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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13598 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 41279/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. MARCONATO Parte_1 C.F._1
ROLANDO;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI CP_1 P.IVA_1
ANDREA, che la rappresentano, unitamente e disgiuntamente;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Cessione di crediti.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e delle eccezioni già esposte, revocare il decreto ingiuntivo n. 7095/2021
R.G.N. 17784/2021 del Tribunale Ordinario di Roma perché infondato, ingiusto ed illegittimo perché le somme in esso richieste non sono dovute sia per averle l'opponente già saldate, sia per intervenuta prescrizione dei crediti azionati e per l'effetto dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda monitoria così come avanzata nei confronti sig. Pt_1
Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro- CP_1
Pagina 1 di 7 tempore, al pagamento delle spese processuali, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA nella misura di Legge, relative al presente giudizio di opposizione da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per parte opposta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 7095/2021, R.G. n. 17784/2021, del 14/04/2021 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7095/2021, R.G. n. 17784/2021, del
14/04/2021 emesso dal Tribunale di Roma.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
La ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di CP_1 Parte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di € 12.523,13, a titolo di pagamento delle rate insolute relative a tre finanziamenti (indicati dalla ricorrente con i nn. 20019367038417,
20019367038415 e 20019367038416), crediti acquistati dalla ricorrente con atto di cessione stipulato con la Locam spa nell'ottobre del 2016, debitamente notificato all'ingiunto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione svolgendo una serie di Parte_1
contestazioni, preliminari e di merito (l'inefficacia della cessione per omessa notifica ex art.
Pagina 2 di 7 1264 c.c., la mancata prova idonea dei crediti e del loro ammontare, l'avvenuta estinzione dei debiti per pagamento e, infine, la loro prescrizione).
Si è costituita l'opposta , contrastando l'avversa opposizione, CP_1
eccependone in via preliminare l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo e, nel merito, chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 10.12.2021 il GU ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha rimesso le parti in mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/2010; successivamente, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ha concesso i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Le parti, nelle rispettive memorie istruttorie, non chiedevano alcuna prova, né producevano nuovi documenti, sicché il GU, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.; all'esito, tratteneva la causa in decisione, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 27.03.2025.
Diritto.
Deve evidenziarsi come, rispetto a quanto dedotto ed argomentato nella citata ordinanza del
10.12.2021, non è stata acquisita (né è stata richiesta l'ammissione di) alcuna nuova prova;
in particolare, i documenti prodotti dalla parte opposta soltanto con la nota di trattazione del
6.06.2023 non possono essere presi in considerazione, in quanto depositati ben oltre la scadenza di tutti e tre i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (il primo al 20.01.2023, il secondo al 20.02.2023 ed il terzo al 13.03.2023), quando erano ormai ampiamente maturate tutte le preclusioni;
né la tardiva produzione è giustificabile in base alla sopravvenienza dei documenti (risalenti addirittura al 2016) ovvero alla decadenza incolpevole della parte (che non ha, per la verità, nemmeno provato a giustificare la tardività dell'allegazione, né ha formalizzato istanza di rimessione in termini).
Ma vi è di più, perché, a fronte delle articolate e puntuali motivazioni esposte nell'ordinanza
-con la quale si rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione, per lo meno sotto alcuni profili, fondata- la difesa della convenuta-opposta, nulla ha replicato o controdedotto, per confutare o correggere tali argomentazioni (tanto è vero che, oltre a non redigere la memoria 183 n. 1 c.p.c., non ha nemmeno depositato gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.).
Ne consegue che, in assenza di ulteriori acquisizioni e difese, non possono che richiamarsi e
Pagina 3 di 7 confermarsi le conclusioni rese in quella sede.
Quanto all'eccezione preliminare di tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 165 c.p.c., la stessa è basata su un presupposto erroneo, in quanto indica, quale data di iscrizione a ruolo, quella risultante dallo storico del fascicolo telematico, che però coincide con la data in cui la
Cancelleria ha lavorato l'atto e lo ha registrato al;
al contrario, dai dati del sistema Pt_2
(confermati dalle produzioni documentali dell'opponente allegate alle note di udienza dell'1.12.2021) si ricava come l'iscrizione a ruolo dell'attore si sia perfezionata in data
15.06.2021, quindi entro i dieci giorni dalla notificazione, laddove la data del 6.07.2021, visibile, appunto, nello “storico” del fascicolo, è soltanto quella in cui la Cancelleria ha lavorato l'atto di citazione, inserendolo nel sistema;
è poi quasi superfluo sottolineare come la tempestività dell'attività processuale debba essere valutata in relazione a quando l'atto è ritualmente eseguito dal difensore e non agli ulteriori e più lunghi tempi di evasione della richiesta da parte dell'Ufficio, che non sono certo imputabili alla parte.
Passando, poi, al merito dell'opposizione, si osserva:
1) l'eccepita inefficacia delle cessioni di credito in favore della ricorrente, per omessa notifica delle stesse ex art. 1264 c.c. al debitore ceduto, è palesemente infondata, dal momento che gli atti di cessione sulla base dei quali agisce la sono cessioni in CP_1 blocco di rapporti giuridici a seguito di cartolarizzazione, per i quali è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (docc. 6 ed 11 fascicolo monitorio);
2) del pari infondata risulta la dedotta estinzione dei debiti per pagamento di quanto dovuto;
eccezione che è rimasta totalmente sfornita di prova documentale, come del resto ammesso dallo stesso opponente, che sostiene di non aver reperito la relativa documentazione (ed è pacifico che, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed alla consolidata giurisprudenza, è onere del debitore che lo deduce provare il fatto estintivo dell'altrui credito);
3) quanto alla mancata prova idonea dei crediti azionati in ricorso, la contestazione è fondata in parte;
in primis, come già evidenziato, vi è stato un mero errore di collazione degli atti allegati al ricorso monitorio, avendo la ricorrente prodotto tutti e tre i finanziamenti all'interno dell'unico allegato 5, pur avendone indicato una diversa numerazione nell'indice; la contestazione è poi infondata in relazione ai primi due contratti
(quello del 2001, pag. 1 doc. 5 monitorio;
e quello del 2005, pagg. 2 e 3), che risultano
Pagina 4 di 7 allegati, completi di tutti gli elementi essenziali e sottoscritti dall'opponente (che non ha disconosciuto le firme); risulta fondata, invece, in relazione al terzo contratto (quello stipulato nel 2006, pag. 4 del doc. 5 citato), atteso che la copia prodotta in atti reca soltanto il nominativo ed i dati del richiedente e che il finanziamento è richiesto per l'acquisto di una cucina, ma manca completamente dell'indicazione della somma concessa in prestito, della scadenza del rimborso e di tutte le altre condizioni economiche e contrattuali;
ne consegue che tale contratto (che, lo si ricorda, è soggetto alla forma scritta ad substantiam ex art. 117
TUB) presenta evidenti profili di nullità, sia ai sensi dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto), sia ai sensi del TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993), considerato, soprattutto, che si tratta di un contratto di credito al consumo, per il quale i requisiti di forma e contenuto, a pena di nullità, sono ancora più stringenti degli ordinari contratti bancari (cfr. artt. 121 e ss. TUB e, in particolare, l'art 125bis); sul punto, si ricorda che la nullità è rilevabile d'ufficio, nel momento in cui il contratto viene azionato in giudizio e, peraltro, nel caso di specie, è stata anche eccepita dall'opponente, anche se non formalmente, avendo lo stesso contestato la mancanza di prova e l'indeterminatezza delle somme richieste e, quindi, avendo dedotto gli elementi oggettivi e fattuali che determinano la invalidità del contratto;
in ogni caso, poi, in relazione a tale contratto, manca del tutto la prova del quantum dovuto, appunto perché non è dato conoscere nemmeno l'importo iniziale del finanziamento e, quindi, non è possibile verificare la correttezza della somma richiesta quale debito residuo
(essendo noto che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB -norma eccezionale che deroga ai principi ordinari in materia di formazione della prova- è prova idonea soltanto per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non ha valore probatorio nel giudizio di cognizione ordinaria che segue all'opposizione);
4) infine, risulta comunque fondata l'eccezione di estinzione dei debiti per prescrizione.
Premesso che è applicabile a tutti i rapporti il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e che la decorrenza va individuata non già dalla data di stipula dei contratti, ma da quella di scadenza dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti (e, quindi, dell'ultima rata), si rileva come il primo contratto sia stato concluso in data 11.04.2001, prevedendo un rimborso in 6 mesi, tramite il versamento di 18 rate (non è chiaro se mensili o con altra cadenza), sicché la scadenza ultima è individuabile o nel giorno 11.10.2001, o, al più tardi, all'11.10.2002; il termine di prescrizione sarebbe quindi decorso nell'ottobre 2011
o 2012, e non risulta alcun atto interruttivo intervenuto entro tale termine, anche ritenendo
Pagina 5 di 7 valida la diffida del dicembre 2016 prodotta dalla convenuta-opposta.
Per quanto riguarda il secondo contratto, stipulato il 6.11.2005, con rimborso in 48 rate mensili, quindi scadenza il 6.11.2009, la prescrizione decennale è decorsa al 6 novembre del
2019, quindi prima della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 16.05.2021).
Ebbene, una volta eccepita la prescrizione e dimostrata oggettivamente la decorrenza dei termini, è onere del creditore provare l'esistenza di altri precedenti idonei atti interruttivi;
con la precisazione che l'interruzione della prescrizione, dovendo consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, è un atto necessariamente recettizio
(giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del 21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n. 12658 del 23/05/2018), sicché non basta dimostrarne l'esistenza, ma anche che sia stato portato a conoscenza del debitore.
Nel caso di specie l'opposta non ha fornito prova idonea della ricezione da parte dell'opponente della diffida del dicembre 2016, dal momento che le cartoline depositate in comparsa (docc. 4, 5 e 6) sono completamente illeggibili, non consentendo di vedere né le sottoscrizioni del destinatario, né le date di ricezione;
inoltre, non sono collegate necessariamente alla lettera prodotta separatamente in ricorso monitorio, non potendo quindi dimostrare che si riferiscano ad essa.
Né coglie nel segno l'assunto della difesa convenuta-opposta, che ritiene irrilevanti le contestazioni sulla non leggibilità delle ricevute RR in quanto sarebbero “riferibili solo alla qualità della digitalizzazione”; è infatti di assoluta evidenza che, nel processo telematico, essendo le copie digitali dei documenti le uniche prodotte ritualmente e, quindi, quelle su cui il Giudice deve fondare la propria decisione e la controparte le proprie difese, la scarsa qualità della scansione, tale da non consentirne minimamente -come nella specie- la lettura e la visione del contenuto del documento, rendono lo stesso di fatto inutilizzabile ai fini del giudizio;
oltre a ledere il contraddittorio ed il diritto di difesa della controparte, che non può nemmeno replicare o argomentare sul contenuto dello scritto;
in particolare, poiché nella specie si tratta di atti recanti (in ipotesi) la sottoscrizione della parte, quest'ultima non è nemmeno in grado di operare un rituale e tempestivo disconoscimento della firma.
Conclusivamente, per quanto riguarda il credito derivante dal (presunto) finanziamento del
2006 (quello indicato dalla ricorrente come contratto n. 20019367038416), manca la prova
Pagina 6 di 7 idonea dell'ammontare del credito e, comunque, il contratto è nullo ai sensi degli artt. 1346
c.c., 117 e 125bis TUB;
per gli altri due finanziamenti, è intervenuta la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (che, in ipotesi, sarebbe decorsa anche per il primo), con conseguente estinzione dei crediti.
A fronte dell'accoglimento integrale dell'opposizione, il decreto deve essere revocato.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in base ai valori medi, per complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, per compensi, ed € 145,50 per rimborso spese vive (CU e diritti di cancelleria); da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 41279/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 7095/2021 del
14/04/2021, emesso nel procedimento monitorio NRG 17784/2021;
- condanna la parte opposta alla refusione, in favore della parte CP_1
opponente , delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
5.077,00, oltre accessori di legge (spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovuti), ove dovuti, per compensi, ed € 145,50 per rimborso spese, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. MARCONATO ROLANDO.
Così deciso in Roma, in data 4/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 41279/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. MARCONATO Parte_1 C.F._1
ROLANDO;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI CP_1 P.IVA_1
ANDREA, che la rappresentano, unitamente e disgiuntamente;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Cessione di crediti.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e delle eccezioni già esposte, revocare il decreto ingiuntivo n. 7095/2021
R.G.N. 17784/2021 del Tribunale Ordinario di Roma perché infondato, ingiusto ed illegittimo perché le somme in esso richieste non sono dovute sia per averle l'opponente già saldate, sia per intervenuta prescrizione dei crediti azionati e per l'effetto dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda monitoria così come avanzata nei confronti sig. Pt_1
Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro- CP_1
Pagina 1 di 7 tempore, al pagamento delle spese processuali, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA nella misura di Legge, relative al presente giudizio di opposizione da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per parte opposta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 7095/2021, R.G. n. 17784/2021, del 14/04/2021 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7095/2021, R.G. n. 17784/2021, del
14/04/2021 emesso dal Tribunale di Roma.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
La ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di CP_1 Parte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di € 12.523,13, a titolo di pagamento delle rate insolute relative a tre finanziamenti (indicati dalla ricorrente con i nn. 20019367038417,
20019367038415 e 20019367038416), crediti acquistati dalla ricorrente con atto di cessione stipulato con la Locam spa nell'ottobre del 2016, debitamente notificato all'ingiunto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione svolgendo una serie di Parte_1
contestazioni, preliminari e di merito (l'inefficacia della cessione per omessa notifica ex art.
Pagina 2 di 7 1264 c.c., la mancata prova idonea dei crediti e del loro ammontare, l'avvenuta estinzione dei debiti per pagamento e, infine, la loro prescrizione).
Si è costituita l'opposta , contrastando l'avversa opposizione, CP_1
eccependone in via preliminare l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo e, nel merito, chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 10.12.2021 il GU ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha rimesso le parti in mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/2010; successivamente, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ha concesso i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Le parti, nelle rispettive memorie istruttorie, non chiedevano alcuna prova, né producevano nuovi documenti, sicché il GU, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.; all'esito, tratteneva la causa in decisione, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 27.03.2025.
Diritto.
Deve evidenziarsi come, rispetto a quanto dedotto ed argomentato nella citata ordinanza del
10.12.2021, non è stata acquisita (né è stata richiesta l'ammissione di) alcuna nuova prova;
in particolare, i documenti prodotti dalla parte opposta soltanto con la nota di trattazione del
6.06.2023 non possono essere presi in considerazione, in quanto depositati ben oltre la scadenza di tutti e tre i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (il primo al 20.01.2023, il secondo al 20.02.2023 ed il terzo al 13.03.2023), quando erano ormai ampiamente maturate tutte le preclusioni;
né la tardiva produzione è giustificabile in base alla sopravvenienza dei documenti (risalenti addirittura al 2016) ovvero alla decadenza incolpevole della parte (che non ha, per la verità, nemmeno provato a giustificare la tardività dell'allegazione, né ha formalizzato istanza di rimessione in termini).
Ma vi è di più, perché, a fronte delle articolate e puntuali motivazioni esposte nell'ordinanza
-con la quale si rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione, per lo meno sotto alcuni profili, fondata- la difesa della convenuta-opposta, nulla ha replicato o controdedotto, per confutare o correggere tali argomentazioni (tanto è vero che, oltre a non redigere la memoria 183 n. 1 c.p.c., non ha nemmeno depositato gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.).
Ne consegue che, in assenza di ulteriori acquisizioni e difese, non possono che richiamarsi e
Pagina 3 di 7 confermarsi le conclusioni rese in quella sede.
Quanto all'eccezione preliminare di tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 165 c.p.c., la stessa è basata su un presupposto erroneo, in quanto indica, quale data di iscrizione a ruolo, quella risultante dallo storico del fascicolo telematico, che però coincide con la data in cui la
Cancelleria ha lavorato l'atto e lo ha registrato al;
al contrario, dai dati del sistema Pt_2
(confermati dalle produzioni documentali dell'opponente allegate alle note di udienza dell'1.12.2021) si ricava come l'iscrizione a ruolo dell'attore si sia perfezionata in data
15.06.2021, quindi entro i dieci giorni dalla notificazione, laddove la data del 6.07.2021, visibile, appunto, nello “storico” del fascicolo, è soltanto quella in cui la Cancelleria ha lavorato l'atto di citazione, inserendolo nel sistema;
è poi quasi superfluo sottolineare come la tempestività dell'attività processuale debba essere valutata in relazione a quando l'atto è ritualmente eseguito dal difensore e non agli ulteriori e più lunghi tempi di evasione della richiesta da parte dell'Ufficio, che non sono certo imputabili alla parte.
Passando, poi, al merito dell'opposizione, si osserva:
1) l'eccepita inefficacia delle cessioni di credito in favore della ricorrente, per omessa notifica delle stesse ex art. 1264 c.c. al debitore ceduto, è palesemente infondata, dal momento che gli atti di cessione sulla base dei quali agisce la sono cessioni in CP_1 blocco di rapporti giuridici a seguito di cartolarizzazione, per i quali è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (docc. 6 ed 11 fascicolo monitorio);
2) del pari infondata risulta la dedotta estinzione dei debiti per pagamento di quanto dovuto;
eccezione che è rimasta totalmente sfornita di prova documentale, come del resto ammesso dallo stesso opponente, che sostiene di non aver reperito la relativa documentazione (ed è pacifico che, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed alla consolidata giurisprudenza, è onere del debitore che lo deduce provare il fatto estintivo dell'altrui credito);
3) quanto alla mancata prova idonea dei crediti azionati in ricorso, la contestazione è fondata in parte;
in primis, come già evidenziato, vi è stato un mero errore di collazione degli atti allegati al ricorso monitorio, avendo la ricorrente prodotto tutti e tre i finanziamenti all'interno dell'unico allegato 5, pur avendone indicato una diversa numerazione nell'indice; la contestazione è poi infondata in relazione ai primi due contratti
(quello del 2001, pag. 1 doc. 5 monitorio;
e quello del 2005, pagg. 2 e 3), che risultano
Pagina 4 di 7 allegati, completi di tutti gli elementi essenziali e sottoscritti dall'opponente (che non ha disconosciuto le firme); risulta fondata, invece, in relazione al terzo contratto (quello stipulato nel 2006, pag. 4 del doc. 5 citato), atteso che la copia prodotta in atti reca soltanto il nominativo ed i dati del richiedente e che il finanziamento è richiesto per l'acquisto di una cucina, ma manca completamente dell'indicazione della somma concessa in prestito, della scadenza del rimborso e di tutte le altre condizioni economiche e contrattuali;
ne consegue che tale contratto (che, lo si ricorda, è soggetto alla forma scritta ad substantiam ex art. 117
TUB) presenta evidenti profili di nullità, sia ai sensi dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto), sia ai sensi del TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993), considerato, soprattutto, che si tratta di un contratto di credito al consumo, per il quale i requisiti di forma e contenuto, a pena di nullità, sono ancora più stringenti degli ordinari contratti bancari (cfr. artt. 121 e ss. TUB e, in particolare, l'art 125bis); sul punto, si ricorda che la nullità è rilevabile d'ufficio, nel momento in cui il contratto viene azionato in giudizio e, peraltro, nel caso di specie, è stata anche eccepita dall'opponente, anche se non formalmente, avendo lo stesso contestato la mancanza di prova e l'indeterminatezza delle somme richieste e, quindi, avendo dedotto gli elementi oggettivi e fattuali che determinano la invalidità del contratto;
in ogni caso, poi, in relazione a tale contratto, manca del tutto la prova del quantum dovuto, appunto perché non è dato conoscere nemmeno l'importo iniziale del finanziamento e, quindi, non è possibile verificare la correttezza della somma richiesta quale debito residuo
(essendo noto che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB -norma eccezionale che deroga ai principi ordinari in materia di formazione della prova- è prova idonea soltanto per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non ha valore probatorio nel giudizio di cognizione ordinaria che segue all'opposizione);
4) infine, risulta comunque fondata l'eccezione di estinzione dei debiti per prescrizione.
