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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2293/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1
domiciliato a Canicattì presso lo studio dell'Avv. Davide Lo Giudice dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTORE –
CONTRO
nella quale è confluita a seguito di atto di Controparte_1
fusione per incorporazione in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Mazzoni e Giuseppe Controparte_2
Mercurio giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Calogero D'Angelo in Via Federico 30 – Ribera
- CONVENUTA -
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'annullamento, ex art. 1428 o ex art. 1439 c.c., dei contratti stipulati con la società convenuta nel mese di settembre 2017, per la fornitura, il finanziamento e la collocazione di pannelli fotovoltaici, e la conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate nonché al risarcimento dei danni anche morali subiti, ed in via subordinata la condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche morali subiti per la violazione della buona fede nelle trattative precontrattuali ex art. 1337
c.c., “per avere parte avversa non solo taciuto della sussistenza della possibilità del mancato diritto alla detrazione fiscale, ma anzi per avere assicurato, senza ombra di dubbio, la possibilità di recuperare il 50% dell'investimento.
In punto di fatto ha premesso che “ nel mese di Settembre dell'anno 2017, veniva contattato da un agente della Società convenuta, il quale lo convinceva a stipulare n. 2 contratti di fornitura, finanziamento e collocazione di pannelli fotovoltaici, affermando che avrebbe recuperato il 50% dell'investimento in dieci anni grazie alla detrazione fiscale spettantegli;
- che, quindi, in data 9/9/2017 stipulava i contratti nn. 4429 T e 4446T; -che detti pannelli venivano installati correttamente e le somme pattuite pagate mediante finanziamento, -che, però, l'anno successivo alla stipula dei contratti apprendeva dal proprio commercialista che non poteva detrarre nulla perchè pensionato sociale con pensione al minimo;
-che tale circostanza non solo gli era stata taciuta in fase precontrattuale, ma anzi, dolosamente, gli era stato assicurato e prospettato come conveniente proprio il contrario, ossia la detrazione del 50
% di quanto pagato;
” concludendo che se avesse saputo la verità non avrebbe mai stipulato i contratti per cui è causa, non avendo alcuna convenienza all'istallazione dei detti pannelli fotovoltaici. Indi ha chiesto di dichiarare che la controparte “non ha mai informato l'odierno attore dell'ipotesi, poi verificatasi, che lo stesso non avrebbe avuto diritto ad alcuna detrazione fiscale del 50% dell'investimento, ma anzi ha dolosamente assicurato proprio il contrario, e, conseguentemente, di annullare i detti contratti ex art. 1428 o 1439 cc , condannando parte convenuta a restituire le somme pagate sino ad oggi ed a risarcire i danni, anche morali, subiti dall'attore, o, in via subordinata, condannare al CP_1
risarcimento danni, anche morali, da liquidarsi d'Ufficio ai sensi dell'art. 1226 cc, per violazione della buona fede durante lo svolgimento delle trattative e la formazione dei contratti per cui è causa ex art. 1337 cc ..”
La società convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande attoree ed a tal uopo ha eccepito preliminarmente di essere estranea al contratto di finanziamento concluso tra l'attore ed altra società, la società finanziaria e quindi di non essere CP_3
passivamente legittimata in ordine all'istanza di annullamento di detto contratto e quanto ai contratti di fornitura e la collocazione dei pannelli fotovoltaici, già eseguiti, ha evidenziato che non avevano ad oggetto il reperimento e l'analisi di elementi fiscali del sig. ai Parte_1
fini dell'ottenimento di una detrazione fiscale ma la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici e che la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale, è un ulteriore vantaggio che, per legge, è legato agli specifici requisiti di natura fiscale del singolo soggetto proprietario dell'impianto e, quindi, attinente ad una circostanza esterna alla sfera di attività di che, ad ogni modo, non può inficiare l'efficacia dei Controparte_4 contratti sottoscritti. Indi ha allegato l'infondatezza dell'istanza volta ad ottenere l'annullamento dei contratti ex art 1428 o art. 1439 c.c. e la richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla società e la generica richiesta di danni anche morali per la dedotta violazione della buona fede durante lo svolgimento delle trattative e la formazione dei contratti sia per la dedotta inesistenza della violazione alcuna dei principi di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. sia perché, secondo la sua allegazione, la predetta fattispecie non troverebbe applicazione ai contratti cd. per adesione o standardizzati come quelli di cui al caso che ci occupa.
