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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.: 265/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 02/04/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/2022 R.G.L. TRA
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pt_1 P.IVA_1 TROVATI ANTONELLA;
RICORRENTE E
C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. MITIDIERI Controparte_1 C.F._1 ASSUNTA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Via degli Eucalipti, 49 85042 Lagonegro;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. ritenendo di averne i presupposti, in data 10.10.2018 ha presentato domanda Controparte_1 per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità di cui alla L. 222/1984. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML negava i requisiti sanitari necessari per Pt_1 l'accesso alla prestazione previdenziale richiesta. La parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo ed all'esito, l'istante proponeva innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 895/2020; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in data 14.11.2021 non ha Persona_1 riconosciuto una inabilità assoluta, ma ha ritenuto che il quadro clinico del periziato fosse tale da determinare una riduzione parziale della capacità lavorativa nella misura dell'80%. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento, la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., dissentendo dal giudizio medico legale reso, avendo il CTU applicato il calcolo riduzionistico. A sostegno delle proprie argomentazioni allegava relazione medica di parte a firma del dott. . Persona_2 Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento della nullità della consulenza ed il rigetto della domanda proposta dal CP_1
1.2. Il si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla CP_1 presunta erroneità della ctu e chiedeva il riconoscimento, in via subordinata, dell'assegno ordinario di invalidità. Alla udienza del 2.04.2025 la causa era decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura in udienza.
2. Il ricorso è inammissibile. Il con il giudizio di ATPO ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della pensione d'inabilità CP_1 ordinaria ex art. 2 della Legge 222/1984. Ed infatti, con domanda amministrativa presentata Pt_1 all in data 3/10/2018 il aveva formulato richiesta di pensione d'inabilità ex L. Pt_1 Controparte_1 222/1984 che tuttavia gli veniva rigettata dall – a seguito di visita medico-legale - per insussistenza Pt_1 dello status inabilitante. Stesso esito sortiva il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto in prima istanza. In conseguenza dell'esito negativo anche del ricorso amministrativo – parte convenuta presentava ricorso per ATPO al fine di vedersi riconoscere in giudizio la pensione ordinaria d'inabilità dalla data della domanda amministrativa ovvero da data successiva. In sede di ATP il CTU nominato – all'esito della valutazione clinica e a seguito della valutazione della documentazione medica – concludeva:
“SULLA BASE DI QUANTO ESPOSTO IN SEDE DI DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE, SI PUÒ AFFERMARE CHE IL/LA SIG. È PERSONA INVALIDA CON PERMANENTE Controparte_1 INVALIDITÀ DEL 80% ART.2 COMMA 1, LEGGE 23 NOVEMBRE 1988 N.509. TALE INVALIDITÀ VA COLLOCATA TEMPORALMENTE ALLA VISITA MEDICA DA ME EFFETTUATA IN DATA 03/02/2021……..” – cfr. consulenza del dott. Persona_1 La parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la nullità ed inutilizzabilità della consulenza per aver il CTU posto in essere valutazioni medico legali non attinenti all'oggetto della causa. “L' non intende Pt_1 accettare valutazioni medico-legali che possano in futuro essere fonte di prova per altre richieste di rilevanza
” – cfr. ricorso -. Pt_1 Orbene, ritiene il Tribunale che il giudizio è stato proposto dal avverso il mancato CP_1 riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 222/1984. Ebbene, il ctu, pur operando un errore formale nella valutazione, che riferisce integralmente all'ambito assistenziale e non previdenziale, utilizzando codici tabellari del DM 05.02.1992 ed applicando il calcolo a scalare, nega nella sostanza l'esistenza dei requisiti sanitari per una totale inabilità lavorativa, con la conseguenza che il giudizio di ATPO, in assenza di ricorso di opposizione, si sarebbe concluso con un decreto di omologa di rigetto. Il ricorso di opposizione è, quindi, inammissibile, tenuto conto che quell'accertamento sanitario – maturato nell'ambito di un giudizio ex L. 222/1984 – non avrebbe potuto essere utilizzato per conseguire prestazioni diverse. La domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario, formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione, dal - in disparte ogni valutazione sulla ammissibilità - è stata oggetto di rinuncia CP_1 da parte della difesa alla odierna udienza, stante l'intervenuto pensionamento del CP_1
Segue la pronuncia di cui al dispositivo. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite devono essere compensate integralmente. Le spese di consulenza vanno poste a carico dell definitivamente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, accerta che non possiede Controparte_1 il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità di cui alla L. 222/1984;
2) rigetta, per intervenuta rinuncia, la domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità proposta dal nella presente fase di opposizione. Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
4) pone le spese di CTU a carico dell Pt_1 LAGONEGRO, 02/04/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 02/04/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/2022 R.G.L. TRA
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pt_1 P.IVA_1 TROVATI ANTONELLA;
RICORRENTE E
C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. MITIDIERI Controparte_1 C.F._1 ASSUNTA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Via degli Eucalipti, 49 85042 Lagonegro;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. ritenendo di averne i presupposti, in data 10.10.2018 ha presentato domanda Controparte_1 per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità di cui alla L. 222/1984. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML negava i requisiti sanitari necessari per Pt_1 l'accesso alla prestazione previdenziale richiesta. La parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo ed all'esito, l'istante proponeva innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 895/2020; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in data 14.11.2021 non ha Persona_1 riconosciuto una inabilità assoluta, ma ha ritenuto che il quadro clinico del periziato fosse tale da determinare una riduzione parziale della capacità lavorativa nella misura dell'80%. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento, la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., dissentendo dal giudizio medico legale reso, avendo il CTU applicato il calcolo riduzionistico. A sostegno delle proprie argomentazioni allegava relazione medica di parte a firma del dott. . Persona_2 Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento della nullità della consulenza ed il rigetto della domanda proposta dal CP_1
1.2. Il si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla CP_1 presunta erroneità della ctu e chiedeva il riconoscimento, in via subordinata, dell'assegno ordinario di invalidità. Alla udienza del 2.04.2025 la causa era decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura in udienza.
