Art. 6-bis. (((Istituzione del Fondo per i contributi agli enti
locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti)) (( 1. A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni dei triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ))
locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti)) (( 1. A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni dei triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ))