TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3501/2021 avente ad oggetto
CONTRATTO DI INVESTIMENTO pendente
TRA
, (C.F. ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 19.06.1961, residente in [...], elettivamente domiciliato in Barletta, via Teatini, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Lovallo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore-
E
(P.IVA – Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano- Controparte_1 P.IVA_1
Monza-Brianza- – R.E.A. n. 1598155), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Milano, Piazza Durante, n. 11, Direzione
Generale 42123 Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa, n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Luca
Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro che la rappresenta e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.04.2021, Parte_2
[...] citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la
[...] deducendo di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto, CP_2
operazioni di investimento e di disinvestimento in titoli azionari ordinari (ISIN:
[...], fino al primo raggruppamento;
ISIN: [...] fino al secondo raggruppamento e successivamente ISIN: [...]) emessi dalla tra il 14.03.2014 e il 27.10.2017, regolate sul c/c Controparte_3
n. 000003486223, mediante il conto deposito titoli n. 3486223/01 e chiedeva accertare e dichiarare la nullità del contratto per la prestazione dei servizi di investimento per violazione del requisito della forma scritta ad substantiam, ex art. 23 c. 1 T.U.F., nonché accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto e di vendita delle azioni emesse dalla Controparte_4 eseguite da Ancora l'attore deduceva la nullità degli
[...] Controparte_1
ordini di acquisto per la mancata previsione della clausola di recesso prevista dall'art. 30 c. 7 d. lgs. n. 58/1998, in quanto operazione conclusa al di fuori dei locali della banca, nonché per la mancata pattuizione di tecniche di adesione a distanza per l'esecuzione dell'operazione di investimento in spregio alla previsione dell'art. 67 decies quinquies del codice del consumo. In forza della declaratoria di nullità del contratto e degli ordini di negoziazione dei titoli MPS,
l'attore chiedeva condannarsi la banca convenuta alla ripetizione di € 236.190,10
a titolo di restituzione dell'indebito, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, in considerazione della violazione degli obblighi informativi, l'attore chiedeva accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e dei successivi ordini di acquisto e di vendita delle azioni, accertare e dichiarare la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione e dei doveri di condotta, buona fede e diligenza richiesti dal Tuf, dal
Regolamento Consob nn. 16190/07 e 20307/19 e del Codice del Consumo e degli artt. 1176 e 1175 c.c., nonché la violazione degli obblighi previsti dalle normative predette in tema di appropriatezza dell'investimento e, per l'effetto, condannare la banca al risarcimento del danno quantificato in € 236.190,10, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite.
2 A fondamento della domanda proposta, l'attore deduceva che la banca aveva celato le specifiche e necessarie informazioni attinenti alla natura, alle caratteristiche e ai rischi insiti nei titoli azionari emessi dalla
[...]
che già nel 2011 era stata interessata da una profonda crisi Controparte_4 finanziaria, sicché in data 25.06.2014, aderendo all'aumento di capitale, lo stesso aveva acquistato 129.256 azioni ordinarie ([...]) della MPS a fronte di un esborso di € 129.256,00 senza essere stato reso edotto dalla banca dei downgrade attribuiti nel corso degli anni dalle agenzie di rating all'emittente e senza aver mai ricevuto le informazioni contenute nel “Prospetto Informativo” relativo all'aumento di capitale del 6.06.2014, depositato dalla MPS presso la
Consob, che chiariva i profili di rischio insiti nei titoli azionari emessi dalla stessa banca. Ancora, l'attore deduceva che con la sua condotta omissiva, l'intermediario si era reso responsabile di una serie di violazioni della normativa vigente in tema di servizi di investimento, consistite, in particolare, nella mancata informazione relativa all'elevato grado di rischio connesso ai titoli acquistati, impedendogli una scelta di investimento consapevole;
nella mancata comunicazione del crescente rischio correlato nei titoli azionari di Banca MPS;
nella mancata trasmissione delle comunicazioni Consob n. 11085708 del 20/10/2011 e n. 0090430 del
24/11/2015 oltre al “Richiamo di attenzione” del 16/06/2017 e nell'omissione di informazioni rilevanti in merito ai raggruppamenti delle azioni emesse dalla stessa banca avvenuti il 5.05.2014, 18.05.2015 e 28.11.2016 (c.d. reverse stock split), impedendo un'eventuale scelta di disinvestimento.
Ancora, l'attore allegava l'esecuzione delle operazioni di investimenti nelle azioni
MPS da parte della convenuta sulla base di una inadeguata profilatura dell'investitore e sulla base di una inadeguata valutazione di appropriatezza degli investimenti rispetto al suo profilo, in violazione dell'art. 39 del Regolamento
Consob n. 16190/07. Ed infatti, l'attore rappresentava che il questionario di profilatura del 29.11.2013 non includeva le informazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla conoscenza e all'esperienza nel settore di investimento, facendo piuttosto affidamento sulla sua autovalutazione e che, comunque, tali informazioni non sarebbero state più valide alla data del 29.11.2016, in assenza delle quali aveva continuato ad effettuare investimenti in titoli Controparte_1
3 MPS, in violazione dei principi in tema di diversificazione del rischio, non avvertendo il cliente dell'inappropriatezza delle operazioni e, con ciò, determinando il danno pari ad € 236.190,10.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
23.07.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande di nullità e risoluzione in considerazione della natura di “operazioni non negoziali” degli ordini di acquisto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta, in quanto la negoziazione degli ordini di acquisto dei titoli
MPS era avvenuta on line, sicché il prezzo di acquisto dei titoli medesimi era stato incassato direttamente dalla stessa MPS.
