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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, all'udienza del 30/09/2025 la dott.ssa
IA NA De AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 19642 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3624/24 del 02.07.24
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Carmela Buonaiuto C.F.
, e con questi elettivamente domiciliato in Napoli al Corso San Giovanni a C.F._2
Teduccio n. 486
OPPONENTE
E
P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Simona Chiolo del foro di Torino, C.F. , e dall'Avv. Valeria C.F._3
Germanò, C.F. e con domicilio virtuale all'indirizzo pec C.F._4
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OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, le parti presenti insistevano oralmente e a verbale per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione, revocando la precedente ordinanza che rinviava il giudizio ex art. 281 sexies c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale, la Controparte_1
– in qualità di cessionaria, in virtù di atto di cessione di credito pro soluto sottoscritto in data
[...]
01.02.2012 tra l'originaria cedente e nonchè atto di cessione Parte_2 Controparte_2 di credito pro soluto sottoscritto in data 14.12.2015 tra e , nonché Controparte_2 Controparte_3 contratto di cessione di un portafoglio di crediti originati da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.A. del 13.01.2022 intercorso tra in favore di riferiva di essere Controparte_3 Parte_3 creditrice nei confronti di in forza dell'inadempimento al contratto di finanziamento Parte_1 personale stipulato in data 20.11.2003 con per la somma complessiva di euro Parte_2
24.051,76, oltre interessi convenzionali maturandi sulla sorta capitale pari ad euro 13.867,25, di cui la cessionaria chiedeva la condanna in via monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 3624/24 del 02.07.2024, notificato all'opponente in data 16.07.2024,
proponeva formale opposizione notificata in data 16.09.2024 formulando i seguenti Parte_1 motivi di contestazione: 1) improcedibilità della lite per difetto di mediazione;
2) mancata comunicazione delle cessioni;
3) difetto di prova della titolarità del credito;
4) prescrizione del diritto per l'inefficacia delle lettere interruttive agli atti.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione revocarsi il decreto opposto.
Si costituiva la rimettendo le proprie difese alla documentazione già probante Controparte_4 del credito depositata nella fase monitoria e chiedendo il rigetto delle avverse difese.
Chiedeva, quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza, il GU rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione;
di poi, considerato che la mediazione era stata svolta con esito negativo e che le parti non avevano articolati mezzi istruttori, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la lettura della decisione in udienza.
All'esito della discussione orale tra le parti presente il GU, revocata l'ordinanza che rinviava il giudizio ex art. 281 sexies c.p.c., assegnava la causa in decisione.
In via del tutto preliminare va dato atto della tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata nel termine di 40 giorni (16.09.2024) dalla notifica del ricorso e del decreto (16.07.2024) e della sua procedibilità, per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10
(19.09.2024).
Va, poi, evidenziato che la mediazione obbligatoria è stata ritualmente esperita (cfr. doc. n. 8 di cui al fascicolo monitorio) e dunque l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente va rigettata.
2 In via ancora preliminare e dirimente va dichiarata la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla per non aver recato in atti la prova delle cessioni del credito oggetto Controparte_4 della domanda.
In linea di principio va, infatti, rammentato che come da recente e nuovo approccio della Suprema
Corte di Cassazione, al di là delle eccezioni formulate dalla controparte, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante è rilevabile di ufficio, visto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (v. Corte di Appello di Napoli Sez. Proprieta'
Industriale e Intellettuale, 23/09/2020, n.3222; Cass. SS.UU., 2951/2016; Cass. 8758/2016; Cass.
943/2017; Cass. 11744/2018).
In tale direzione, non può dunque operare il principio di non contestazione della documentazione prodotta dall'odierno opponente – nel caso di specie peraltro contestata nella sua carenza e incompletezza – il cui criterio, peraltro, attiene ai fatti e non alle valutazioni di essi.
Ebbene, nel caso di specie, la parte opponente ha sin ab origine articolato una contestazione in tal senso deducendo che non sussistesse in atti della produzione dell'opposta la prova della titolarità (cfr. pag. 5 dell'atto di opposizione in cui la parte opponente contesta che è “non è sufficiente la sola produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, poichè la stessa mentre da un lato esenta il cessionario dalla notifica della cessione, dall'altro non è prova dell'avvenuta cessione (Cass. Civ. Sez. III n. 3405 del 06.02.2024), in quanto non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito e della sua legittimazione sostanziale)… È palese l'intento di tali disposizioni volte a far si che i criteri di individuazione dei crediti ceduti siano chiari e determinabili”.
Invero, pur avendo depositato parte opposta missive di comunicazione di cessione (all. nn. 5 e 11 di cui al fascicolo monitorio), le stesse hanno valore esclusivamente come prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Se, infatti, è vero che “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio;
pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta
3 - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio. Conseguentemente, ai fini della notificazione della cessione è pertanto sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio, dove il cessionario deve provare, tuttavia, l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento” (ex multis Tribunale Prato, 12/10/2011, n.1055), la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione nel caso di specie assolutamente mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Ebbene, in relazione alle tre cessioni intercorse, aventi ad oggetto il credito controverso, la
[...] non ha depositato nel presente giudizio né le in cui sarebbe stato CP_4 Controparte_5 pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con gli elementi identificativi certi del credito, né gli allegati A dei contratti di cessione contenenti gli annessi elenchi dei crediti ceduti.
Difatti, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (da ultimo Cass. Civ. n. 17110/2019).
L'opposizione è, pertanto, fondata con conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del 3624/24 del 02.07.24;
2. Condanna, per l'effetto, la in persona del Procuratore Speciale, al Controparte_4 pagamento in favore di al pagamento delle spese di lite che si liquida in euro Parte_1
4 118,50 per spese ed euro 1.689,00 per compenso professionale oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'avv. Carmela Buonaiuto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 01.10.25
Il GU
Dott.ssa IA NA De AL
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