TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 241
TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione avvio procedimento

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo l'ordine demolitorio, in quanto l'amministrazione era tenuta all'esercizio del potere vincolato di repressione degli abusi edilizi, dato il diniego di condono ormai consolidatosi.

  • Rigettato
    Sospensione procedimento sanzionatorio per istanza di condono

    La presentazione di un'istanza di ritiro in autotutela di un provvedimento di diniego di condono edilizio non è equiparabile alla pendenza del procedimento di condono che sospende il procedimento sanzionatorio. L'amministrazione non ha obbligo di provvedere su istanze di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 241
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 241
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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