Sempre in via preliminare, la banca eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria proposta in dipendenza della domanda di risoluzione del contratto quadro, perché soggetta al termine prescrizionale quinquennale, ex art. 2947 c.c. posto che il contratto quadro era stato stipulato il 20.11.2013 e la prima contestazione risale al 2019.
Nel merito, l'istituto bancario eccepiva la validità del contratto quadro contestato, posto che l'attore aveva introdotto una domanda di nullità dello stesso cd. selettiva, perché in esecuzione del medesimo contratto egli aveva posto in essere altre e diverse operazioni di investimento/disinvestimento titoli – mai contestate –
e dalle quali aveva ottenuto un guadagno di € 53.204,10. In via principale, dunque, la banca concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in caso di accoglimento domanda di nullità proposta ai sensi dell'art. 23 TUF, chiedeva limiatarsi la condanna al pagamento di € 182.459,88 pari allo sbilancio tra la perdita subita dall'attore per effetto degli investimenti nei titoli MPS e il guadagno ottenuto dall'acquisto/vendita di altri titoli non contestati (€ 53.204,10).
Quanto alla nullità per mancanza degli ordini di investimento, Controparte_1 ne contestava la fondatezza, eccependo l'impartizione degli ordini on line da parte dell'investitore, ancora una volta facendo leva sulla selettività delle nullità e in ogni caso che il documento informativo, consegnato alla stipula del contratto quadro, prevedeva la possibilità per il cliente di impartire le eventuali disposizioni
4 tramite computer o cellulare collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della banca attraverso l'inserimento delle proprie credenziali.
Dunque, la banca concludeva per il rigetto delle domande proposte, con vittoria di spese di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione al
26.11.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione sollevata con riferimento alla domanda di risoluzione e risarcimento del danno è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Rispetto alla configurazione della responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi relativi alle operazioni di investimento eseguite, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primо сотта, cod.
5 civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (SS. UU. n. 26724/2007). La natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario finanziario con riferimento alla violazione degli obblighi di informazione concernenti le operazioni di investimento o di disinvestimento discendenti dal contratto quadro è stata ribadita più di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(Cass. n. 12262/2015).
Orbene, l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno conseguente si prescrive in cinque anni;
nel caso di specie l'attore intende far valere la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno rispetto ad operazioni che hanno avuto luogo tra il 14.03.2014 e il 27.10.2017, sicché la domanda va certamente rigettata per intervenuta prescrizione rispetto agli ordini di acquisto eseguiti 27.06.2014 e il 12.06.2015, restando da esaminare la domanda nel merito rispetto alle operazioni del 2017.
2.Sul merito
Prima di passare all'esame della fondatezza della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno limitatamente agli ordini eseguiti nel 2017, occorre vagliare la domanda proposta dall'investitore in via principale e cioè quella di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta prevista dall'art. 23 TUF ad substantiam.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
L'art. 23 del T.U.F. dispone che I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti
6 delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
La necessità del requisito della forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, a pena di nullità dello stesso, è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 898/2018 le quali pronunciatesi sulla validità dei contratti cd. monofirma hanno espresso il principio di diritto per il quale Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti. La norma disciplina, dunque, una nullità di protezione perché la ratio è quella di soddisfare l'interesse del cliente alla conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e alla costante verifica nel corso del rapporto del rispetto delle modalità esecutive del contratto quadro. In sostanza si tratta di un vincolo volto a colmare il gap di conoscenze dei prodotti finanziari tra l'intermediario e il cliente, nell'ambito del c.d. neoformalismo, il cui rispetto è posto integralmente a carico della parte “forte” del rapporto per compensare il suo potere di determinare unilateralmente le condizioni dell'affare,
e la cui inosservanza legittima solo il consumatore ad agire per la far dichiarare la nullità, rendendolo così arbitro della sorte del contratto. Tale impostazione ermeneutica è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 15.11.2019 n. 22693 le quali hanno riaffermato che La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio.
Tale statuizione deriva dal fatto che è vero che la nullità del contratto quadro che
7 difetta della forma scritta è sanzione posta a tutela dell'investitore che dunque decide se avvalersi o meno della stessa, ma è altresì vero che la disciplina dettata dal TUF, dalla direttiva MIFID e dai Regolamenti emessi dalla Consob in tema di obblighi informativi rispondono alla più ampia funzione di tutela del mercato del risparmio, essendo la fiducia dell'investitore nel sistema necessaria al suo stesso funzionamento. Ed allora gli stringenti obblighi informativi posti dalla direttiva
MIDIF e dalla CONSOB a carico degli intermediari, identificati come contraenti forti, rispondono all'esigenza di far sì che la consulenza della banca orienti il cliente nella scelta dell'investimento secondo i principi propri del consenso informato. Su tale scia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che rientra tra i doveri di comportamento dell'intermediario avvisare il cliente della eventuale inadeguatezza dell'operazione, come imposto dall'art. 29 reg. Consob 11522/1998, con argomentazioni circostanziate poiché non può essere reputata sufficiente una generica frase standard prestampata. Dunque, l'avvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre;
le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali cofattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento (cfr. Cass. civ., 18 maggio 2017, n. 12544).
