviato, quindi, la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2026.
Il 20.01.2026, la parte ricorrente ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali quelli richiesti da questo Tribunale con la sopracitata ordinanza collegiale.
Nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione del 02.10.2025 del Tribunale di IN.
Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 26.03.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’Amministrazione intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 444/2025, pubblicata il 19.03.2025, del Tribunale di IN – Sezione Lavoro, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti nelle more effettuati.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di IN (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, il quale provvederà nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente
Elio Cucchiara, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | TR OR |
IL SEGRETARIO