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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12781 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 23771/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bressan Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.07.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-003280515, CP_ notificata il 29.05.2025, emessa dall' in relazione all'avviso di accertamento n.
.7002.12/11/2024.0096847 del 12.11.2024. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica dell'atto presupposto. Lamentava l'irritualità della notifica a mezzo del servizio postale, risultando dalla busta di spedizione la dicitura “L. Avviso il 29.11.2024”, alla quale non era seguito l'invio dell'avviso di giacenza previsto. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la prova della notifica dell'avviso di accertamento, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, era data dalla cartolina di ritorno della notifica avvenuta il 03.01.2025. Rilevava che la parte ricorrente non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine al mancato versamento delle ritenute previdenziali, oggetto dell'avviso di accertamento. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
pagina 1 di 3 All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione è fondata unicamente sull'eccezione di mancata/irrituale notifica dell'avviso di accertamento ispettivo sotteso.
In particolare la parte ricorrente lamenta l'assenza della rr informativa nei confronti della ricorrente dopo l'avviso di compiuta giacenza. CP_ Giova osservare che costituendosi in giudizio l' ha allegato la relata di notifica della ar relativa all'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta. In particolare da tale relata risulta l'avvenuta notifica mediante avviso lasciato dall'addetto postale in data 27.11.2024; l'atto è stato poi CP_ rimandato all' dalle Poste Italiane per compiuta giacenza in data 03.01.2025.
Priva di fondamento appare sul punto l'eccezione di assenza di informativa nei confronti della ricorrente dopo l'avviso di compiuta giacenza. Deve invero rilevarsi che la notifica dell'avviso di accertamento è stato eseguito non già ai sensi della legge n. 890/82, bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, nel testo pro tempore vigente.
Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011
(recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.
Tale conclusione trova avallo nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, “per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n. 78 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.
Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle pagina 2 di 3 della L. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n.
19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020). Part Ne consegue che per la regolarità della procedura non è necessario l'invio del
Siffatti rilievi evidenziano quindi la ritualità della notifica del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, non avendo l'istante sollevato alcuna contestazione nel merito del mancato versamento delle ritenute previdenziali, come riscontrato nell'avviso di accertamento, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE, CHE Parte_1 CP_1
LIQUIDA IN € 886,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 10 dicembre 2025
La Giudice
EL CI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 23771/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bressan Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.07.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-003280515, CP_ notificata il 29.05.2025, emessa dall' in relazione all'avviso di accertamento n.
.7002.12/11/2024.0096847 del 12.11.2024. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica dell'atto presupposto. Lamentava l'irritualità della notifica a mezzo del servizio postale, risultando dalla busta di spedizione la dicitura “L. Avviso il 29.11.2024”, alla quale non era seguito l'invio dell'avviso di giacenza previsto. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la prova della notifica dell'avviso di accertamento, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, era data dalla cartolina di ritorno della notifica avvenuta il 03.01.2025. Rilevava che la parte ricorrente non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine al mancato versamento delle ritenute previdenziali, oggetto dell'avviso di accertamento. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
pagina 1 di 3 All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione è fondata unicamente sull'eccezione di mancata/irrituale notifica dell'avviso di accertamento ispettivo sotteso.
In particolare la parte ricorrente lamenta l'assenza della rr informativa nei confronti della ricorrente dopo l'avviso di compiuta giacenza. CP_ Giova osservare che costituendosi in giudizio l' ha allegato la relata di notifica della ar relativa all'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta. In particolare da tale relata risulta l'avvenuta notifica mediante avviso lasciato dall'addetto postale in data 27.11.2024; l'atto è stato poi CP_ rimandato all' dalle Poste Italiane per compiuta giacenza in data 03.01.2025.
Priva di fondamento appare sul punto l'eccezione di assenza di informativa nei confronti della ricorrente dopo l'avviso di compiuta giacenza. Deve invero rilevarsi che la notifica dell'avviso di accertamento è stato eseguito non già ai sensi della legge n. 890/82, bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, nel testo pro tempore vigente.
Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011
(recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.
Tale conclusione trova avallo nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, “per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n. 78 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.
Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle pagina 2 di 3 della L. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n.
19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020). Part Ne consegue che per la regolarità della procedura non è necessario l'invio del
Siffatti rilievi evidenziano quindi la ritualità della notifica del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, non avendo l'istante sollevato alcuna contestazione nel merito del mancato versamento delle ritenute previdenziali, come riscontrato nell'avviso di accertamento, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE, CHE Parte_1 CP_1
LIQUIDA IN € 886,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 10 dicembre 2025
La Giudice
EL CI
pagina 3 di 3