Art. 2.
Il Ministro per la sanita' stabilisce le modalita' e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.
Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale e' definitivo.
Il Ministro per la sanita' stabilisce le modalita' e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.
Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale e' definitivo.