La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con le produzioni documentali dalle parti riversate in atti, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, deve rilevarsi che la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni per la dedotta violazione dell'art. 1337 c.c. è in parte fondata e pertanto va accolta nei limiti innanzi specificati per come di seguito osservato.
Il presupposto fattuale alla base delle domande, principale e subordinata, spiegate dall'attore,
è costituito dalla allegata reticenza, da parte del preposto della società convenuta alla stipula dei contratti per cui è causa, in ordine alla circostanza della detraibilità fiscale del 50% costo dell'investimento in dieci anni.
L'attore ha dedotto che il predetto avrebbe rappresentato come certa la detraibilità fiscale ed il conseguente abbattimento della metà del costo dell'investimento ragion per cui si era determinato a concludere il contratto che non avrebbe concluso se avesse saputo, ciò che poi l'anno successivo alla stipula ha appreso dal suo commercialista, ovvero che non poteva portare in detrazione in quanto pensionato al minimo.
Ha quindi allegato che l'incompletezza delle informazioni fornita da parte del rappresentante della società per la mancata prospettazione della possibilità che la detrazione fiscale potesse non spettare all'attore, avrebbe inciso sul processo di formazione della sua volontà ai sensi dell'art. 1428 o dell'art. 1439 c.c.-
Ora, il fatto che il preposto abbia rappresentato la certa detraibilità fiscale dell'investimento con certezza ed al contempo taciuto all'attore la possibilità che potesse non spettargli, sono circostanze confermate da entrambi i testi escussi.
Ciò posto in punto di fatto, si ritiene, in punto di diritto che la carenza di informazione de qua non abbia inficiato la formazione della volontà dell'attore poiché il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto ( Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 11605 del 11 aprile 2022). Da tanto consegue l'infondatezza della domanda di annullamento dei contratti di fornitura degli impianti fotovoltaici e conseguentemente della domanda di annullamento del contratto di finanziamento che rende superflua il vaglio della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Fondata è invece l'eccepita responsabilità precontrattuale della convenuta per violazione del dovere di buona fede e la conseguente domanda di risarcimento dei danni.
Invero, la responsabilità precontrattuale, che riguarda il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto, si applica anche ai contratti per adesione, ed è volta a tutelare l'interesse della parte a non subire inganni durante la negoziazione per violazione dei doveri di buona fede, in caso di stipulazione di un contratto non conveniente, come avvenuto nel caso di specie. L'art. 1337 c.c. a tenore del quale” le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” impone alle parti di comportarsi sotto il profilo della lealtà e della tutela degli interessi dell'altra parte. Questo per non incorrere in comportamenti dolosi o colposi, lesivi dell'altrui libertà negoziale, invero le parti devono improntare la propria condotta al “ dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. N. 5920/1985). Con la responsabilità precontrattuale l'ordinamento non tutela l'interesse del soggetto alla conclusione del contratto, poiché fino al momento della sua effettiva conclusione le parti sono libere di non stipulare, ma piuttosto l'interesse a che la controparte, con cui sta trattando, si comporti correttamente, in modo da non generare un danno ingiusto.
La Corte di legittimità ha affermato che la regola di comportamento assume rilievo “non solo nel caso della rottura ingiustificata delle trattative o di conclusione di un contratto invalido
o comunque inefficace, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto” (Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795; Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024).
Importanza fondamentale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assumono, ad esempio, gli obblighi informativi il contraente che ometta di fornire alla controparte le informazioni dovute viola una regola di correttezza ed è responsabile ai sensi dell'art. 1337 c.c. per i danni cagionati, ferma la validità del contratto concluso. In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione a sezione unite che, accogliendo la distinzione tra regole di validità e regole di condotta, ha escluso che la violazione delle regole di comportamento della buona fede e correttezza possa comportare l'invalidità del contratto, salvo che tale incidenza non sia eccezionalmente prevista dal legislatore in relazione a specifiche fattispecie
(Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Infatti le parti incontrano il limite “ del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo” ( Cass. N. 5297/1998).
Nella fattispecie, l'omissione da parte del preposto della società della significativa informazione alla controparte circa la reale possibilità di usufruire della detrazione fiscale dell'investimento ha determinato per quest'ultima la conclusione di un contratto non conveniente, e costituisce fonte dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1337 c.c.-
Peraltro si osserva che la pubblicità dell'impianto fotovoltaico indicava tra i vantaggi dell'acquisto la detrazione fiscale in 10 anni del 50% del costo e prevedeva tra i servizi offerti la gestione della pratica per la detrazione fiscale che non poteva non implicare quantomeno l'invito alla parte alla verifica della fruibilità dell'incentivo fiscale. ( v. documento prodotto dall'attore con la memoria istruttoria).
In ordine al quantum da risarcire deve rilevarsi che l'attore pur formulando la domanda risarcitoria in riferimento ai due contratti che ha allegato di avere concluso per la “ fornitura, finanziamento e collocazione di pannelli fotovoltaici” ovvero i contratti n. 4429 e 4446, ha prodotto solo il contratto 4429, riversato in atti peraltro anche dalla controparte, per cui il risarcimento può essere disposto esclusivamente in ordine al costo di questo contratto che risulta dalla fattura n. 243/2017, prodotta dall'attore, pari ad € 7.900,00 ( € 7181,82+IVA al 10% ). Invero, l'importo complessivamente fatturato di € 18.400,00 è comprensivo del costo dell'impianto di cui all'altro contratto n.4446 non prodotto).
Il risarcimento va disposto per l'importo di € 3.950,00 pari al 50% dell'importo pagato per l'impianto fotovoltaico, costituente il danno subito per effetto della conclusione di un contratto non conveniente per l'impossibilità della detrazione fiscale prevista dalla legge, dipeso dalla violazione da parte della società convenuta dell'obbligo della buona fede di cui all'art. 1337 c.c.-
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.950,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in €
1.800,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore, avv. Davide Lo Giudice dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2293/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1
domiciliato a Canicattì presso lo studio dell'Avv. Davide Lo Giudice dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTORE –
CONTRO
nella quale è confluita a seguito di atto di Controparte_1
fusione per incorporazione in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Mazzoni e Giuseppe Controparte_2
Mercurio giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Calogero D'Angelo in Via Federico 30 – Ribera
- CONVENUTA -
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'annullamento, ex art. 1428 o ex art. 1439 c.c., dei contratti stipulati con la società convenuta nel mese di settembre 2017, per la fornitura, il finanziamento e la collocazione di pannelli fotovoltaici, e la conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate nonché al risarcimento dei danni anche morali subiti, ed in via subordinata la condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche morali subiti per la violazione della buona fede nelle trattative precontrattuali ex art. 1337
c.c., “per avere parte avversa non solo taciuto della sussistenza della possibilità del mancato diritto alla detrazione fiscale, ma anzi per avere assicurato, senza ombra di dubbio, la possibilità di recuperare il 50% dell'investimento.
In punto di fatto ha premesso che “ nel mese di Settembre dell'anno 2017, veniva contattato da un agente della Società convenuta, il quale lo convinceva a stipulare n. 2 contratti di fornitura, finanziamento e collocazione di pannelli fotovoltaici, affermando che avrebbe recuperato il 50% dell'investimento in dieci anni grazie alla detrazione fiscale spettantegli;
- che, quindi, in data 9/9/2017 stipulava i contratti nn. 4429 T e 4446T; -che detti pannelli venivano installati correttamente e le somme pattuite pagate mediante finanziamento, -che, però, l'anno successivo alla stipula dei contratti apprendeva dal proprio commercialista che non poteva detrarre nulla perchè pensionato sociale con pensione al minimo;
-che tale circostanza non solo gli era stata taciuta in fase precontrattuale, ma anzi, dolosamente, gli era stato assicurato e prospettato come conveniente proprio il contrario, ossia la detrazione del 50
% di quanto pagato;
” concludendo che se avesse saputo la verità non avrebbe mai stipulato i contratti per cui è causa, non avendo alcuna convenienza all'istallazione dei detti pannelli fotovoltaici. Indi ha chiesto di dichiarare che la controparte “non ha mai informato l'odierno attore dell'ipotesi, poi verificatasi, che lo stesso non avrebbe avuto diritto ad alcuna detrazione fiscale del 50% dell'investimento, ma anzi ha dolosamente assicurato proprio il contrario, e, conseguentemente, di annullare i detti contratti ex art. 1428 o 1439 cc , condannando parte convenuta a restituire le somme pagate sino ad oggi ed a risarcire i danni, anche morali, subiti dall'attore, o, in via subordinata, condannare al CP_1
risarcimento danni, anche morali, da liquidarsi d'Ufficio ai sensi dell'art. 1226 cc, per violazione della buona fede durante lo svolgimento delle trattative e la formazione dei contratti per cui è causa ex art. 1337 cc ..”
La società convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande attoree ed a tal uopo ha eccepito preliminarmente di essere estranea al contratto di finanziamento concluso tra l'attore ed altra società, la società finanziaria e quindi di non essere CP_3
passivamente legittimata in ordine all'istanza di annullamento di detto contratto e quanto ai contratti di fornitura e la collocazione dei pannelli fotovoltaici, già eseguiti, ha evidenziato che non avevano ad oggetto il reperimento e l'analisi di elementi fiscali del sig. ai Parte_1
fini dell'ottenimento di una detrazione fiscale ma la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici e che la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale, è un ulteriore vantaggio che, per legge, è legato agli specifici requisiti di natura fiscale del singolo soggetto proprietario dell'impianto e, quindi, attinente ad una circostanza esterna alla sfera di attività di che, ad ogni modo, non può inficiare l'efficacia dei Controparte_4 contratti sottoscritti. Indi ha allegato l'infondatezza dell'istanza volta ad ottenere l'annullamento dei contratti ex art 1428 o art. 1439 c.c. e la richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla società e la generica richiesta di danni anche morali per la dedotta violazione della buona fede durante lo svolgimento delle trattative e la formazione dei contratti sia per la dedotta inesistenza della violazione alcuna dei principi di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. sia perché, secondo la sua allegazione, la predetta fattispecie non troverebbe applicazione ai contratti cd. per adesione o standardizzati come quelli di cui al caso che ci occupa.
La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con le produzioni documentali dalle parti riversate in atti, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, deve rilevarsi che la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni per la dedotta violazione dell'art. 1337 c.c. è in parte fondata e pertanto va accolta nei limiti innanzi specificati per come di seguito osservato.
Il presupposto fattuale alla base delle domande, principale e subordinata, spiegate dall'attore,
è costituito dalla allegata reticenza, da parte del preposto della società convenuta alla stipula dei contratti per cui è causa, in ordine alla circostanza della detraibilità fiscale del 50% costo dell'investimento in dieci anni.
L'attore ha dedotto che il predetto avrebbe rappresentato come certa la detraibilità fiscale ed il conseguente abbattimento della metà del costo dell'investimento ragion per cui si era determinato a concludere il contratto che non avrebbe concluso se avesse saputo, ciò che poi l'anno successivo alla stipula ha appreso dal suo commercialista, ovvero che non poteva portare in detrazione in quanto pensionato al minimo.
Ha quindi allegato che l'incompletezza delle informazioni fornita da parte del rappresentante della società per la mancata prospettazione della possibilità che la detrazione fiscale potesse non spettare all'attore, avrebbe inciso sul processo di formazione della sua volontà ai sensi dell'art. 1428 o dell'art. 1439 c.c.-
Ora, il fatto che il preposto abbia rappresentato la certa detraibilità fiscale dell'investimento con certezza ed al contempo taciuto all'attore la possibilità che potesse non spettargli, sono circostanze confermate da entrambi i testi escussi.
Ciò posto in punto di fatto, si ritiene, in punto di diritto che la carenza di informazione de qua non abbia inficiato la formazione della volontà dell'attore poiché il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto ( Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 11605 del 11 aprile 2022). Da tanto consegue l'infondatezza della domanda di annullamento dei contratti di fornitura degli impianti fotovoltaici e conseguentemente della domanda di annullamento del contratto di finanziamento che rende superflua il vaglio della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Fondata è invece l'eccepita responsabilità precontrattuale della convenuta per violazione del dovere di buona fede e la conseguente domanda di risarcimento dei danni.
Invero, la responsabilità precontrattuale, che riguarda il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto, si applica anche ai contratti per adesione, ed è volta a tutelare l'interesse della parte a non subire inganni durante la negoziazione per violazione dei doveri di buona fede, in caso di stipulazione di un contratto non conveniente, come avvenuto nel caso di specie. L'art. 1337 c.c. a tenore del quale” le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” impone alle parti di comportarsi sotto il profilo della lealtà e della tutela degli interessi dell'altra parte. Questo per non incorrere in comportamenti dolosi o colposi, lesivi dell'altrui libertà negoziale, invero le parti devono improntare la propria condotta al “ dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. N. 5920/1985). Con la responsabilità precontrattuale l'ordinamento non tutela l'interesse del soggetto alla conclusione del contratto, poiché fino al momento della sua effettiva conclusione le parti sono libere di non stipulare, ma piuttosto l'interesse a che la controparte, con cui sta trattando, si comporti correttamente, in modo da non generare un danno ingiusto.
La Corte di legittimità ha affermato che la regola di comportamento assume rilievo “non solo nel caso della rottura ingiustificata delle trattative o di conclusione di un contratto invalido
o comunque inefficace, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto” (Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795; Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024).
Importanza fondamentale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assumono, ad esempio, gli obblighi informativi il contraente che ometta di fornire alla controparte le informazioni dovute viola una regola di correttezza ed è responsabile ai sensi dell'art. 1337 c.c. per i danni cagionati, ferma la validità del contratto concluso. In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione a sezione unite che, accogliendo la distinzione tra regole di validità e regole di condotta, ha escluso che la violazione delle regole di comportamento della buona fede e correttezza possa comportare l'invalidità del contratto, salvo che tale incidenza non sia eccezionalmente prevista dal legislatore in relazione a specifiche fattispecie
(Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Infatti le parti incontrano il limite “ del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo” ( Cass. N. 5297/1998).
Nella fattispecie, l'omissione da parte del preposto della società della significativa informazione alla controparte circa la reale possibilità di usufruire della detrazione fiscale dell'investimento ha determinato per quest'ultima la conclusione di un contratto non conveniente, e costituisce fonte dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1337 c.c.-
Peraltro si osserva che la pubblicità dell'impianto fotovoltaico indicava tra i vantaggi dell'acquisto la detrazione fiscale in 10 anni del 50% del costo e prevedeva tra i servizi offerti la gestione della pratica per la detrazione fiscale che non poteva non implicare quantomeno l'invito alla parte alla verifica della fruibilità dell'incentivo fiscale. ( v. documento prodotto dall'attore con la memoria istruttoria).
In ordine al quantum da risarcire deve rilevarsi che l'attore pur formulando la domanda risarcitoria in riferimento ai due contratti che ha allegato di avere concluso per la “ fornitura, finanziamento e collocazione di pannelli fotovoltaici” ovvero i contratti n. 4429 e 4446, ha prodotto solo il contratto 4429, riversato in atti peraltro anche dalla controparte, per cui il risarcimento può essere disposto esclusivamente in ordine al costo di questo contratto che risulta dalla fattura n. 243/2017, prodotta dall'attore, pari ad € 7.900,00 ( € 7181,82+IVA al 10% ). Invero, l'importo complessivamente fatturato di € 18.400,00 è comprensivo del costo dell'impianto di cui all'altro contratto n.4446 non prodotto).
Il risarcimento va disposto per l'importo di € 3.950,00 pari al 50% dell'importo pagato per l'impianto fotovoltaico, costituente il danno subito per effetto della conclusione di un contratto non conveniente per l'impossibilità della detrazione fiscale prevista dalla legge, dipeso dalla violazione da parte della società convenuta dell'obbligo della buona fede di cui all'art. 1337 c.c.-
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.950,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in €
1.800,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore, avv. Davide Lo Giudice dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò