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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GG IA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 302/2023 R.G.L., vertente
TRA
DI GG IA , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Parisi Mariano, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.07.2023 l' di Reggio Calabria ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza 572/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, sezione lavoro, il 16 maggio 2023, con cui il giudice designato ha annullato, per mancato rispetto del termine di cui all'art. Con 14 l. 689/1981, l'ordinanza n. 506/2022 del 26/09/2022 prot. n° 21272 con la quale l' ingiungeva a il pagamento di sanzioni per violazioni della normativa in materia di lavoro nero. Controparte_1
Il giudice del Tribunale di Palmi, in particolare, ha ritenuto superato il termine perentorio di 90 giorni di cui al predetto art 14, sulla considerazione che la notifica del verbale unico di Accertamento
e Notificazione, n.RC00000/2020-043-01 è avvenuta in data 31.10.2022 a fronte di indagini iniziate
– con il primo accesso – in data 22.10.2019 e concluse in data 05.12.2019. Ha poi ritenuto, ad abundantiam, l'insussistenza della violazione contestata, non essendo emerso, dalle dichiarazioni rese in sede di primo accesso (22.10.2019), un rapporto di lavoro subordinato tra il e la sig,ra CP_1
(la quale - trovata intenta a raccogliere le olive- ha indicato il come collega di Parte_2 CP_1 lavoro con il quale si era recata, assieme alla di lui moglie, per lavorare sui campi ed il sig. , CP_3 invece, come colui per conto del quale svolgeva il lavoro).
A confutazione del ragionamento del giudice, ha evidenziato, come primo motivo di appello, il rispetto del termine ex articolo 14 della legge 689/1981, poiché la notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione avveniva, brevi manu, in data 02/07/2020 e non il 31/12/2022.
Come ulteriore motivo di appello, ha dedotto che il giudice avrebbe fondato la ritenuta insussistenza del requisito della subordinazione sulle sole dichiarazioni rese dal e dalla CP_1
in data 22.10.2019, non avendo tenuto conto degli ulteriori accertamenti e del contenuto Parte_2 delle dichiarazioni rese dai medesimi in data 5.12.2019, in cui si chiariva che il era il CP_3 proprietario del terreno destinato ad uliveto che però non era più nella sua disponibilità, essendo stato ceduto, con contratto di cessione del frutto pendente, al sig . Controparte_1
Ha resistito all'appello , evidenziando, in primis, la tardività dell'appello Controparte_1 proposto il 4 luglio 2023 per violazione dell'art 325 cpc, essendo decorso il termine breve di 30 giorni Con per l'impugnazione della sentenza del 16 maggio 2023, notificata all' in data 2 giugno.2023 all'indirizzo pec della parte resistente. Nel merito ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, essendo infondate le ragioni dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
L'appello è inammissibile poiché tardivo.
Ed invero dalla notificazione della sentenza effettuata in data 2 giugno 2023 a mezzo pec alla data di deposito del gravame (4 luglio 2023) sono decorsi 31 giorni. Essendo il termine ex art 325 cpc di natura perentoria, non può che dichiararsi l'appello inammissibile.
Nelle note autorizzate depositate in data 4.6.25, la parte appellante obietta che non è operante, nella fattispecie, il termine breve di impugnazione, poiché la notifica della sentenza, non essendo stata effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, deve considerarsi inesistente. Rileva, invero, che nei casi in cui l'Avvocatura ha il patrocinio istituzionale di cui all'art. 1 r.d. 1611/1933, il successivo art. 11 r.d. 1611/1933 prescrive la notifica di qualunque atto inerente a procedimento contenzioso a quest'ultima, a differenza dell'altra altra tipologia di patrocinio, pure legalmente prevista dall'art. 43
r.d. citato. Pertanto, il sig avrebbe dovuto notificare la sentenza all'Avvocatura Distrettuale CP_1 dello Stato di Reggio Calabria.
Rileva inoltre che la sentenza è stata resa nei confronti del sig. e dell' CP_1 [...]
Reggio Calabria, in persona del Dirigente e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore “dott. , che rappresenta e difende l'ente unitamente e Controparte_5 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, dr. , dott.ssa , Controparte_6 Controparte_7 dott.ssa dott.ssa dott.ssa dr. Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, come si evince dalla intestazione e che quindi il sig. avrebbe dovuto CP_11 CP_1 notificare la sentenza ai funzionari sopra menzionati, e non all' ”
[...]
” come indicato nella relazione di notificazione. Controparte_12
Conclude che non essendosi realizzato l'iter di cui al c.d. artt. 285 e 170 cpc, non è decorso il termine breve di impugnazione per omessa notifica ai procuratori costituiti.
L'assunto dell'Avvocatura dello Stato non è condivisibile. E' sufficiente il richiamo al principio espresso dall'unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione ai sensi del quale: “in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia parte una Amministrazione dello Stato, ove
l'Amministrazione sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al co. 1 dell'art 11 r.d
1611/1933 sulla obbligatoria notifica all'Avvocatura dello Stato comporta la deroga anche al co. 2 del suddetto art 11 che prevede la notificazione degli atti giudiziari e della sentenza sempre all'Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato territorialmente competente , trovando applicazione i principi generali di cui agli artt 202 e
285 cpc che disciplinano controversie in cui sia parte anche un'amministrazione dello Stato in caso di inapplicabilità dell'art 11 (cass 8507/10; 2528/2009)”.
Nel caso in esame, in primo grado l' si è costituito a mezzo propri funzionari, indicando Parte_1 come indirizzo ove voler ricevere le comunicazioni la pec t. Email_1
In applicazione dei su esposti principi, ne deriva che la notificazione della sentenza effettuata al predetto indirizzo pec sia valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La rappresentanza e difesa in giudizio, oltre che al direttore, è stata conferita ai sensi dell'art 6 co 9
d.lgs 1502011, unitamente e disgiuntamente, a tutti i funzionari in servizio presso la direzione territoriale, sicchè la mancata indicazione nominativa degli stessi nella relata di notifica (nella quale
è stato esattamente indicato l'oggetto, con l'indicazione della sentenza ed il procedimento nell'ambito del quale è stata resa) non ha potuto generare alcuna incertezza nella individuazione dei destinatari della stessa, intendendosi chiaramente indirizzata a tutti i funzionari della direzione territoriale. Prova ne è la circostanza, documentata in atti, che il carteggio processuale, ai fini di un eventuale appello,
è stato trasmesso via pec dall all'Avvocatura distrettuale pochi giorni dopo la notifica Parte_1 della sentenza. Sicchè il principio di raggiungimento dello scopo impedisce di ravvisare profili di nullità della notifica.
Ad abundantiam, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato il superamento del termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art 14 legge 689/81.
Come noto, nell' ipotesi di non contestazione immediata di una violazione di legge per cui è prevista una sanzione amministrativa, gli estremi della detta violazione devono essere portati a conoscenza del trasgressore nel termine di novanta giorni dall'accertamento. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che tale norma deve essere intesa nel senso che l'attività di accertamento, che assurge a dies a quo per la decorrenza del termine previsto per la contestazione, non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione ( ex multis: Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2005, n. 5921; Cass. Civ., Sez. I, 4.2.2005, n. 2363;
Cass. Civ., Sez. I., 19.5.2004, n. 9456). Nel caso di specie la data di piena conoscenza del fatto con l'acquisizione di tutti gli elementi istruttori è quella del 5.12.2019 -come rappresentato nelle memorie dallo stesso ispettorato “ l'ispettrice accertava che il fondo agricolo destinato ad uliveto, CP_13 all'atto dell'accesso ispettivo, non era nella disponibilità del sig. , in quanto Controparte_14 oggetto di un contratto di cessione del frutto pendente stipulato con il sig. e la di Controparte_1 lui moglie, ed acquisì ulteriori elementi probatori (ad esempio fattura rilasciata a dal sig. CP_1
in data 25/10/2019), oltre a nuove dichiarazioni testimoniali sulle attività svolte, in data CP_15
5/12/2019 (vedasi allegato 4 e 5 del fascicolo di primo grado dell' )” e come si evince dal Parte_1 verbale unico di accertamento) - dalla quale data comincia a decorrere il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito amministrativo, notificato a mano a del destinatario in data 2.07.2020 (non essendo andata a buon fine quella effettuata nel gennaio 2020). Pur tenendo conto del periodo di sospensione covid che va dal 23.02.2020 al 30 maggio 2020, il termine di 90 giorni è comunque spirato alla data di notifica del verbale unico di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi al II° scaglione D.M. 147/2022
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Controparte_12 contro , avverso la sentenza n. 572/2023 del Giudice del lavoro
[...] Controparte_1 di Palmi, pubblicata in 16/05/2023, così provvede: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna parte appellante alle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €
1458,00, oltre spese generali iva e cp come per legge, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GG IA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 302/2023 R.G.L., vertente
TRA
DI GG IA , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Parisi Mariano, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.07.2023 l' di Reggio Calabria ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza 572/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, sezione lavoro, il 16 maggio 2023, con cui il giudice designato ha annullato, per mancato rispetto del termine di cui all'art. Con 14 l. 689/1981, l'ordinanza n. 506/2022 del 26/09/2022 prot. n° 21272 con la quale l' ingiungeva a il pagamento di sanzioni per violazioni della normativa in materia di lavoro nero. Controparte_1
Il giudice del Tribunale di Palmi, in particolare, ha ritenuto superato il termine perentorio di 90 giorni di cui al predetto art 14, sulla considerazione che la notifica del verbale unico di Accertamento
e Notificazione, n.RC00000/2020-043-01 è avvenuta in data 31.10.2022 a fronte di indagini iniziate
– con il primo accesso – in data 22.10.2019 e concluse in data 05.12.2019. Ha poi ritenuto, ad abundantiam, l'insussistenza della violazione contestata, non essendo emerso, dalle dichiarazioni rese in sede di primo accesso (22.10.2019), un rapporto di lavoro subordinato tra il e la sig,ra CP_1
(la quale - trovata intenta a raccogliere le olive- ha indicato il come collega di Parte_2 CP_1 lavoro con il quale si era recata, assieme alla di lui moglie, per lavorare sui campi ed il sig. , CP_3 invece, come colui per conto del quale svolgeva il lavoro).
A confutazione del ragionamento del giudice, ha evidenziato, come primo motivo di appello, il rispetto del termine ex articolo 14 della legge 689/1981, poiché la notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione avveniva, brevi manu, in data 02/07/2020 e non il 31/12/2022.
Come ulteriore motivo di appello, ha dedotto che il giudice avrebbe fondato la ritenuta insussistenza del requisito della subordinazione sulle sole dichiarazioni rese dal e dalla CP_1
in data 22.10.2019, non avendo tenuto conto degli ulteriori accertamenti e del contenuto Parte_2 delle dichiarazioni rese dai medesimi in data 5.12.2019, in cui si chiariva che il era il CP_3 proprietario del terreno destinato ad uliveto che però non era più nella sua disponibilità, essendo stato ceduto, con contratto di cessione del frutto pendente, al sig . Controparte_1
Ha resistito all'appello , evidenziando, in primis, la tardività dell'appello Controparte_1 proposto il 4 luglio 2023 per violazione dell'art 325 cpc, essendo decorso il termine breve di 30 giorni Con per l'impugnazione della sentenza del 16 maggio 2023, notificata all' in data 2 giugno.2023 all'indirizzo pec della parte resistente. Nel merito ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, essendo infondate le ragioni dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
L'appello è inammissibile poiché tardivo.
Ed invero dalla notificazione della sentenza effettuata in data 2 giugno 2023 a mezzo pec alla data di deposito del gravame (4 luglio 2023) sono decorsi 31 giorni. Essendo il termine ex art 325 cpc di natura perentoria, non può che dichiararsi l'appello inammissibile.
Nelle note autorizzate depositate in data 4.6.25, la parte appellante obietta che non è operante, nella fattispecie, il termine breve di impugnazione, poiché la notifica della sentenza, non essendo stata effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, deve considerarsi inesistente. Rileva, invero, che nei casi in cui l'Avvocatura ha il patrocinio istituzionale di cui all'art. 1 r.d. 1611/1933, il successivo art. 11 r.d. 1611/1933 prescrive la notifica di qualunque atto inerente a procedimento contenzioso a quest'ultima, a differenza dell'altra altra tipologia di patrocinio, pure legalmente prevista dall'art. 43
r.d. citato. Pertanto, il sig avrebbe dovuto notificare la sentenza all'Avvocatura Distrettuale CP_1 dello Stato di Reggio Calabria.
Rileva inoltre che la sentenza è stata resa nei confronti del sig. e dell' CP_1 [...]
Reggio Calabria, in persona del Dirigente e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore “dott. , che rappresenta e difende l'ente unitamente e Controparte_5 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, dr. , dott.ssa , Controparte_6 Controparte_7 dott.ssa dott.ssa dott.ssa dr. Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, come si evince dalla intestazione e che quindi il sig. avrebbe dovuto CP_11 CP_1 notificare la sentenza ai funzionari sopra menzionati, e non all' ”
[...]
” come indicato nella relazione di notificazione. Controparte_12
Conclude che non essendosi realizzato l'iter di cui al c.d. artt. 285 e 170 cpc, non è decorso il termine breve di impugnazione per omessa notifica ai procuratori costituiti.
L'assunto dell'Avvocatura dello Stato non è condivisibile. E' sufficiente il richiamo al principio espresso dall'unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione ai sensi del quale: “in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia parte una Amministrazione dello Stato, ove
l'Amministrazione sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al co. 1 dell'art 11 r.d
1611/1933 sulla obbligatoria notifica all'Avvocatura dello Stato comporta la deroga anche al co. 2 del suddetto art 11 che prevede la notificazione degli atti giudiziari e della sentenza sempre all'Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato territorialmente competente , trovando applicazione i principi generali di cui agli artt 202 e
285 cpc che disciplinano controversie in cui sia parte anche un'amministrazione dello Stato in caso di inapplicabilità dell'art 11 (cass 8507/10; 2528/2009)”.
Nel caso in esame, in primo grado l' si è costituito a mezzo propri funzionari, indicando Parte_1 come indirizzo ove voler ricevere le comunicazioni la pec t. Email_1
In applicazione dei su esposti principi, ne deriva che la notificazione della sentenza effettuata al predetto indirizzo pec sia valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La rappresentanza e difesa in giudizio, oltre che al direttore, è stata conferita ai sensi dell'art 6 co 9
d.lgs 1502011, unitamente e disgiuntamente, a tutti i funzionari in servizio presso la direzione territoriale, sicchè la mancata indicazione nominativa degli stessi nella relata di notifica (nella quale
è stato esattamente indicato l'oggetto, con l'indicazione della sentenza ed il procedimento nell'ambito del quale è stata resa) non ha potuto generare alcuna incertezza nella individuazione dei destinatari della stessa, intendendosi chiaramente indirizzata a tutti i funzionari della direzione territoriale. Prova ne è la circostanza, documentata in atti, che il carteggio processuale, ai fini di un eventuale appello,
è stato trasmesso via pec dall all'Avvocatura distrettuale pochi giorni dopo la notifica Parte_1 della sentenza. Sicchè il principio di raggiungimento dello scopo impedisce di ravvisare profili di nullità della notifica.
Ad abundantiam, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato il superamento del termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art 14 legge 689/81.
Come noto, nell' ipotesi di non contestazione immediata di una violazione di legge per cui è prevista una sanzione amministrativa, gli estremi della detta violazione devono essere portati a conoscenza del trasgressore nel termine di novanta giorni dall'accertamento. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che tale norma deve essere intesa nel senso che l'attività di accertamento, che assurge a dies a quo per la decorrenza del termine previsto per la contestazione, non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione ( ex multis: Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2005, n. 5921; Cass. Civ., Sez. I, 4.2.2005, n. 2363;
Cass. Civ., Sez. I., 19.5.2004, n. 9456). Nel caso di specie la data di piena conoscenza del fatto con l'acquisizione di tutti gli elementi istruttori è quella del 5.12.2019 -come rappresentato nelle memorie dallo stesso ispettorato “ l'ispettrice accertava che il fondo agricolo destinato ad uliveto, CP_13 all'atto dell'accesso ispettivo, non era nella disponibilità del sig. , in quanto Controparte_14 oggetto di un contratto di cessione del frutto pendente stipulato con il sig. e la di Controparte_1 lui moglie, ed acquisì ulteriori elementi probatori (ad esempio fattura rilasciata a dal sig. CP_1
in data 25/10/2019), oltre a nuove dichiarazioni testimoniali sulle attività svolte, in data CP_15
5/12/2019 (vedasi allegato 4 e 5 del fascicolo di primo grado dell' )” e come si evince dal Parte_1 verbale unico di accertamento) - dalla quale data comincia a decorrere il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito amministrativo, notificato a mano a del destinatario in data 2.07.2020 (non essendo andata a buon fine quella effettuata nel gennaio 2020). Pur tenendo conto del periodo di sospensione covid che va dal 23.02.2020 al 30 maggio 2020, il termine di 90 giorni è comunque spirato alla data di notifica del verbale unico di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi al II° scaglione D.M. 147/2022
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Controparte_12 contro , avverso la sentenza n. 572/2023 del Giudice del lavoro
[...] Controparte_1 di Palmi, pubblicata in 16/05/2023, così provvede: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna parte appellante alle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €
1458,00, oltre spese generali iva e cp come per legge, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)