Peraltro, la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 52 del 2010) ha esplicitamente affermato che, nella disciplina dettata per i “contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati, il legislatore ha inteso tutelare il mercato stesso, la sua stabilità, nonché i risparmiatori che vi operano” individuando nelle norme relative al contratto una finalità di protezione “della sfera giuridica dei soggetti che accedono a tale tipologia di finanziamento, i quali sono considerati alla stregua di contraenti deboli, che si trovano rispetto al professionista che opera nel mercato in una posizione di asimmetria informativa” e chiarendo, proprio con riferimento alle norme che introducono la nullità relativa, che esse “mirano a tutelare la parte che, in ragione della sua debolezza contrattuale derivante da oggettive deficienze informative, occupa nel rapporto contrattuale una posizione
8 diseguale rispetto al professionista”.
Ne deriva che l'art. 23 TUF risponde non soltanto ad una esigenza di tutela dell'investitore – contraente debole, ma del mercato in generale, avendo la normativa sugli intermediari finanziari la finalità di sterilizzare un danno collettivo fatto di costi sistemici di convenienza e transattivi, perché́ la nullità̀ è rimedio che scaccia un guadagno socialmente improduttivo.
Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati, deve evidenziarsi che risulta prodotto da il contratto quadro di investimento stipulato in Controparte_1
forma scritta e sottoscritto dal cliente investitore il 29.11.2013 e recante il timbro con dicitura “ricevuto” del 3.12.2013. In particolare, la convenuta ha prodotto in giudizio il contratto relativo a “servizio di custodia, amministrazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto del cliente e negoziazione per conto proprio, su prodotti e strumenti finanziari” munito della sottoscrizione dell'attore, il che è sufficiente a ritenere integrato il requisito della forma scritta. Pure risulta dimostrata la consegna di copia del contratto al cliente, in quanto la dichiarazione resa in sede di sottoscrizione del regolamento contrattuale (unitamente al timbro di apposizione del ricevuto) è prova del fatto che l'intermediario ha posto in essere tale doveroso comportamento che costituisce una delle finalità dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta. Nel caso di specie, in particolare, parte attrice ha dichiarato di aver ricevuto il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi relativi ai servizi offerti dalla ivi inclusi i servizi di pagamento;
il documento CP_4
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, mediante il quale sono rese le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato ha dichiarato di aver letto attentamente e compreso
a) le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, Conto Corrente
Fineco Vers. 15/2013 parte integrante del presente contratto, consegnato unitamente al medesimo;
b) le norme di cui alle Condizioni Generali vers.
04/2013 che costituiscono parte integrante del presente contratto, Si tratta di una dichiarazione che ha valore confessorio del fatto che è stato tenuto quello specifico comportamento previsto dalla norma e a fronte della quale il cliente – investitore non può limitarsi a negare puramente e semplicemente.
9 A ciò aggiungasi che per costante giurisprudenza, il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità dall'art 23 TUF, riguarda unicamente il contratto quadro e non i successivi ordini: “la forma scritta ad substatiam relativa ai contratti di investimento la cui mancanza, giusto art. 23 .T.U.F., n. 3, può esser eccepita dal solo investitore, attiene al contratto che disciplina lo svolgimento successivo dei rapporti relativi alla negoziazione e non ai singoli ordini di investimento e disinvestimento che possono essere dati in qualsiasi forma” (cfr. ex multis, Cass.
19 ottobre 2012, n. 18039; Cass. 13 gennaio 2011, n. 384; Cass. 22 dicembre
2011, n. 28432), onde la domanda di nullità risulta improponibile rispetto agli ordini di investimento in azioni MPS oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha poi dedotto un ulteriore profilo di nullità del contratto quadro per difetto della previsione della clausola di recesso di cui all'art. 30 c. 7 d. lgs. n.
58/98 che deve essere per contro prevista nei contratti conclusi al di fuori dei locali della banca.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
L'art. 30 del d. lgs. n. 58/98 così dispone: Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività. Al comma 7, il legislatore ha statuito che l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità die relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione soltanto nei singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per se' non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di
10 "collocamento", sia pur latamente intesa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13905 del 2013 e
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11401 del 2016). Ad abundantiam, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che l'esercizio del diritto recesso è espressamente previsto nella informativa MIFID 2013 prodotta anche dall'investitore ove è statuito che Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante promotore finanziario, l'efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Ne discende che la dedotta nullità del contratto – quadro è priva di fondamento.
2.1.Sulla domanda di risoluzione e di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi.
Si è detto che la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui la parte è messa in condizione di esercitare il relativo diritto. Orbene, verificata la prescrizione della domanda risarcitoria rispetto alle negoziazioni intervenute tra il 2014 e il 2015, occorre vagliare la domanda di risoluzione del contratto quadro per omissione degli obblighi di informazione rispetto alle operazioni eseguite nel 2017.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
La prestazione dei servizi di investimento è regolata dall'art. 21 TUF che, unitamente agli artt. 21 – 31 Regolamento Consob n. 16190/2007, impongono in capo agli intermediari il rispetto degli obblighi di trasparenza, correttezza e diligenza nell'informare adeguatamente l'investitore sul tipo di investimento, tenendo conto della profilatura del cliente e della propensione al rischio. In particolare, l'art. 21 comma 1 TUF prevede che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (…). Parimenti, l'art. 31 del Regolamento
Consob, per quanto interessa nel caso in esame, dispone che Gli intermediari
11 forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti,
l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia. Ancora gli artt. da 39 a 42 del Regolamento
Consob prevedono gli obblighi ai quali gli intermediari devono attenersi nel disciplinare le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza dell'investimento
12 sulla scorta del profilo del soggetto investitore. Orbene sul piano processuale,
l'art. 23 c. 6 TUF pone a carico dell'intermediario finanziario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta per lo svolgimento dei servizi di investimento prestati senza che ciò esoneri l'investitore attore dall'onere di dimostrare gli elementi oggettivi della fattispecie ed in particolare il nesso eziologico” (cfr. Trib. Venezia, sent. n. 3091 del 22.12.2008; Trib. Milano del
25.07.2005; Trib. Monza del 27.07.04). In particolare, la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che grava sull'intermediario, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (cfr. Cass. 14.12.2022, n. 36584).
Accanto all'obbligo di informazione attivo grava sull'intermediario un obbligo di informazione c.d. “passivo”, nel senso che egli ha l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni. Tale obbligo deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto
13 quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta (cfr. Cass. 4.11.2022, n. 32631).
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la ha dimostrato di aver Controparte_1
adempiuto agli obblighi informativi a suo carico. Ed invero, risulta allegato il questionario MIFID sottoscritto in occasione del contratto quadro, in data
29.11.2013, nel quale all'attore è stato assegnato un livello di conoscenza ed esperienza “bilanciato” (rendimento atteso e rischio di perdita significativi). In occasione della stipula del contratto quadro, infatti, l'attore ha dichiarato di tenersi informato sull'andamento dei mercati finanziari, di avere una conoscenza pari a 3, ossia al massimo livello dello strumento delle azioni e di aver eseguito investimenti in azioni negli ultimi cinque anni. Neppure può darsi ragione all'attore quando afferma che il questionario MIFID del 2013 era scaduto al momento dell'esecuzione degli ordini di acquisti eseguiti nel 2017. La banca convenuta, infatti, ha prodotto in giudizio il questionario MIFID compilato via web dall'investitore il 18.02.2016 alle ore 20:05, nel quale lo stesso ha ribadito di essere titolare di un profilo bilanciato e di essere disposto ad accettare – sotto il profilo dell'adeguatezza – una media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita significativi. Nel medesimo questionario,
l'attore ha dichiarato sul piano dell'appropriatezza il controvalore complessivo delle azioni è superiore ad € 150.000,00 e di aver effettuato investimenti in azioni, prodotti finanziari – assicurativi e derivati regolamentati, con ciò dimostrando di essere a conoscenza del grado di rischio dei propri investimenti e di avere notevole dimestichezza nella consapevolezza della fluttuazione degli investimenti.
Tali profili di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti sono stati nuovamente confermati dall'attore nel questionario MIFID compilato via web il
15.06.2018 alle ore 12:40, nuovamente ribadendo di perseguire un rendimento elevato, sopportando il rischio di una perdita media, nonché di avere una conoscenza “alta” in tema di Azioni (ordinarie, di risparmio, privilegiate) e di avere, tra l'altro, effettuato più di 6 operazioni in tale prodotto finanziario negli ultimo 5 anni, circostanza, questa, confermata nei successivi aggiornamenti,
14 laddove è stato rappresentato di aver effettuato oltre 41 operazioni presso la
Peraltro, la banca ha prodotto in giudizio gli estratti conto Controparte_1
contenenti anche indicazioni sulle operazioni di investimento, senza che il cliente abbia provveduto a disconoscere gli stessi o a contestare l'avvenuta ricezione di essi.
In definitiva, appare inverosimile che il cliente non abbia avuto contezza dello strumento finanziario acquistato, avendo tra l'altro aderito liberamente agli aumenti di capitale della banca nel 2014 che nel 2015, Controparte_4
come risulta dalla fitta corrispondenza intervenuta tra lo stesso e la , con CP_2
cui la banca ha anche fornito informazioni in merito alle operazioni straordinarie che hanno interessato la e, dunque, dei titoli acquistati (cfr. Controparte_4
All.ti 10, 11 e 12, comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
In conclusione, non avendo parte attrice dimostrato l'inadempimento da parte della convenuta e il nesso causale tra il danno lamentato e il dedotto inadempimento dell'intermediario, la domanda di risoluzione del contratto quadro così come la domanda di risarcimento del danno non possono che essere respinte.
Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al
D.M. n. 147/2022 con decurtazione del 50% della fase istruttoria non espletata a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
3501/2021 avente ad oggetto AZIONE DI NULLITÀ E AZIONE DI RISOLUZIONE PER
RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO pendente tra Parte_1
– attore - e in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1
convenuta- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di nullità del contratto – quadro;
Rigetta le domande di risoluzione e di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
Condanna , al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
15 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € 11.268,00 (undicimiladuecentosessantotto/00) per compenso professionale (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.05.2025
Il Giudice
Marta Sodano
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3501/2021 avente ad oggetto
CONTRATTO DI INVESTIMENTO pendente
TRA
, (C.F. ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 19.06.1961, residente in [...], elettivamente domiciliato in Barletta, via Teatini, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Lovallo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore-
E
(P.IVA – Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano- Controparte_1 P.IVA_1
Monza-Brianza- – R.E.A. n. 1598155), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Milano, Piazza Durante, n. 11, Direzione
Generale 42123 Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa, n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Luca
Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro che la rappresenta e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.04.2021, Parte_2
[...] citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la
[...] deducendo di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto, CP_2
operazioni di investimento e di disinvestimento in titoli azionari ordinari (ISIN:
[...], fino al primo raggruppamento;
ISIN: [...] fino al secondo raggruppamento e successivamente ISIN: [...]) emessi dalla tra il 14.03.2014 e il 27.10.2017, regolate sul c/c Controparte_3
n. 000003486223, mediante il conto deposito titoli n. 3486223/01 e chiedeva accertare e dichiarare la nullità del contratto per la prestazione dei servizi di investimento per violazione del requisito della forma scritta ad substantiam, ex art. 23 c. 1 T.U.F., nonché accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto e di vendita delle azioni emesse dalla Controparte_4 eseguite da Ancora l'attore deduceva la nullità degli
[...] Controparte_1
ordini di acquisto per la mancata previsione della clausola di recesso prevista dall'art. 30 c. 7 d. lgs. n. 58/1998, in quanto operazione conclusa al di fuori dei locali della banca, nonché per la mancata pattuizione di tecniche di adesione a distanza per l'esecuzione dell'operazione di investimento in spregio alla previsione dell'art. 67 decies quinquies del codice del consumo. In forza della declaratoria di nullità del contratto e degli ordini di negoziazione dei titoli MPS,
l'attore chiedeva condannarsi la banca convenuta alla ripetizione di € 236.190,10
a titolo di restituzione dell'indebito, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, in considerazione della violazione degli obblighi informativi, l'attore chiedeva accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e dei successivi ordini di acquisto e di vendita delle azioni, accertare e dichiarare la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione e dei doveri di condotta, buona fede e diligenza richiesti dal Tuf, dal
Regolamento Consob nn. 16190/07 e 20307/19 e del Codice del Consumo e degli artt. 1176 e 1175 c.c., nonché la violazione degli obblighi previsti dalle normative predette in tema di appropriatezza dell'investimento e, per l'effetto, condannare la banca al risarcimento del danno quantificato in € 236.190,10, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite.
2 A fondamento della domanda proposta, l'attore deduceva che la banca aveva celato le specifiche e necessarie informazioni attinenti alla natura, alle caratteristiche e ai rischi insiti nei titoli azionari emessi dalla
[...]
che già nel 2011 era stata interessata da una profonda crisi Controparte_4 finanziaria, sicché in data 25.06.2014, aderendo all'aumento di capitale, lo stesso aveva acquistato 129.256 azioni ordinarie ([...]) della MPS a fronte di un esborso di € 129.256,00 senza essere stato reso edotto dalla banca dei downgrade attribuiti nel corso degli anni dalle agenzie di rating all'emittente e senza aver mai ricevuto le informazioni contenute nel “Prospetto Informativo” relativo all'aumento di capitale del 6.06.2014, depositato dalla MPS presso la
Consob, che chiariva i profili di rischio insiti nei titoli azionari emessi dalla stessa banca. Ancora, l'attore deduceva che con la sua condotta omissiva, l'intermediario si era reso responsabile di una serie di violazioni della normativa vigente in tema di servizi di investimento, consistite, in particolare, nella mancata informazione relativa all'elevato grado di rischio connesso ai titoli acquistati, impedendogli una scelta di investimento consapevole;
nella mancata comunicazione del crescente rischio correlato nei titoli azionari di Banca MPS;
nella mancata trasmissione delle comunicazioni Consob n. 11085708 del 20/10/2011 e n. 0090430 del
24/11/2015 oltre al “Richiamo di attenzione” del 16/06/2017 e nell'omissione di informazioni rilevanti in merito ai raggruppamenti delle azioni emesse dalla stessa banca avvenuti il 5.05.2014, 18.05.2015 e 28.11.2016 (c.d. reverse stock split), impedendo un'eventuale scelta di disinvestimento.
Ancora, l'attore allegava l'esecuzione delle operazioni di investimenti nelle azioni
MPS da parte della convenuta sulla base di una inadeguata profilatura dell'investitore e sulla base di una inadeguata valutazione di appropriatezza degli investimenti rispetto al suo profilo, in violazione dell'art. 39 del Regolamento
Consob n. 16190/07. Ed infatti, l'attore rappresentava che il questionario di profilatura del 29.11.2013 non includeva le informazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla conoscenza e all'esperienza nel settore di investimento, facendo piuttosto affidamento sulla sua autovalutazione e che, comunque, tali informazioni non sarebbero state più valide alla data del 29.11.2016, in assenza delle quali aveva continuato ad effettuare investimenti in titoli Controparte_1
3 MPS, in violazione dei principi in tema di diversificazione del rischio, non avvertendo il cliente dell'inappropriatezza delle operazioni e, con ciò, determinando il danno pari ad € 236.190,10.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
23.07.2021, si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande di nullità e risoluzione in considerazione della natura di “operazioni non negoziali” degli ordini di acquisto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta, in quanto la negoziazione degli ordini di acquisto dei titoli
MPS era avvenuta on line, sicché il prezzo di acquisto dei titoli medesimi era stato incassato direttamente dalla stessa MPS.
Sempre in via preliminare, la banca eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria proposta in dipendenza della domanda di risoluzione del contratto quadro, perché soggetta al termine prescrizionale quinquennale, ex art. 2947 c.c. posto che il contratto quadro era stato stipulato il 20.11.2013 e la prima contestazione risale al 2019.
Nel merito, l'istituto bancario eccepiva la validità del contratto quadro contestato, posto che l'attore aveva introdotto una domanda di nullità dello stesso cd. selettiva, perché in esecuzione del medesimo contratto egli aveva posto in essere altre e diverse operazioni di investimento/disinvestimento titoli – mai contestate –
e dalle quali aveva ottenuto un guadagno di € 53.204,10. In via principale, dunque, la banca concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in caso di accoglimento domanda di nullità proposta ai sensi dell'art. 23 TUF, chiedeva limiatarsi la condanna al pagamento di € 182.459,88 pari allo sbilancio tra la perdita subita dall'attore per effetto degli investimenti nei titoli MPS e il guadagno ottenuto dall'acquisto/vendita di altri titoli non contestati (€ 53.204,10).
Quanto alla nullità per mancanza degli ordini di investimento, Controparte_1 ne contestava la fondatezza, eccependo l'impartizione degli ordini on line da parte dell'investitore, ancora una volta facendo leva sulla selettività delle nullità e in ogni caso che il documento informativo, consegnato alla stipula del contratto quadro, prevedeva la possibilità per il cliente di impartire le eventuali disposizioni
4 tramite computer o cellulare collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della banca attraverso l'inserimento delle proprie credenziali.
Dunque, la banca concludeva per il rigetto delle domande proposte, con vittoria di spese di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione al
26.11.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione sollevata con riferimento alla domanda di risoluzione e risarcimento del danno è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Rispetto alla configurazione della responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi relativi alle operazioni di investimento eseguite, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primо сотта, cod.
5 civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (SS. UU. n. 26724/2007). La natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario finanziario con riferimento alla violazione degli obblighi di informazione concernenti le operazioni di investimento o di disinvestimento discendenti dal contratto quadro è stata ribadita più di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(Cass. n. 12262/2015).
Orbene, l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno conseguente si prescrive in cinque anni;
nel caso di specie l'attore intende far valere la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno rispetto ad operazioni che hanno avuto luogo tra il 14.03.2014 e il 27.10.2017, sicché la domanda va certamente rigettata per intervenuta prescrizione rispetto agli ordini di acquisto eseguiti 27.06.2014 e il 12.06.2015, restando da esaminare la domanda nel merito rispetto alle operazioni del 2017.
2.Sul merito
Prima di passare all'esame della fondatezza della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno limitatamente agli ordini eseguiti nel 2017, occorre vagliare la domanda proposta dall'investitore in via principale e cioè quella di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta prevista dall'art. 23 TUF ad substantiam.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
L'art. 23 del T.U.F. dispone che I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti
6 delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
La necessità del requisito della forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, a pena di nullità dello stesso, è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 898/2018 le quali pronunciatesi sulla validità dei contratti cd. monofirma hanno espresso il principio di diritto per il quale Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti. La norma disciplina, dunque, una nullità di protezione perché la ratio è quella di soddisfare l'interesse del cliente alla conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e alla costante verifica nel corso del rapporto del rispetto delle modalità esecutive del contratto quadro. In sostanza si tratta di un vincolo volto a colmare il gap di conoscenze dei prodotti finanziari tra l'intermediario e il cliente, nell'ambito del c.d. neoformalismo, il cui rispetto è posto integralmente a carico della parte “forte” del rapporto per compensare il suo potere di determinare unilateralmente le condizioni dell'affare,
e la cui inosservanza legittima solo il consumatore ad agire per la far dichiarare la nullità, rendendolo così arbitro della sorte del contratto. Tale impostazione ermeneutica è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 15.11.2019 n. 22693 le quali hanno riaffermato che La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio.
Tale statuizione deriva dal fatto che è vero che la nullità del contratto quadro che
7 difetta della forma scritta è sanzione posta a tutela dell'investitore che dunque decide se avvalersi o meno della stessa, ma è altresì vero che la disciplina dettata dal TUF, dalla direttiva MIFID e dai Regolamenti emessi dalla Consob in tema di obblighi informativi rispondono alla più ampia funzione di tutela del mercato del risparmio, essendo la fiducia dell'investitore nel sistema necessaria al suo stesso funzionamento. Ed allora gli stringenti obblighi informativi posti dalla direttiva
MIDIF e dalla CONSOB a carico degli intermediari, identificati come contraenti forti, rispondono all'esigenza di far sì che la consulenza della banca orienti il cliente nella scelta dell'investimento secondo i principi propri del consenso informato. Su tale scia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che rientra tra i doveri di comportamento dell'intermediario avvisare il cliente della eventuale inadeguatezza dell'operazione, come imposto dall'art. 29 reg. Consob 11522/1998, con argomentazioni circostanziate poiché non può essere reputata sufficiente una generica frase standard prestampata. Dunque, l'avvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre;
le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali cofattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento (cfr. Cass. civ., 18 maggio 2017, n. 12544).
Peraltro, la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 52 del 2010) ha esplicitamente affermato che, nella disciplina dettata per i “contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati, il legislatore ha inteso tutelare il mercato stesso, la sua stabilità, nonché i risparmiatori che vi operano” individuando nelle norme relative al contratto una finalità di protezione “della sfera giuridica dei soggetti che accedono a tale tipologia di finanziamento, i quali sono considerati alla stregua di contraenti deboli, che si trovano rispetto al professionista che opera nel mercato in una posizione di asimmetria informativa” e chiarendo, proprio con riferimento alle norme che introducono la nullità relativa, che esse “mirano a tutelare la parte che, in ragione della sua debolezza contrattuale derivante da oggettive deficienze informative, occupa nel rapporto contrattuale una posizione
8 diseguale rispetto al professionista”.
Ne deriva che l'art. 23 TUF risponde non soltanto ad una esigenza di tutela dell'investitore – contraente debole, ma del mercato in generale, avendo la normativa sugli intermediari finanziari la finalità di sterilizzare un danno collettivo fatto di costi sistemici di convenienza e transattivi, perché́ la nullità̀ è rimedio che scaccia un guadagno socialmente improduttivo.
Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati, deve evidenziarsi che risulta prodotto da il contratto quadro di investimento stipulato in Controparte_1
forma scritta e sottoscritto dal cliente investitore il 29.11.2013 e recante il timbro con dicitura “ricevuto” del 3.12.2013. In particolare, la convenuta ha prodotto in giudizio il contratto relativo a “servizio di custodia, amministrazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto del cliente e negoziazione per conto proprio, su prodotti e strumenti finanziari” munito della sottoscrizione dell'attore, il che è sufficiente a ritenere integrato il requisito della forma scritta. Pure risulta dimostrata la consegna di copia del contratto al cliente, in quanto la dichiarazione resa in sede di sottoscrizione del regolamento contrattuale (unitamente al timbro di apposizione del ricevuto) è prova del fatto che l'intermediario ha posto in essere tale doveroso comportamento che costituisce una delle finalità dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta. Nel caso di specie, in particolare, parte attrice ha dichiarato di aver ricevuto il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi relativi ai servizi offerti dalla ivi inclusi i servizi di pagamento;
il documento CP_4
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, mediante il quale sono rese le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato ha dichiarato di aver letto attentamente e compreso
a) le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, Conto Corrente
Fineco Vers. 15/2013 parte integrante del presente contratto, consegnato unitamente al medesimo;
b) le norme di cui alle Condizioni Generali vers.
04/2013 che costituiscono parte integrante del presente contratto, Si tratta di una dichiarazione che ha valore confessorio del fatto che è stato tenuto quello specifico comportamento previsto dalla norma e a fronte della quale il cliente – investitore non può limitarsi a negare puramente e semplicemente.
9 A ciò aggiungasi che per costante giurisprudenza, il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità dall'art 23 TUF, riguarda unicamente il contratto quadro e non i successivi ordini: “la forma scritta ad substatiam relativa ai contratti di investimento la cui mancanza, giusto art. 23 .T.U.F., n. 3, può esser eccepita dal solo investitore, attiene al contratto che disciplina lo svolgimento successivo dei rapporti relativi alla negoziazione e non ai singoli ordini di investimento e disinvestimento che possono essere dati in qualsiasi forma” (cfr. ex multis, Cass.
19 ottobre 2012, n. 18039; Cass. 13 gennaio 2011, n. 384; Cass. 22 dicembre
2011, n. 28432), onde la domanda di nullità risulta improponibile rispetto agli ordini di investimento in azioni MPS oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha poi dedotto un ulteriore profilo di nullità del contratto quadro per difetto della previsione della clausola di recesso di cui all'art. 30 c. 7 d. lgs. n.
58/98 che deve essere per contro prevista nei contratti conclusi al di fuori dei locali della banca.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
L'art. 30 del d. lgs. n. 58/98 così dispone: Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività. Al comma 7, il legislatore ha statuito che l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità die relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione soltanto nei singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per se' non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di
10 "collocamento", sia pur latamente intesa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13905 del 2013 e
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11401 del 2016). Ad abundantiam, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che l'esercizio del diritto recesso è espressamente previsto nella informativa MIFID 2013 prodotta anche dall'investitore ove è statuito che Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante promotore finanziario, l'efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Ne discende che la dedotta nullità del contratto – quadro è priva di fondamento.
2.1.Sulla domanda di risoluzione e di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi.
Si è detto che la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui la parte è messa in condizione di esercitare il relativo diritto. Orbene, verificata la prescrizione della domanda risarcitoria rispetto alle negoziazioni intervenute tra il 2014 e il 2015, occorre vagliare la domanda di risoluzione del contratto quadro per omissione degli obblighi di informazione rispetto alle operazioni eseguite nel 2017.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
La prestazione dei servizi di investimento è regolata dall'art. 21 TUF che, unitamente agli artt. 21 – 31 Regolamento Consob n. 16190/2007, impongono in capo agli intermediari il rispetto degli obblighi di trasparenza, correttezza e diligenza nell'informare adeguatamente l'investitore sul tipo di investimento, tenendo conto della profilatura del cliente e della propensione al rischio. In particolare, l'art. 21 comma 1 TUF prevede che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (…). Parimenti, l'art. 31 del Regolamento
Consob, per quanto interessa nel caso in esame, dispone che Gli intermediari
11 forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti,
l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia. Ancora gli artt. da 39 a 42 del Regolamento
Consob prevedono gli obblighi ai quali gli intermediari devono attenersi nel disciplinare le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza dell'investimento
12 sulla scorta del profilo del soggetto investitore. Orbene sul piano processuale,
l'art. 23 c. 6 TUF pone a carico dell'intermediario finanziario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta per lo svolgimento dei servizi di investimento prestati senza che ciò esoneri l'investitore attore dall'onere di dimostrare gli elementi oggettivi della fattispecie ed in particolare il nesso eziologico” (cfr. Trib. Venezia, sent. n. 3091 del 22.12.2008; Trib. Milano del
25.07.2005; Trib. Monza del 27.07.04). In particolare, la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che grava sull'intermediario, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (cfr. Cass. 14.12.2022, n. 36584).
Accanto all'obbligo di informazione attivo grava sull'intermediario un obbligo di informazione c.d. “passivo”, nel senso che egli ha l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni. Tale obbligo deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto
13 quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta (cfr. Cass. 4.11.2022, n. 32631).
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la ha dimostrato di aver Controparte_1
adempiuto agli obblighi informativi a suo carico. Ed invero, risulta allegato il questionario MIFID sottoscritto in occasione del contratto quadro, in data
29.11.2013, nel quale all'attore è stato assegnato un livello di conoscenza ed esperienza “bilanciato” (rendimento atteso e rischio di perdita significativi). In occasione della stipula del contratto quadro, infatti, l'attore ha dichiarato di tenersi informato sull'andamento dei mercati finanziari, di avere una conoscenza pari a 3, ossia al massimo livello dello strumento delle azioni e di aver eseguito investimenti in azioni negli ultimi cinque anni. Neppure può darsi ragione all'attore quando afferma che il questionario MIFID del 2013 era scaduto al momento dell'esecuzione degli ordini di acquisti eseguiti nel 2017. La banca convenuta, infatti, ha prodotto in giudizio il questionario MIFID compilato via web dall'investitore il 18.02.2016 alle ore 20:05, nel quale lo stesso ha ribadito di essere titolare di un profilo bilanciato e di essere disposto ad accettare – sotto il profilo dell'adeguatezza – una media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita significativi. Nel medesimo questionario,
l'attore ha dichiarato sul piano dell'appropriatezza il controvalore complessivo delle azioni è superiore ad € 150.000,00 e di aver effettuato investimenti in azioni, prodotti finanziari – assicurativi e derivati regolamentati, con ciò dimostrando di essere a conoscenza del grado di rischio dei propri investimenti e di avere notevole dimestichezza nella consapevolezza della fluttuazione degli investimenti.
Tali profili di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti sono stati nuovamente confermati dall'attore nel questionario MIFID compilato via web il
15.06.2018 alle ore 12:40, nuovamente ribadendo di perseguire un rendimento elevato, sopportando il rischio di una perdita media, nonché di avere una conoscenza “alta” in tema di Azioni (ordinarie, di risparmio, privilegiate) e di avere, tra l'altro, effettuato più di 6 operazioni in tale prodotto finanziario negli ultimo 5 anni, circostanza, questa, confermata nei successivi aggiornamenti,
14 laddove è stato rappresentato di aver effettuato oltre 41 operazioni presso la
Peraltro, la banca ha prodotto in giudizio gli estratti conto Controparte_1
contenenti anche indicazioni sulle operazioni di investimento, senza che il cliente abbia provveduto a disconoscere gli stessi o a contestare l'avvenuta ricezione di essi.
In definitiva, appare inverosimile che il cliente non abbia avuto contezza dello strumento finanziario acquistato, avendo tra l'altro aderito liberamente agli aumenti di capitale della banca nel 2014 che nel 2015, Controparte_4
come risulta dalla fitta corrispondenza intervenuta tra lo stesso e la , con CP_2
cui la banca ha anche fornito informazioni in merito alle operazioni straordinarie che hanno interessato la e, dunque, dei titoli acquistati (cfr. Controparte_4
All.ti 10, 11 e 12, comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
In conclusione, non avendo parte attrice dimostrato l'inadempimento da parte della convenuta e il nesso causale tra il danno lamentato e il dedotto inadempimento dell'intermediario, la domanda di risoluzione del contratto quadro così come la domanda di risarcimento del danno non possono che essere respinte.
Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al
D.M. n. 147/2022 con decurtazione del 50% della fase istruttoria non espletata a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
3501/2021 avente ad oggetto AZIONE DI NULLITÀ E AZIONE DI RISOLUZIONE PER
RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO pendente tra Parte_1
– attore - e in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1
convenuta- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di nullità del contratto – quadro;
Rigetta le domande di risoluzione e di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
Condanna , al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
15 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € 11.268,00 (undicimiladuecentosessantotto/00) per compenso professionale (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.05.2025
Il Giudice
Marta Sodano
16