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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
LI IN, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15249/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210223779606501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230229094619501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125919039501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230141170702501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103530261501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230045300840501 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240269963145501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11752/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistenti: chiedono l'estinzione del giudizio
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Sig.ra Ricorrente_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso sette cartelle esattoriali notificate nel 2025 con le quali la competente Agenzia richiedeva l' importo complessivo di € 48.176,96 riguardanti debiti erariali di Nominativo_1 , coniuge della ricorrente e deceduto in data 6.10.2023.
Deduceva la ricorrente che le cartelle in oggetto erano state intestate a suo nome in qualità di presunta erede del marito Nominativo_1, benché avesse formalmente rinunciato all'eredità con atto notarile del 29 novembre 2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 4 dicembre 2023, entro il termine di tre mesi previsto per l'accettazione tacita. Inoltre, il regime patrimoniale tra i coniugi era quello della separazione dei beni, in vigore dal 1996.
Eccepiva pertanto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai debiti tributari del coniuge defunto, evidenziando che l'Amministrazione aveva ignorato le richieste di annullamento in autotutela, rendendo inevitabile il contenzioso.
In data 19.11.2025 si costituiva l'AdE roma 1 la quale sosteneva che, in seguito all'istanza di autotutela formulata dal ricorrente, svolte le necessarie verifiche, aveva proceduto all'annullamento delle coobbligazioni con rinuncia alla messa in esecuzione. Chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si costituiva anche AdER che chiedeva l'estinzione del giudizio per c.m.c. con compensazione delle spese
.
La ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere con con condanna alle spese in via solidale.
All'udienza del 24.11.2025, il Collegio prende atto di quanto esposto e documentato dalle parti e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra parti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Primo grado, Sezione VI, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e per l'effetto compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
Il Giudice RE Il Presidente
IU EL AL Di IO
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
LI IN, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15249/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210223779606501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230229094619501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125919039501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230141170702501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103530261501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230045300840501 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240269963145501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11752/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistenti: chiedono l'estinzione del giudizio
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Sig.ra Ricorrente_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso sette cartelle esattoriali notificate nel 2025 con le quali la competente Agenzia richiedeva l' importo complessivo di € 48.176,96 riguardanti debiti erariali di Nominativo_1 , coniuge della ricorrente e deceduto in data 6.10.2023.
Deduceva la ricorrente che le cartelle in oggetto erano state intestate a suo nome in qualità di presunta erede del marito Nominativo_1, benché avesse formalmente rinunciato all'eredità con atto notarile del 29 novembre 2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 4 dicembre 2023, entro il termine di tre mesi previsto per l'accettazione tacita. Inoltre, il regime patrimoniale tra i coniugi era quello della separazione dei beni, in vigore dal 1996.
Eccepiva pertanto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai debiti tributari del coniuge defunto, evidenziando che l'Amministrazione aveva ignorato le richieste di annullamento in autotutela, rendendo inevitabile il contenzioso.
In data 19.11.2025 si costituiva l'AdE roma 1 la quale sosteneva che, in seguito all'istanza di autotutela formulata dal ricorrente, svolte le necessarie verifiche, aveva proceduto all'annullamento delle coobbligazioni con rinuncia alla messa in esecuzione. Chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si costituiva anche AdER che chiedeva l'estinzione del giudizio per c.m.c. con compensazione delle spese
.
La ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere con con condanna alle spese in via solidale.
All'udienza del 24.11.2025, il Collegio prende atto di quanto esposto e documentato dalle parti e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra parti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Primo grado, Sezione VI, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e per l'effetto compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
Il Giudice RE Il Presidente
IU EL AL Di IO
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)