Art. 32.
L'art. 107 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il tracciamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e' sostituito dal seguente:
«Le operaie permanenti o temporanee che vengano a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate:
a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta, del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;
b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il successivo periodo che precede il parto;
c) durante sei settimane dopo il parto.
« Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute debitamente accertati.
« Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto potranno, su richiesta dell'operaia, ridursi fino a tre settimane ciascuno, quando, in base a certificato medico cio' risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio ».
L'art. 107 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il tracciamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e' sostituito dal seguente:
«Le operaie permanenti o temporanee che vengano a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate:
a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta, del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;
b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il successivo periodo che precede il parto;
c) durante sei settimane dopo il parto.
« Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute debitamente accertati.
« Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto potranno, su richiesta dell'operaia, ridursi fino a tre settimane ciascuno, quando, in base a certificato medico cio' risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio ».