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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sr. Indirizzo_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Latina - Piazza B. Buozzi N. 1 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000672025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 581/2025 notificato il 14.05.2025 Diagnostica strumentale per immagine del d.r. Indirizzo_2 SRL impugna “l'invito al pagamento del contributo unificato . Reg. Rec. Crediti n. I 000067/2025 emesso da "Equitalia Giustizia" - S.p.a per conto del Ministero della Giustizia - Tribunale di Latina in data 11/02/2025 e notificato a mezzo pec all'Avv. Difensore_2 all'indirizzo "avvocato. Email_4", in data 18/03/2025; a mezzo del quale, è stata richiesta alla contribuente la somma di € 1.214,00, a titolo di presunto e preteso omesso/o parziale pagamento del Contributo
Unificato in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale di Latina al n. 5330/2018 R.G. ”
Assume a sostegno di aver regolarmente pagato quanto richiesto già in data 04.02.2025, ossia antecedentemente alla notifica dell'invito di pagamento gravato.
Si è costituita in giudizio Equitalia, resoistendo all'impugnativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in fatto, la odierna controversia ruota sul corretto o meno versamento da parte della contribuente del contributo unificato, relativamente al procedimento, culminato nella sentenza n. 1593/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Latina, in data 20.7.2025 e pubblicata il 22 detti.
Il ricorso risulta fondato.
Non è anzitutto contestato, che la società contribuente in data 4.2.2025 - ossia antecedentemente alla emissione dell' impugnato invito al pagamento (11.2.2025) e, della notifica dello stesso (18.3.20259) - aveva già provveduto al versamento del contributo unificato, mediante pagamento telematico "pago PA", in uno, al deposito della relativa ricevuta telematica nel fascicolo informatico del Tribunale di Latina.
Risulta inoltre che di tale versamento la contribuente ne ha, altresì, dato comunicazione a mezzo pec all'Ufficio recupero crediti del medesimo Tribunale, come da documentazione versata in atti.
In applicazione del principio di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, il versamento eseguito in buona fede dal contribuente non può ragionevolmente ritenersi non esatto, tanto più che il ricorrente non solo ha versato l'importo corrispondente richiesto in epoca anteriore all'intimazione gravata - utilizzando la modalità telematica "pago Pa" ma si è attivato nel comunicare diligentemente all'Amministrazione l'avvenuto versamento.
Il ricorso deve essere perciò accolto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 581/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sr. Indirizzo_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Latina - Piazza B. Buozzi N. 1 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000672025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 581/2025 notificato il 14.05.2025 Diagnostica strumentale per immagine del d.r. Indirizzo_2 SRL impugna “l'invito al pagamento del contributo unificato . Reg. Rec. Crediti n. I 000067/2025 emesso da "Equitalia Giustizia" - S.p.a per conto del Ministero della Giustizia - Tribunale di Latina in data 11/02/2025 e notificato a mezzo pec all'Avv. Difensore_2 all'indirizzo "avvocato. Email_4", in data 18/03/2025; a mezzo del quale, è stata richiesta alla contribuente la somma di € 1.214,00, a titolo di presunto e preteso omesso/o parziale pagamento del Contributo
Unificato in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale di Latina al n. 5330/2018 R.G. ”
Assume a sostegno di aver regolarmente pagato quanto richiesto già in data 04.02.2025, ossia antecedentemente alla notifica dell'invito di pagamento gravato.
Si è costituita in giudizio Equitalia, resoistendo all'impugnativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in fatto, la odierna controversia ruota sul corretto o meno versamento da parte della contribuente del contributo unificato, relativamente al procedimento, culminato nella sentenza n. 1593/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Latina, in data 20.7.2025 e pubblicata il 22 detti.
Il ricorso risulta fondato.
Non è anzitutto contestato, che la società contribuente in data 4.2.2025 - ossia antecedentemente alla emissione dell' impugnato invito al pagamento (11.2.2025) e, della notifica dello stesso (18.3.20259) - aveva già provveduto al versamento del contributo unificato, mediante pagamento telematico "pago PA", in uno, al deposito della relativa ricevuta telematica nel fascicolo informatico del Tribunale di Latina.
Risulta inoltre che di tale versamento la contribuente ne ha, altresì, dato comunicazione a mezzo pec all'Ufficio recupero crediti del medesimo Tribunale, come da documentazione versata in atti.
In applicazione del principio di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, il versamento eseguito in buona fede dal contribuente non può ragionevolmente ritenersi non esatto, tanto più che il ricorrente non solo ha versato l'importo corrispondente richiesto in epoca anteriore all'intimazione gravata - utilizzando la modalità telematica "pago Pa" ma si è attivato nel comunicare diligentemente all'Amministrazione l'avvenuto versamento.
Il ricorso deve essere perciò accolto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso spese compensate