2. Il ricorso è inammissibile. Il con il giudizio di ATPO ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della pensione d'inabilità CP_1 ordinaria ex art. 2 della Legge 222/1984. Ed infatti, con domanda amministrativa presentata Pt_1 all in data 3/10/2018 il aveva formulato richiesta di pensione d'inabilità ex L. Pt_1 Controparte_1 222/1984 che tuttavia gli veniva rigettata dall – a seguito di visita medico-legale - per insussistenza Pt_1 dello status inabilitante. Stesso esito sortiva il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto in prima istanza. In conseguenza dell'esito negativo anche del ricorso amministrativo – parte convenuta presentava ricorso per ATPO al fine di vedersi riconoscere in giudizio la pensione ordinaria d'inabilità dalla data della domanda amministrativa ovvero da data successiva. In sede di ATP il CTU nominato – all'esito della valutazione clinica e a seguito della valutazione della documentazione medica – concludeva:
“SULLA BASE DI QUANTO ESPOSTO IN SEDE DI DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE, SI PUÒ AFFERMARE CHE IL/LA SIG. È PERSONA INVALIDA CON PERMANENTE Controparte_1 INVALIDITÀ DEL 80% ART.2 COMMA 1, LEGGE 23 NOVEMBRE 1988 N.509. TALE INVALIDITÀ VA COLLOCATA TEMPORALMENTE ALLA VISITA MEDICA DA ME EFFETTUATA IN DATA 03/02/2021……..” – cfr. consulenza del dott. Persona_1 La parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la nullità ed inutilizzabilità della consulenza per aver il CTU posto in essere valutazioni medico legali non attinenti all'oggetto della causa. “L' non intende Pt_1 accettare valutazioni medico-legali che possano in futuro essere fonte di prova per altre richieste di rilevanza
” – cfr. ricorso -. Pt_1 Orbene, ritiene il Tribunale che il giudizio è stato proposto dal avverso il mancato CP_1 riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 222/1984. Ebbene, il ctu, pur operando un errore formale nella valutazione, che riferisce integralmente all'ambito assistenziale e non previdenziale, utilizzando codici tabellari del DM 05.02.1992 ed applicando il calcolo a scalare, nega nella sostanza l'esistenza dei requisiti sanitari per una totale inabilità lavorativa, con la conseguenza che il giudizio di ATPO, in assenza di ricorso di opposizione, si sarebbe concluso con un decreto di omologa di rigetto. Il ricorso di opposizione è, quindi, inammissibile, tenuto conto che quell'accertamento sanitario – maturato nell'ambito di un giudizio ex L. 222/1984 – non avrebbe potuto essere utilizzato per conseguire prestazioni diverse. La domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario, formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione, dal - in disparte ogni valutazione sulla ammissibilità - è stata oggetto di rinuncia CP_1 da parte della difesa alla odierna udienza, stante l'intervenuto pensionamento del CP_1
Segue la pronuncia di cui al dispositivo. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite devono essere compensate integralmente. Le spese di consulenza vanno poste a carico dell definitivamente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, accerta che non possiede Controparte_1 il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità di cui alla L. 222/1984;
2) rigetta, per intervenuta rinuncia, la domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità proposta dal nella presente fase di opposizione. Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
4) pone le spese di CTU a carico dell Pt_1 LAGONEGRO, 02/04/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo