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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 82/ 2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.sa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 82/2023, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Testino, del foro di Cuneo, PEC , presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Mondovì, corso Statuto n. 31
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
FU , residente a [...],
[...] Per_1
FU , residente a [...], CP_2 Per_1
U , residente a [...], CP_3 Per_1
FU , residente in [...], CP_4 Per_1 fratelli agricoltori operanti nel Comune di Roccaforte Mondovì negli anni 1923/1928
- APPELLATI -
E NEI CONFRONTI DI
1 C.F. nato a [...]ì Controparte_5 C.F._2
(CN), il 30 novembre 1952, “quale erede dei sigg.ri fu , CP_1 Per_1 [...]
fu , fu , fu ”, CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 CP_4 Per_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Franco Bosio del foro di Cuneo, PEC , presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato, in Monastero di Vasco (CN), via Provinciale Val Corsaglia n. 8
- COSTITUITOSI IN GIUDIZIO IN APPELLO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato per pubblici proclami, in data 16 gennaio 2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 792/2022, pronunciata dal Tribunale di
Cuneo, in composizione monocratica, in data 15 settembre 2022, pubblicata il 17
settembre 2022, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, ha disposto nei seguenti termini: “rigetta
l'azione; Nulla per le spese”.
si è costituito nel presente giudizio d'appello, in qualità Controparte_5
di erede dei signori , e CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
Parte Appellante ha contestato la legittimazione di a Controparte_5
costituirsi in giudizio, domandando estrometterlo dal giudizio e dichiararsi la contumacia degli eredi di , , e CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
La Corte, rilevato che la causa è stata proposta in primo grado, come anche nel presente grado di appello, avverso gli “eredi dei signori fu , CP_1 Per_1
fu , fu , fu CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 CP_4
”, fratelli agricoltori operanti nel Comune di Roccaforte Mondovì negli Per_1
anni 1923/1928, non meglio identificati, ha ritenuto, con ordinanza in data 26 aprile
2023, che, antecedentemente a ogni valutazione di rilievo ex artt. 291, 350 c.p.c.,
doveva essere chiarita la questione relativa alla proponibilità dell'azione in tali termini, anche sotto il profilo della sussistenza dell'interesse ad agire, e che, quanto alla contestata legittimazione a costituirsi in giudizio di , poiché Controparte_5
la legittimazione passiva "ad causam", rispetto a una domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, può essere riconosciuta a chi
2 contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa, qui contestato da parte, attiene al merito e non può che essere decisa all'esito del giudizio (così, ad es., C. Cass., Sez. II, sentenza n. 4907 del 26/05/1990, Rv. 467388 – 01; cfr. anche C. Cass., Sez. I, sentenza n. 13477 del
09/06/2006, Rv. 590682 - 01), non ha ritenuto di potersi pronunciare in via preliminare sulle istanze così avanzate da parte Appellante.
Alla successiva udienza, già fissata per la precisazione delle conclusioni, è stato dato atto che, fra e , era stato raggiunto un Parte_1 Controparte_5
accordo transattivo, che necessitava di formalizzazione.
Dopo alcuni successivi rinvii, dovuti alle necessità delle parti di consultare le competenti Conservatorie dei registri immobiliari, in ordine alle possibilità di eventuale trascrizione di conciliazione giudiziale, all'odierna udienza, in data 25 giugno 2025, e hanno proceduto a Parte_1 Controparte_5
sottoscrivere atto di conciliazione giudiziale, fra loro costituente di per sé valido titolo in ordine all'accordo così raggiunto.
La causa, peraltro, inerisce domanda avanzata da , con valenza più Parte_1
ampia e diversa, avverso gli “eredi dei signori fu , CP_1 Per_1 [...]
fu , fu , fu ”. CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 CP_4 Per_1
Nell'udienza in data odierna in ragione dell'intervenuta Parte_1
conciliazione giudiziale, ha dichiarato essere venuto meno ogni suo interesse a una decisione sulla predetta domanda giudiziale che così aveva proposto, alla quale ha altresì dichiarato di rinunciare, e unica controparte Controparte_5
costituitasi in giudizio, ha dichiarato di concordare in proposito, altresì accettando tale rinuncia, e le due parti hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi in tal senso, in riforma della sentenza di primo grado, con integrale compensazione delle spese.
Sussiste una fattispecie di estinzione del processo di origine giurisprudenziale, denominata “cessazione della materia del contendere”, non prevista dal codice di rito, che si differenzia dalle figure affini della rinuncia agli atti o all'azione e della rinuncia all'impugnazione. Risulta integrata dall'accertamento, in pendenza di lite, del
3 sopravvenuto verificarsi di fatti che abbiano determinato l'esaurirsi di ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti o di ogni interesse giuridicamente apprezzabile a una pronuncia sulle domande proposte e alla conclusione del giudizio stesso. Può essere rilevata dal giudicante anche d'ufficio, mediante sentenza dichiarativa della stessa.
Determina, quando pronunciata dal giudice d'appello, il venir meno dell'efficacia, la rimozione della sentenza già emessa in quel processo, in primo grado, in quanto divenute priva di attualità e così oggetto di integrale riforma (cfr., in tal senso, i principi espressi da C. Cass., sentenza n. 3122 del 3 marzo 2003; C. Cass., sentenza n.
10553 del 7 maggio 2009; nonché, da ultimo, C. Cass., SS.UU., sentenza n. 8980 dell'11 aprile 2018).
Nel caso in esame, a fronte di quanto dichiarato e intervenuto fra le parti, come sopra riportato, sussistono gli estremi per pronunciare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nel senso concordemente voluto dalle parti.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In riforma della sentenza n. 792/2022, pronunciata dal Tribunale di Cuneo, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso il 25 giugno 2025.
il Giudice estensore il Presidente del Collegio dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 82/ 2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.sa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 82/2023, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Testino, del foro di Cuneo, PEC , presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Mondovì, corso Statuto n. 31
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
FU , residente a [...],
[...] Per_1
FU , residente a [...], CP_2 Per_1
U , residente a [...], CP_3 Per_1
FU , residente in [...], CP_4 Per_1 fratelli agricoltori operanti nel Comune di Roccaforte Mondovì negli anni 1923/1928
- APPELLATI -
E NEI CONFRONTI DI
1 C.F. nato a [...]ì Controparte_5 C.F._2
(CN), il 30 novembre 1952, “quale erede dei sigg.ri fu , CP_1 Per_1 [...]
fu , fu , fu ”, CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 CP_4 Per_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Franco Bosio del foro di Cuneo, PEC , presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato, in Monastero di Vasco (CN), via Provinciale Val Corsaglia n. 8
- COSTITUITOSI IN GIUDIZIO IN APPELLO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato per pubblici proclami, in data 16 gennaio 2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 792/2022, pronunciata dal Tribunale di
Cuneo, in composizione monocratica, in data 15 settembre 2022, pubblicata il 17
settembre 2022, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, ha disposto nei seguenti termini: “rigetta
l'azione; Nulla per le spese”.
si è costituito nel presente giudizio d'appello, in qualità Controparte_5
di erede dei signori , e CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
Parte Appellante ha contestato la legittimazione di a Controparte_5
costituirsi in giudizio, domandando estrometterlo dal giudizio e dichiararsi la contumacia degli eredi di , , e CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
La Corte, rilevato che la causa è stata proposta in primo grado, come anche nel presente grado di appello, avverso gli “eredi dei signori fu , CP_1 Per_1
fu , fu , fu CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 CP_4
”, fratelli agricoltori operanti nel Comune di Roccaforte Mondovì negli Per_1
anni 1923/1928, non meglio identificati, ha ritenuto, con ordinanza in data 26 aprile
2023, che, antecedentemente a ogni valutazione di rilievo ex artt. 291, 350 c.p.c.,
doveva essere chiarita la questione relativa alla proponibilità dell'azione in tali termini, anche sotto il profilo della sussistenza dell'interesse ad agire, e che, quanto alla contestata legittimazione a costituirsi in giudizio di , poiché Controparte_5
la legittimazione passiva "ad causam", rispetto a una domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, può essere riconosciuta a chi
2 contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa, qui contestato da parte, attiene al merito e non può che essere decisa all'esito del giudizio (così, ad es., C. Cass., Sez. II, sentenza n. 4907 del 26/05/1990, Rv. 467388 – 01; cfr. anche C. Cass., Sez. I, sentenza n. 13477 del
09/06/2006, Rv. 590682 - 01), non ha ritenuto di potersi pronunciare in via preliminare sulle istanze così avanzate da parte Appellante.
Alla successiva udienza, già fissata per la precisazione delle conclusioni, è stato dato atto che, fra e , era stato raggiunto un Parte_1 Controparte_5
accordo transattivo, che necessitava di formalizzazione.
Dopo alcuni successivi rinvii, dovuti alle necessità delle parti di consultare le competenti Conservatorie dei registri immobiliari, in ordine alle possibilità di eventuale trascrizione di conciliazione giudiziale, all'odierna udienza, in data 25 giugno 2025, e hanno proceduto a Parte_1 Controparte_5
sottoscrivere atto di conciliazione giudiziale, fra loro costituente di per sé valido titolo in ordine all'accordo così raggiunto.
La causa, peraltro, inerisce domanda avanzata da , con valenza più Parte_1
ampia e diversa, avverso gli “eredi dei signori fu , CP_1 Per_1 [...]
fu , fu , fu ”. CP_2 Per_1 CP_3 Per_1 CP_4 Per_1
Nell'udienza in data odierna in ragione dell'intervenuta Parte_1
conciliazione giudiziale, ha dichiarato essere venuto meno ogni suo interesse a una decisione sulla predetta domanda giudiziale che così aveva proposto, alla quale ha altresì dichiarato di rinunciare, e unica controparte Controparte_5
costituitasi in giudizio, ha dichiarato di concordare in proposito, altresì accettando tale rinuncia, e le due parti hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi in tal senso, in riforma della sentenza di primo grado, con integrale compensazione delle spese.
Sussiste una fattispecie di estinzione del processo di origine giurisprudenziale, denominata “cessazione della materia del contendere”, non prevista dal codice di rito, che si differenzia dalle figure affini della rinuncia agli atti o all'azione e della rinuncia all'impugnazione. Risulta integrata dall'accertamento, in pendenza di lite, del
3 sopravvenuto verificarsi di fatti che abbiano determinato l'esaurirsi di ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti o di ogni interesse giuridicamente apprezzabile a una pronuncia sulle domande proposte e alla conclusione del giudizio stesso. Può essere rilevata dal giudicante anche d'ufficio, mediante sentenza dichiarativa della stessa.
Determina, quando pronunciata dal giudice d'appello, il venir meno dell'efficacia, la rimozione della sentenza già emessa in quel processo, in primo grado, in quanto divenute priva di attualità e così oggetto di integrale riforma (cfr., in tal senso, i principi espressi da C. Cass., sentenza n. 3122 del 3 marzo 2003; C. Cass., sentenza n.
10553 del 7 maggio 2009; nonché, da ultimo, C. Cass., SS.UU., sentenza n. 8980 dell'11 aprile 2018).
Nel caso in esame, a fronte di quanto dichiarato e intervenuto fra le parti, come sopra riportato, sussistono gli estremi per pronunciare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nel senso concordemente voluto dalle parti.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In riforma della sentenza n. 792/2022, pronunciata dal Tribunale di Cuneo, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso il 25 giugno 2025.
il Giudice estensore il Presidente del Collegio dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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