Premesso che è applicabile a tutti i rapporti il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e che la decorrenza va individuata non già dalla data di stipula dei contratti, ma da quella di scadenza dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti (e, quindi, dell'ultima rata), si rileva come il primo contratto sia stato concluso in data 11.04.2001, prevedendo un rimborso in 6 mesi, tramite il versamento di 18 rate (non è chiaro se mensili o con altra cadenza), sicché la scadenza ultima è individuabile o nel giorno 11.10.2001, o, al più tardi, all'11.10.2002; il termine di prescrizione sarebbe quindi decorso nell'ottobre 2011
o 2012, e non risulta alcun atto interruttivo intervenuto entro tale termine, anche ritenendo
Pagina 5 di 7 valida la diffida del dicembre 2016 prodotta dalla convenuta-opposta.
Per quanto riguarda il secondo contratto, stipulato il 6.11.2005, con rimborso in 48 rate mensili, quindi scadenza il 6.11.2009, la prescrizione decennale è decorsa al 6 novembre del
2019, quindi prima della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 16.05.2021).
Ebbene, una volta eccepita la prescrizione e dimostrata oggettivamente la decorrenza dei termini, è onere del creditore provare l'esistenza di altri precedenti idonei atti interruttivi;
con la precisazione che l'interruzione della prescrizione, dovendo consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, è un atto necessariamente recettizio
(giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del 21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n. 12658 del 23/05/2018), sicché non basta dimostrarne l'esistenza, ma anche che sia stato portato a conoscenza del debitore.
Nel caso di specie l'opposta non ha fornito prova idonea della ricezione da parte dell'opponente della diffida del dicembre 2016, dal momento che le cartoline depositate in comparsa (docc. 4, 5 e 6) sono completamente illeggibili, non consentendo di vedere né le sottoscrizioni del destinatario, né le date di ricezione;
inoltre, non sono collegate necessariamente alla lettera prodotta separatamente in ricorso monitorio, non potendo quindi dimostrare che si riferiscano ad essa.
Né coglie nel segno l'assunto della difesa convenuta-opposta, che ritiene irrilevanti le contestazioni sulla non leggibilità delle ricevute RR in quanto sarebbero “riferibili solo alla qualità della digitalizzazione”; è infatti di assoluta evidenza che, nel processo telematico, essendo le copie digitali dei documenti le uniche prodotte ritualmente e, quindi, quelle su cui il Giudice deve fondare la propria decisione e la controparte le proprie difese, la scarsa qualità della scansione, tale da non consentirne minimamente -come nella specie- la lettura e la visione del contenuto del documento, rendono lo stesso di fatto inutilizzabile ai fini del giudizio;
oltre a ledere il contraddittorio ed il diritto di difesa della controparte, che non può nemmeno replicare o argomentare sul contenuto dello scritto;
in particolare, poiché nella specie si tratta di atti recanti (in ipotesi) la sottoscrizione della parte, quest'ultima non è nemmeno in grado di operare un rituale e tempestivo disconoscimento della firma.
Conclusivamente, per quanto riguarda il credito derivante dal (presunto) finanziamento del
2006 (quello indicato dalla ricorrente come contratto n. 20019367038416), manca la prova
Pagina 6 di 7 idonea dell'ammontare del credito e, comunque, il contratto è nullo ai sensi degli artt. 1346
c.c., 117 e 125bis TUB;
per gli altri due finanziamenti, è intervenuta la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (che, in ipotesi, sarebbe decorsa anche per il primo), con conseguente estinzione dei crediti.
A fronte dell'accoglimento integrale dell'opposizione, il decreto deve essere revocato.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in base ai valori medi, per complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, per compensi, ed € 145,50 per rimborso spese vive (CU e diritti di cancelleria); da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 41279/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 7095/2021 del
14/04/2021, emesso nel procedimento monitorio NRG 17784/2021;
- condanna la parte opposta alla refusione, in favore della parte CP_1
opponente , delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
5.077,00, oltre accessori di legge (spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovuti), ove dovuti, per compensi, ed € 145,50 per rimborso spese, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. MARCONATO ROLANDO.
Così deciso in Roma, in data 4/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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