Articolo 12 della Legge 22 maggio 1974, n. 224
Articolo 11
Versione
30 giugno 1974
Art. 12.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Entrata in vigore il 30 giugno 1974