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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 467/2022 e n. 2579/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 467/2022 R.G. e n. 2579/2022 RG
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 24/01/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ficara Sebastiano e per l' l'avv. Ivano CP_1
Marcedone.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 26/11/2024 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nelle cause di previdenza riunite n. 467/2022 R.G. e n. 2579/2022 RG vertenti
TRA
(codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ficara Sebastiano, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
(codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona presidente e legale rappresentante pro tempore -che agisce anche quale mandatario con rappresentanza della Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Cornelio Vigilanti e
[...] dall'Avv. Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone per procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Gestione commercianti. Opposizione avverso avviso di addebito
Si dà atto che con provvedimento del 15.12.2022 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e
l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/02/2022 ed iscritto al n. 467/2022 R.G. Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2021 00010021 04
[...]
000, notificato il 21.01.2022, con il quale l' ha intimato il pagamento dell'importo CP_1
2 complessivo di euro 27.889,79, per contributi e sanzioni, riguardante il periodo che va dal
01/2014 al 09/2019 e relativo ai contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Commercianti in relazione alla sua posizione di titolare di impresa nella società R.G. Sport di UC
IA & ID MP.
Successivamente, con ricorso depositato il 17/10/2022 e iscritto al n. 2579/2022 RG la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2022 00013424 42
000 notificato in data 17/09/2022 con il quale l' ha intimato il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di euro 12.279.14, per contributi e sanzioni, riguardante il periodo che va dal 10/2014 al 12/2020 a titolo di contributi I.V.S., accertati e dovuti alla
Gestione Commercianti..
In entrambi i giudizi la ricorrente a sostegno della opposizione ha dedotto che la società
R.G. Sport di UC IA & ID MP cui si riferiscono i contributi richiesti ha cessato l'attività in data 7 Novembre 2007, come da comunicazione inoltrata al Comune di Floridia e all' che ha depositato in allegato al ricorso, e che dopo la CP_1 cessazione dell'attività della società ella ha svolto, esclusivamente lavoro dipendente part time presso altre attività commerciali, come da estratto conto previdenziale allegato al ricorso. Ha chiesto pertanto accertarsi e dichiararsi la non debenza dei contributi richiesti , tutti per periodi successivi alla cessazione dell'attività della società. Inoltre, ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per omessa previa notifica dell'avviso bonario;
la nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione;
la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 perché sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, e comunque la non debenza dei contributi per intervenuta prescrizione di parte delle somme richieste.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, preliminarmente ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della avendo ad oggetto l'avviso opposto Controparte_3
crediti riferiti agli anni successivi al 2006 e pertanto non oggetto di cessione e, nel merito, ha sostenuto la legittimità della pretesa creditoria e l'infondatezza di tutte le eccezioni.
In entrambi i giudizi l' ha dedotto che la ricorrente è stata iscritta d'ufficio nella CP_1
Gestione Commercianti il 06.06.2019, in seguito alla cosiddetta “operazione Poseidone” che ha riguardato i soci delle società di persone (Snc e Sas) , con decorrenza (retroattiva) dell'imposizione contributiva dal 01.01.2014; che l'iscrizione è avvenuta in quanto la ricorrente risultava socia della società del settore terziario
[...]
(codice fiscale , codice ateco Controparte_4 P.IVA_2
) ed ha sostenuto la legittimità della iscrizione e della pretesa contributiva P.IVA_3
3 argomentando che tale società, nell'ambito della dichiarazione di redditi mod. Unico 2015
SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente
(Quadro RO) con conseguente obbligo di legge per la ricorrente di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma
202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662).
I due procedimenti , n.467/22 R..G. e n. 2579/23, sono stati riuniti alla data del 20/02/2024 davanti a questo decidente.
Dopo il deposito di note autorizzate, la causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposizione è tempestiva, essendo stato notificato l'avviso di addebito 598 2021 00010021 04 000 il 21.01.202 il 10.01.2020 ed il ricorso
467/2022R.G. depositato il 26/02/2022, ed essendo stato notificato l'avviso di addebito n. 598 2022 00013424 42 000 in data 17/09/2022 e il ricorso n. 2579/2022 RG depositato il 17/10/2022, nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46 /1999.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
I. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società CP_3
avanzata da è fondata in quanto i crediti indicati negli avvisi di addebito CP_1
opposti riguardano periodi ampiamente successivi al 31/12/2005 , epoca dell'ultimo contratto di cessione del 5/12/2005 intervenuto sulla scorta del dm
30/1/2005, e sono quindi estranei a quelli oggetto delle cessioni di credito da a CP_1 CP_3
Tutte le eccezioni di parte ricorrente relative ad asseriti vizi di forma sono infondate.
II. L'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa previa notifica dell'avviso bonario è infondata, non essendo obbligato dalla legge l' CP_2
alla previa notifica di un avviso bonario.
III. L'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 è infondata.
Gli avvisi di addebito opposti risultano esser stati formati entro il termine previsto dall'art. 25, comma 1, D. L.vo n.46/1999 e , comunque, l'eccezione non preclude l'esame CP_ nel merito della debenza dei contributi come richiesto dall'
IV. L'eccezione di difetto di motivazione è infondata perché gli avvisi di addebito appaiono redatti in conformità a quanto prescritto dall'art.30, D.L. n.78/2010 conv. in L. n. 122/2010, indicano chiaramente titolo e periodo della ragione creditoria azionata, con le sanzioni applicate.
4 V. L'eccezione di prescrizione quinquennale è solo parzialmente fondata.
Con riferimento ai periodi contributi precedenti il 21.01.2017 indicati nell'avviso di addebito n. 598 2021 00010021 04 000 notificato il 21.01.2022 ( che riguarda il maggior periodo che va dal 01/2014 al 09/2019) l'eccezione è fondata. Invece, l'eccezione è infondata per i contributi per i quali al momento della notifica dell'avviso di addebito non era ancora maturata la prescrizione, e cioè quelli successivi al 21.07.2021.
Con riferimento all'avviso di addebito 598 2022 00013424 42 000, notificato il
17.09.2022 (riguardante il periodo che va dal 10/2014 al 12/2020 ), l'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata con riferimento ai contributi relativi ai periodi precedenti il 17.09.2017 richiesti mentre deve essere rigettata per i contributi per i quali al momento del notifica dell'avviso di addebito non era ancora maturata la prescrizione e cioè quelli successivi al 17.09.2017.
VI. Nel merito tuttavia il ricorso deve essere accolto perché i contributi non sono dovuti.
L'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”..
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è , per il disposto dalla l. n. 662/1996 , art. 1 comma 203, la prova dello svolgimento di un'attività commerciale, prova che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è a carico dell'Istituto previdenziale. CP_ Nel giudizio è emerso che l' in seguito alla c.d. “operazione Poseidone” che ha interessato le società di persone ha rilevato la esistenza di una dichiarazione dei redditi mod. Unico 2015 SP, trasmessa nel 2014 dalla società RG Sport di UC IA e
5 IDe MP NC (codice fiscale codice ateco 47.64.10), ed ha P.IVA_2
conseguentemente iscritto d'ufficio la ricorrente, socia di tale società, alla Gestione commercianti con decorrenza retroattiva dal 2014. L' ha prodotto il provvedimento CP_1
notificato alla ricorrente e datato 6/06/2019 con il quale ha comunicato ad Parte_1
la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti a decorrere dal 01/01/2014
[...]
A fronte dei rilievi e della documentazione fornita dalla ricorrente volti a rilevare la cessazione dell'attività della società dal 2007 ed il mancato svolgimento di attività nel
CP_ periodo cui si riferiscono i contributi richiesti l' , su cui incombe l'onere di provare la legittimità della iscrizione d'ufficio e la debenza dei contributi nulla ha provato in giudizio, limitandosi a riferire di avere provveduto alla iscrizione d'ufficio sulla base della sola esistenza di una dichiarazione dei redditi. Dall'esame della dichiarazione dei redditi tuttavia non emerge lo svolgimento di attività né la produzione di reddito. Inoltre, dall'esame della visura camerale allegata la società risulta sciolta e in liquidazione dal
2007 e il liquidatore è l'altro socio, il signor ID MP.
In conclusione, non risulta provato in giudizio che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa nella società né che abbia svolto tale attività con carattere di abitualità e prevalenza , requisiti che servono per legittimare l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e la richiesta dell' . CP_1
Il ricorso pertanto deve essere accolto con annullamento degli avvisi di addebito opposti.
In considerazione della infondatezza delle censure relative agli asseriti vizi formali degli avvisi di addebito e della eccezione di prescrizione, e pertanto della parziale soccombenza, CP_ le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 vanno poste a carico dell'
e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del D.M. 55/2014 per la fase istruttoria/trattazione stante la istruttoria documentale e dei parametri medi del D.M.
55/2014 per le altre fasi (studio, introduttiva, decisionale) , e tenuto conto del valore della lite (nello scaglione da 26000 a 52000).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_3
- In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di addebito n. 598 2021
00010021 04 000, e n. 598 2022 00013424 42 000.
6 - Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1
spese processuali sostenute da parte opponente nella misura di 2/3 che liquida in complessivi euro 14476 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge. Compensa le spese per il restante 1/3.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 24//01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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