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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 58096 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 tra
( ), in giudizio in proprio e con l'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Quadrani
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Adalgisa Controparte_1 P.IVA_1
Manzari
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice in riassunzione: “come da atto di citazione in riassunzione” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Roma, 2° sezione civile dr. Marando n. 35055/8 emessa alle date
20.9.2018 – 19.10.20188 nel procedimento n.r.g. 54891/15, notificata il 19.11.2018.
1) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore alla convenuta sulla base delle fatture menzionate in narrativa poiché i consumi Controparte_1
1 in essa indicati risultano errati ed eccessivi;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio
e Cassazione, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali”.
- per parte convenuta in riassunzione: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “Voglia il Tribunale di Roma, in sede di appello in riassunzione, contrariis rejectis, rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché del giudizio di cassazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato in giudizio (nel prosieguo anche Parte_1 Controparte_1
solo o parte convenuta) innanzi al Giudice di pace di Roma, proponendo CP_1
domanda di accertamento negativo del credito della convenuta e chiedendo inoltre la condanna della stessa convenuta “al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi anche in via equitativa”, con pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c..
A fondamento delle domande così proposte, l'attore ha in sintesi allegato e dedotto:
- di avere stipulato con un soggetto terzo, Eni S.p.A. divisione Gas & Power, un contratto di somministrazione di gas naturale per uso cucina, con contatore avente n. matricola 0058308458;
- che Eni S.p.A., nel corso del predetto rapporto contrattuale, aveva emesso fatture di importi molto elevati e non dovuti, avendo addebitato consumi pari al triplo di quelli effettivi;
- di avere citato, per tali motivi, Eni S.p.A. innanzi al Giudice di Pace di Roma;
- di essere stato impropriamente trasferito al “Servizio di Default” gestito da
[...]
la quale lo aveva poi sollecitato al pagamento di una serie di fatture, CP_1
relative al periodo compreso tra il mese di ottobre del 2013 e il mese di aprile del
2015, per un importo complessivo di euro 1.574,27;
- che la pretesa creditoria di era totalmente infondata, riguardando consumi CP_1
presunti, errati ed eccessivi;
- che ciò emergeva dalla lettura del contatore effettuata dallo stesso attore a fine febbraio del 2015;
2 - che, alla data di introduzione del giudizio (ossia al 15.6.2015), i consumi effettivi erano pari a 1.175 smc, mentre nella bolletta n. 2614652563 del 19.3.2015 relativa ai consumi fatturati sino al 31.10.2013, giorno di trasferimento al servizio di Default, risultava falsamente una lettura “rilevata” per consumo di gas pari a 3.079 mc, sino ad arrivare ad un consumo stimato al 30.4.2015 di 4.206 mc, ossia quasi quattro volte superiore a quello reale;
- che, pertanto, le somme portate dalle predette fatture non erano dovute.
1.2. si è costituita nel giudizio di primo grado, concludendo Controparte_1 per l'integrale rigetto della avversa domanda.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- la legittimità dell'assegnazione ad del rapporto di Controparte_1 somministrazione originariamente intrattenuto dall'attore con Eni S.p.A. – avvenuta ex lege in data 1.10.2013 con lettura del contatore di attivazione, comunicata dal distributore , pari a 3.079 mc - in quanto il “Servizio di Default Distribuzione” CP_2
era attivabile in una serie di casi normativamente previsti, tra i quali, come nel caso di specie, la morosità dell'utente, a mezzo di procedure ad evidenza pubblica che stabilivano le condizioni economiche da applicare, come previsto dalla Delibera
AEEGSI del 7.8.2013 n. 362/2013/R/gas;
- la correttezza dei consumi fatturati, in quanto, in mancanza di una lettura effettiva dei consumi da parte del i consumi relativi al periodo ottobre 2013 – settembre Pt_1
2014 erano stati stimati in mc 608 e in mc 518 per il periodo ottobre 2014 – aprile
2015, laddove il dato medio annuale basato sui dati forniti dall'AEEG era di circa 966 mc per una famiglia residente nel Lazio e composta da 2,4 persone;
- la sottostima dei consumi effettuata da poiché, tra il 15.6.2015, data di CP_1 introduzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace, e il 19.7.2015, data in cui l'attore aveva eseguito la lettura dei consumi, quest'ultimo aveva effettuato un consumo di gas pari a 38 smc, mentre aveva fatturato soltanto 13 smc per il mese di giugno 2014 CP_1
e 11 smc per il mese di luglio 2014;
- l'estraneità, rispetto all'oggetto del giudizio, delle contestazioni relative ai consumi fatturati dal precedente fornitore (Eni S.p.A.) nel periodo antecedente al 1° ottobre
2013;
- l'infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito, in quanto, non
3 essendo stata contestata l'esistenza del rapporto di somministrazione tra le parti,
l'attore non poteva pretendere di avere effettuato consumi di gas senza corrispondere nulla;
- l'improcedibilità (in quanto non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita) e in ogni caso l'infondatezza (in quanto non sorretta dalla allegazione e prova del danno) della domanda risarcitoria.
1.3. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 35055/2018, ha integralmente rigettato la domanda proposta dal condannandolo al rimborso delle spese di Pt_1
lite, liquidate in euro 670,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto: (i) che, essendo incontestato un consumo di gas pari a 138 mc nel periodo compreso tra giugno 2014 e luglio 2015
(come risultante dalla sentenza pronunciata, in altro giudizio, dallo stesso Giudice di pace di Roma in data 7.12.2017, oltre che da una riproduzione fotografica del contatore prodotta dall'attore e non contestate dalla convenuta;
elementi questi che evidenziavano un consumo, a giugno del 2014, pari a 1.075 mc e, a luglio 2015, pari a mc 1.213), mentre la convenuta, relativamente al medesimo periodo, aveva stimato un consumo pari a 619 mc, ne conseguiva, da un lato, che i consumi fatturati da quest'ultima non erano attendibili e comunque corrispondenti a quelli effettivi e, dall'altro, che un consumo effettivo di gas vi era stato e che, in riferimento ad esso, non poteva affermarsi dunque l'insussistenza dell'obbligo di corrisponderne il corrispettivo;
(ii) che, poiché l'attore non aveva domandato, in subordine, di accertare il minore importo dovuto e poiché la convenuta, a sua volta, non aveva chiesto di vedersi riconosciuto il corrispettivo dovuto per il consumo effettivo, la domanda attorea doveva essere rigettata in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
1.4. Il ha quindi proposto appello avverso la predetta sentenza, Pt_1 insistendo, in riforma della stessa, per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito.
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata, in quanto: (i) contraddittoria, per avere il Giudice di prime cure rigettato la domanda dopo aver accertato che il consumo del gas fatturato non risultava pari a quello effettivamente consumato;
(ii) fondata su un'errata interpretazione della domanda giudiziale, non avendo il Giudice di
4 prime cure considerato che, in una domanda di contenuto più ampio, doveva intendersi implicitamente ricompresa anche quella di contenuto minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice riferita a quest'ultima non è viziata da extrapetizione.
Nel corso del giudizio, il ha anche prodotto la CTU depositata in un Pt_1
ulteriore e successivo procedimento incardinato innanzi al Giudice di pace di Roma
(r.g. 41898/2019), dalla quale si evinceva che, alla data dell'11.2.2020 i consumi rilevati dal misuratore installato presso l'utenza erano pari a mc. 1.708,01.
1.5. si è costituita anche nel giudizio di appello, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, ai sensi degli artt. 342, n. 1 e 2, e 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, per essere incompatibile l'ammissione, da parte dello stesso di avere consumato una quantità Pt_1
inferiore di gas rispetto a quella addebitatagli, con la richiesta di una declaratoria di insussistenza del credito.
1.6. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10136/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, condannando il al rimborso delle spese di lite, Pt_1
liquidate in euro 1.830,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha infatti ritenuto che l'appello non rispettasse il requisito della specificità dell'impugnazione, come invece richiesto dall'art. 342 c.p.c..
1.7. A seguito di impugnazione proposta dal la Corte Suprema di Pt_1
Cassazione, con ordinanza n. 18678/22, ha cassato per quanto di ragione la sentenza impugnata, con rinvio della causa a questo Tribunale in diversa composizione.
Le motivazioni poste a fondamento della pronuncia – che per comodità espositiva si trascrivono – sono le seguenti: “L'unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, si incentra sulla inadeguata applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e risulta meritevole di favorevole seguito in quanto il giudice d'appello, nel ritenere sussistente il vizio di aspecificità, nell'atto di citazione dinanzi ad esso proposto, ha malamente interpretato l'art. 342 cod. proc. civ., pur richiamando, alla pag. 11, il noto arresto di questa Corte (Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017), inteso quale “espressione di indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso”, affermando di volersi a esso conformare;
ha, tuttavia, posto in essere una lettura disarticolata e comunque frammentaria dell'atto di appello e non ne ha colto il
5 significato ultimo, di censura alla contraddittoria affermazione della sentenza di prime cure, che pur avendo accertato un eccessivo addebito di consumo di energia elettrica aveva rigettato la domanda in quanto trattandosi di “domanda netta” il Pt_1 aveva omesso di provare l'esattezza dell'eccesso di addebito e affermando che, comunque, un consumo di energia elettrica vi era stato. Il Collegio ritiene di aderire, e dare ulteriore seguito, all'orientamento di questa Corte in punto di sindacato sulla specificità dei motivi d'appello (Cass. n. 07675 del 10/03/2019 Riv. 653027 – 01) che afferma: “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che sponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi
e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.”.
L'atto d'appello del riportato nelle sue part essenziali in questa sede di Pt_1
legittimità (si veda, in tema, la più recente giurisprudenza successiva alla nomofilachia sopra richiamata e segnatamente Cass. n. 13535 del 30/05/2018 Rv
648722 – 01), era, dunque, da ritenersi adeguatamente specifico e l'impugnazione di merito non doveva essere dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma, che, avendo riportato (alle pag. 3 e seguenti della motivazione) ampi stralci degli atti processuali e della sentenza di prime cure, contraddice sé stesso laddove non reputa specifico l'atto d'impugnazione”.
1.8. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, il ha Pt_1
quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, ribadendo le difese già svolte in sede di appello e formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
1.9. si è nuovamente costituita in giudizio, ribadendo anch'essa le precedenti CP_1 difese e concludendo dunque per il rigetto dell'appello.
1.10. Acquisiti i fascicoli d'ufficio del primo e secondo grado del giudizio, la causa è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
6 2.1. Va innanzitutto rilevato che, come si evince dalle conclusioni formulate dall'appellante e dai motivi di gravame dallo stesso formulati, la sentenza emessa dal
Giudice di prime cure non è stata impugnata nella parte in cui essa ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado. Domanda non assorbita dalla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e, peraltro, destinata comunque al rigetto per difetto di allegazione specifica, prima ancora che di prova, del pregiudizio patito dall'allora attore.
Ogni questione relativa alla domanda risarcitoria è pertanto già coperta dal giudicato interno.
2.2. Venendo quindi all'esame dei motivi di appello – da scrutinare congiuntamente, perché strettamente connessi – non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di prime secondo cui la domanda attorea non consentirebbe, pena la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di accertare l'insussistenza solo parziale del credito contestato.
La domanda di accertamento negativo del credito, nel suo intero ammontare, ricomprende infatti quella, di contenuto minore, di accertamento negativo di una sola parte del credito.
Il che esclude che l'accoglimento della domanda entro tale limite possa costituire violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c..
2.3. Avendo il giudizio ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito, è poi opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava pur sempre sul convenuto che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (così Cass. 16917/2012).
2.4. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che il credito oggetto di controversia sia portato da una serie di fatture (precisamente diciannove, relative ad altrettante mensilità) via via emesse dalla odierna appellata, per il periodo ricompreso dall'1.10.2013 al 30.4.2015, sulla base di consumi stimati.
La prima delle predette fatture – ossia quella relativa al mese di ottobre 2013 – riporta, alla data dell'1.10.2013, un consumo rilevato (e dunque effettivo) pari a mc
3.079.
L'ultima fattura – ossia quella relativa al mese di aprile 2015 – riporta, alla data del 30.4.2015, un consumo stimato pari a mc 4.206.
7 Il credito oggetto di controversia deriva quindi dalla contabilizzazione, su base di stima, di 1.127 mc di gas e dunque, più precisamente, di 1.152 smc (standard metri cubi, ottenuti moltiplicando i metri cubi per il coefficiente di correzione “C”).
2.5. Occorre allora considerare che non è dubbio che il somministrante del gas, in base alla normativa di settore che ne disciplina l'attività, sia legittimato ad emettere fatture sulla base di dati di stima, prescindendo quindi dai dati di consumo rilevati dal misuratore.
Ciò è tuttavia consentito alla duplice condizione che il terzo distributore – unico soggetto cui compete l'attività di rilevazione e comunicazione delle misurazioni – non abbia ancora messo a disposizione i dati rilevati o, in subordine, che il somministrato non abbia comunicato la cd. autolettura.
In queste ultime due ipotesi, infatti, la determinazione del corrispettivo da fatturare deve tenere conto delle risultanze effettive del misuratore, ossia dello strumento che, per contratto, è deputato alla contabilizzazione dei consumi.
Va inoltre considerato che, pur a fronte di una fatturazione legittimamente effettuata sulla base di dati di stima, la sopravvenuta acquisizione (con le modalità sopra indicate) dei dati di consumo effettivi impone comunque la rideterminazione del corrispettivo, mediante conguaglio, sulla base di questi ultimi.
2.6. Nella specie, tuttavia, la odierna appellata non ha specificamente allegato, ancor prima che provato, di non avere avuto a disposizione all'epoca di emissione delle fatture, né di non averli tuttora, i dati di misura rilevati dal distributore. E ciò nonostante l'ampio lasso temporale cui si riferisce la fatturazione (diciannove mensilità) e l'ulteriore, ancor più ampio, lasso temporale trascorso dalla proposizione della domanda di accertamento negativo del credito.
Domanda quest'ultima che non è diretta a verificare se la fatturazione, all'epoca, sia stata o meno effettuata legittimamente, ma se il credito derivante dalla somministrazione e oggetto di domanda esista o meno. Con la conseguenza che, pur a fronte di una fatturazione legittimamente effettuata sulla base di dati di stima (perché gli unici disponibili al momento della emissione delle fatture), il credito può poi risultare in tutto o in parte inesistente a seguito della successiva acquisizione dei dati di consumo effettivi.
2.7. In definitiva, pertanto, non può dirsi fondata la pretesa della appellata di
8 quantificare il proprio credito in misura pari a quella riportata nelle fatture già menzionate.
2.8. Le risultanze acquisite, peraltro, non consentono di accertare l'esistenza del credito neppure in misura inferiore a quella appena indicata.
E' infatti vero che gli elementi richiamati dal Giudice di prime cure (ossia la sentenza resa dallo stesso Giudice di pace di Roma in altro giudizio e la documentazione fotografica prodotta dall'allora attore) danno evidenza di un consumo effettivo di gas pari a 138 mc nel periodo compreso tra giugno 2014 e luglio 2015.
Tale periodo, tuttavia, non coincide con quello cui si riferisce il credito oggetto della presente controversia (periodo da ottobre 2013 ad aprile 2015), né si colloca all'interno di quest'ultimo.
Il che – stante anche la mancanza di prova della circostanza che i consumi abbiano fatto registrare per ogni mese valori sempre fra loro identici – non consente di determinare con certezza quali, fra i 138 mc di gas consumati fra giugno 2014 e luglio
2015, siano imputabili ai mesi fino ad aprile 2015 e quali, invece, ai mesi successivi.
2.9. La domanda di accertamento negativo del credito va pertanto accolta integralmente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (prevalente per il giudizio di primo grado) e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 (come modificati dal D.M. 147/2022 per il presente giudizio): valore della controversia ricompreso nello scaglione fra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00; parametri minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione del valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione di riferimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione;
compenso per il giudizio di primo grado euro 436,00; compenso per il giudizio di appello euro 852,00; compenso per il giudizio di legittimità euro 893,00.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata, accerta l'inesistenza del credito oggetto di controversia;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
9 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.181,00 per compenso professionale ed euro 473,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, l'11 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 58096 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 tra
( ), in giudizio in proprio e con l'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Quadrani
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Adalgisa Controparte_1 P.IVA_1
Manzari
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE ex art. 392 c.p.c.-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice in riassunzione: “come da atto di citazione in riassunzione” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Roma, 2° sezione civile dr. Marando n. 35055/8 emessa alle date
20.9.2018 – 19.10.20188 nel procedimento n.r.g. 54891/15, notificata il 19.11.2018.
1) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore alla convenuta sulla base delle fatture menzionate in narrativa poiché i consumi Controparte_1
1 in essa indicati risultano errati ed eccessivi;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio
e Cassazione, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali”.
- per parte convenuta in riassunzione: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “Voglia il Tribunale di Roma, in sede di appello in riassunzione, contrariis rejectis, rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché del giudizio di cassazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato in giudizio (nel prosieguo anche Parte_1 Controparte_1
solo o parte convenuta) innanzi al Giudice di pace di Roma, proponendo CP_1
domanda di accertamento negativo del credito della convenuta e chiedendo inoltre la condanna della stessa convenuta “al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi anche in via equitativa”, con pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c..
A fondamento delle domande così proposte, l'attore ha in sintesi allegato e dedotto:
- di avere stipulato con un soggetto terzo, Eni S.p.A. divisione Gas & Power, un contratto di somministrazione di gas naturale per uso cucina, con contatore avente n. matricola 0058308458;
- che Eni S.p.A., nel corso del predetto rapporto contrattuale, aveva emesso fatture di importi molto elevati e non dovuti, avendo addebitato consumi pari al triplo di quelli effettivi;
- di avere citato, per tali motivi, Eni S.p.A. innanzi al Giudice di Pace di Roma;
- di essere stato impropriamente trasferito al “Servizio di Default” gestito da
[...]
la quale lo aveva poi sollecitato al pagamento di una serie di fatture, CP_1
relative al periodo compreso tra il mese di ottobre del 2013 e il mese di aprile del
2015, per un importo complessivo di euro 1.574,27;
- che la pretesa creditoria di era totalmente infondata, riguardando consumi CP_1
presunti, errati ed eccessivi;
- che ciò emergeva dalla lettura del contatore effettuata dallo stesso attore a fine febbraio del 2015;
2 - che, alla data di introduzione del giudizio (ossia al 15.6.2015), i consumi effettivi erano pari a 1.175 smc, mentre nella bolletta n. 2614652563 del 19.3.2015 relativa ai consumi fatturati sino al 31.10.2013, giorno di trasferimento al servizio di Default, risultava falsamente una lettura “rilevata” per consumo di gas pari a 3.079 mc, sino ad arrivare ad un consumo stimato al 30.4.2015 di 4.206 mc, ossia quasi quattro volte superiore a quello reale;
- che, pertanto, le somme portate dalle predette fatture non erano dovute.
1.2. si è costituita nel giudizio di primo grado, concludendo Controparte_1 per l'integrale rigetto della avversa domanda.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- la legittimità dell'assegnazione ad del rapporto di Controparte_1 somministrazione originariamente intrattenuto dall'attore con Eni S.p.A. – avvenuta ex lege in data 1.10.2013 con lettura del contatore di attivazione, comunicata dal distributore , pari a 3.079 mc - in quanto il “Servizio di Default Distribuzione” CP_2
era attivabile in una serie di casi normativamente previsti, tra i quali, come nel caso di specie, la morosità dell'utente, a mezzo di procedure ad evidenza pubblica che stabilivano le condizioni economiche da applicare, come previsto dalla Delibera
AEEGSI del 7.8.2013 n. 362/2013/R/gas;
- la correttezza dei consumi fatturati, in quanto, in mancanza di una lettura effettiva dei consumi da parte del i consumi relativi al periodo ottobre 2013 – settembre Pt_1
2014 erano stati stimati in mc 608 e in mc 518 per il periodo ottobre 2014 – aprile
2015, laddove il dato medio annuale basato sui dati forniti dall'AEEG era di circa 966 mc per una famiglia residente nel Lazio e composta da 2,4 persone;
- la sottostima dei consumi effettuata da poiché, tra il 15.6.2015, data di CP_1 introduzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace, e il 19.7.2015, data in cui l'attore aveva eseguito la lettura dei consumi, quest'ultimo aveva effettuato un consumo di gas pari a 38 smc, mentre aveva fatturato soltanto 13 smc per il mese di giugno 2014 CP_1
e 11 smc per il mese di luglio 2014;
- l'estraneità, rispetto all'oggetto del giudizio, delle contestazioni relative ai consumi fatturati dal precedente fornitore (Eni S.p.A.) nel periodo antecedente al 1° ottobre
2013;
- l'infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito, in quanto, non
3 essendo stata contestata l'esistenza del rapporto di somministrazione tra le parti,
l'attore non poteva pretendere di avere effettuato consumi di gas senza corrispondere nulla;
- l'improcedibilità (in quanto non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita) e in ogni caso l'infondatezza (in quanto non sorretta dalla allegazione e prova del danno) della domanda risarcitoria.
1.3. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 35055/2018, ha integralmente rigettato la domanda proposta dal condannandolo al rimborso delle spese di Pt_1
lite, liquidate in euro 670,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto: (i) che, essendo incontestato un consumo di gas pari a 138 mc nel periodo compreso tra giugno 2014 e luglio 2015
(come risultante dalla sentenza pronunciata, in altro giudizio, dallo stesso Giudice di pace di Roma in data 7.12.2017, oltre che da una riproduzione fotografica del contatore prodotta dall'attore e non contestate dalla convenuta;
elementi questi che evidenziavano un consumo, a giugno del 2014, pari a 1.075 mc e, a luglio 2015, pari a mc 1.213), mentre la convenuta, relativamente al medesimo periodo, aveva stimato un consumo pari a 619 mc, ne conseguiva, da un lato, che i consumi fatturati da quest'ultima non erano attendibili e comunque corrispondenti a quelli effettivi e, dall'altro, che un consumo effettivo di gas vi era stato e che, in riferimento ad esso, non poteva affermarsi dunque l'insussistenza dell'obbligo di corrisponderne il corrispettivo;
(ii) che, poiché l'attore non aveva domandato, in subordine, di accertare il minore importo dovuto e poiché la convenuta, a sua volta, non aveva chiesto di vedersi riconosciuto il corrispettivo dovuto per il consumo effettivo, la domanda attorea doveva essere rigettata in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
1.4. Il ha quindi proposto appello avverso la predetta sentenza, Pt_1 insistendo, in riforma della stessa, per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito.
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata, in quanto: (i) contraddittoria, per avere il Giudice di prime cure rigettato la domanda dopo aver accertato che il consumo del gas fatturato non risultava pari a quello effettivamente consumato;
(ii) fondata su un'errata interpretazione della domanda giudiziale, non avendo il Giudice di
4 prime cure considerato che, in una domanda di contenuto più ampio, doveva intendersi implicitamente ricompresa anche quella di contenuto minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice riferita a quest'ultima non è viziata da extrapetizione.
Nel corso del giudizio, il ha anche prodotto la CTU depositata in un Pt_1
ulteriore e successivo procedimento incardinato innanzi al Giudice di pace di Roma
(r.g. 41898/2019), dalla quale si evinceva che, alla data dell'11.2.2020 i consumi rilevati dal misuratore installato presso l'utenza erano pari a mc. 1.708,01.
1.5. si è costituita anche nel giudizio di appello, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, ai sensi degli artt. 342, n. 1 e 2, e 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, per essere incompatibile l'ammissione, da parte dello stesso di avere consumato una quantità Pt_1
inferiore di gas rispetto a quella addebitatagli, con la richiesta di una declaratoria di insussistenza del credito.
1.6. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10136/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, condannando il al rimborso delle spese di lite, Pt_1
liquidate in euro 1.830,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha infatti ritenuto che l'appello non rispettasse il requisito della specificità dell'impugnazione, come invece richiesto dall'art. 342 c.p.c..
1.7. A seguito di impugnazione proposta dal la Corte Suprema di Pt_1
Cassazione, con ordinanza n. 18678/22, ha cassato per quanto di ragione la sentenza impugnata, con rinvio della causa a questo Tribunale in diversa composizione.
Le motivazioni poste a fondamento della pronuncia – che per comodità espositiva si trascrivono – sono le seguenti: “L'unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, si incentra sulla inadeguata applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e risulta meritevole di favorevole seguito in quanto il giudice d'appello, nel ritenere sussistente il vizio di aspecificità, nell'atto di citazione dinanzi ad esso proposto, ha malamente interpretato l'art. 342 cod. proc. civ., pur richiamando, alla pag. 11, il noto arresto di questa Corte (Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017), inteso quale “espressione di indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso”, affermando di volersi a esso conformare;
ha, tuttavia, posto in essere una lettura disarticolata e comunque frammentaria dell'atto di appello e non ne ha colto il
5 significato ultimo, di censura alla contraddittoria affermazione della sentenza di prime cure, che pur avendo accertato un eccessivo addebito di consumo di energia elettrica aveva rigettato la domanda in quanto trattandosi di “domanda netta” il Pt_1 aveva omesso di provare l'esattezza dell'eccesso di addebito e affermando che, comunque, un consumo di energia elettrica vi era stato. Il Collegio ritiene di aderire, e dare ulteriore seguito, all'orientamento di questa Corte in punto di sindacato sulla specificità dei motivi d'appello (Cass. n. 07675 del 10/03/2019 Riv. 653027 – 01) che afferma: “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che sponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi
e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.”.
L'atto d'appello del riportato nelle sue part essenziali in questa sede di Pt_1
legittimità (si veda, in tema, la più recente giurisprudenza successiva alla nomofilachia sopra richiamata e segnatamente Cass. n. 13535 del 30/05/2018 Rv
648722 – 01), era, dunque, da ritenersi adeguatamente specifico e l'impugnazione di merito non doveva essere dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma, che, avendo riportato (alle pag. 3 e seguenti della motivazione) ampi stralci degli atti processuali e della sentenza di prime cure, contraddice sé stesso laddove non reputa specifico l'atto d'impugnazione”.
1.8. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, il ha Pt_1
quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, ribadendo le difese già svolte in sede di appello e formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
1.9. si è nuovamente costituita in giudizio, ribadendo anch'essa le precedenti CP_1 difese e concludendo dunque per il rigetto dell'appello.
1.10. Acquisiti i fascicoli d'ufficio del primo e secondo grado del giudizio, la causa è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
6 2.1. Va innanzitutto rilevato che, come si evince dalle conclusioni formulate dall'appellante e dai motivi di gravame dallo stesso formulati, la sentenza emessa dal
Giudice di prime cure non è stata impugnata nella parte in cui essa ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado. Domanda non assorbita dalla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e, peraltro, destinata comunque al rigetto per difetto di allegazione specifica, prima ancora che di prova, del pregiudizio patito dall'allora attore.
Ogni questione relativa alla domanda risarcitoria è pertanto già coperta dal giudicato interno.
2.2. Venendo quindi all'esame dei motivi di appello – da scrutinare congiuntamente, perché strettamente connessi – non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di prime secondo cui la domanda attorea non consentirebbe, pena la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di accertare l'insussistenza solo parziale del credito contestato.
La domanda di accertamento negativo del credito, nel suo intero ammontare, ricomprende infatti quella, di contenuto minore, di accertamento negativo di una sola parte del credito.
Il che esclude che l'accoglimento della domanda entro tale limite possa costituire violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c..
2.3. Avendo il giudizio ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito, è poi opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava pur sempre sul convenuto che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (così Cass. 16917/2012).
2.4. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che il credito oggetto di controversia sia portato da una serie di fatture (precisamente diciannove, relative ad altrettante mensilità) via via emesse dalla odierna appellata, per il periodo ricompreso dall'1.10.2013 al 30.4.2015, sulla base di consumi stimati.
La prima delle predette fatture – ossia quella relativa al mese di ottobre 2013 – riporta, alla data dell'1.10.2013, un consumo rilevato (e dunque effettivo) pari a mc
3.079.
L'ultima fattura – ossia quella relativa al mese di aprile 2015 – riporta, alla data del 30.4.2015, un consumo stimato pari a mc 4.206.
7 Il credito oggetto di controversia deriva quindi dalla contabilizzazione, su base di stima, di 1.127 mc di gas e dunque, più precisamente, di 1.152 smc (standard metri cubi, ottenuti moltiplicando i metri cubi per il coefficiente di correzione “C”).
2.5. Occorre allora considerare che non è dubbio che il somministrante del gas, in base alla normativa di settore che ne disciplina l'attività, sia legittimato ad emettere fatture sulla base di dati di stima, prescindendo quindi dai dati di consumo rilevati dal misuratore.
Ciò è tuttavia consentito alla duplice condizione che il terzo distributore – unico soggetto cui compete l'attività di rilevazione e comunicazione delle misurazioni – non abbia ancora messo a disposizione i dati rilevati o, in subordine, che il somministrato non abbia comunicato la cd. autolettura.
In queste ultime due ipotesi, infatti, la determinazione del corrispettivo da fatturare deve tenere conto delle risultanze effettive del misuratore, ossia dello strumento che, per contratto, è deputato alla contabilizzazione dei consumi.
Va inoltre considerato che, pur a fronte di una fatturazione legittimamente effettuata sulla base di dati di stima, la sopravvenuta acquisizione (con le modalità sopra indicate) dei dati di consumo effettivi impone comunque la rideterminazione del corrispettivo, mediante conguaglio, sulla base di questi ultimi.
2.6. Nella specie, tuttavia, la odierna appellata non ha specificamente allegato, ancor prima che provato, di non avere avuto a disposizione all'epoca di emissione delle fatture, né di non averli tuttora, i dati di misura rilevati dal distributore. E ciò nonostante l'ampio lasso temporale cui si riferisce la fatturazione (diciannove mensilità) e l'ulteriore, ancor più ampio, lasso temporale trascorso dalla proposizione della domanda di accertamento negativo del credito.
Domanda quest'ultima che non è diretta a verificare se la fatturazione, all'epoca, sia stata o meno effettuata legittimamente, ma se il credito derivante dalla somministrazione e oggetto di domanda esista o meno. Con la conseguenza che, pur a fronte di una fatturazione legittimamente effettuata sulla base di dati di stima (perché gli unici disponibili al momento della emissione delle fatture), il credito può poi risultare in tutto o in parte inesistente a seguito della successiva acquisizione dei dati di consumo effettivi.
2.7. In definitiva, pertanto, non può dirsi fondata la pretesa della appellata di
8 quantificare il proprio credito in misura pari a quella riportata nelle fatture già menzionate.
2.8. Le risultanze acquisite, peraltro, non consentono di accertare l'esistenza del credito neppure in misura inferiore a quella appena indicata.
E' infatti vero che gli elementi richiamati dal Giudice di prime cure (ossia la sentenza resa dallo stesso Giudice di pace di Roma in altro giudizio e la documentazione fotografica prodotta dall'allora attore) danno evidenza di un consumo effettivo di gas pari a 138 mc nel periodo compreso tra giugno 2014 e luglio 2015.
Tale periodo, tuttavia, non coincide con quello cui si riferisce il credito oggetto della presente controversia (periodo da ottobre 2013 ad aprile 2015), né si colloca all'interno di quest'ultimo.
Il che – stante anche la mancanza di prova della circostanza che i consumi abbiano fatto registrare per ogni mese valori sempre fra loro identici – non consente di determinare con certezza quali, fra i 138 mc di gas consumati fra giugno 2014 e luglio
2015, siano imputabili ai mesi fino ad aprile 2015 e quali, invece, ai mesi successivi.
2.9. La domanda di accertamento negativo del credito va pertanto accolta integralmente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (prevalente per il giudizio di primo grado) e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 (come modificati dal D.M. 147/2022 per il presente giudizio): valore della controversia ricompreso nello scaglione fra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00; parametri minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione del valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione di riferimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione;
compenso per il giudizio di primo grado euro 436,00; compenso per il giudizio di appello euro 852,00; compenso per il giudizio di legittimità euro 893,00.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata, accerta l'inesistenza del credito oggetto di controversia;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
9 di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.181,00 per compenso professionale ed euro 473,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, l'11 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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