Art. 8.
Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante e' tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo per le Casse pensioni indicate all'art. 6, e' computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.
Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante e' tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo per le Casse pensioni indicate all'art. 6, e' computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.